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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA SE Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1764 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 07/10/1987, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ELEONORA TULLI;
e
(TIVOLI (RM) 12/03/1980, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PAOLO CENTOLA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Ardea il Parte_1 Controparte_1
19/09/2012; dall'unione è nata una figlia, , il 06.03.2013. Per_1
Con ricorso depositato il 29/04/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
- 1 - - 2 - Comparse personalmente all'udienza del 13/10/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è
- 3 - del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni stabilite nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ardea per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012, parte 1, atto n. 60).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 26/11/2025
Il Presidente est.
CA SE
- 4 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA SE Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1764 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 07/10/1987, C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ELEONORA TULLI;
e
(TIVOLI (RM) 12/03/1980, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PAOLO CENTOLA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Ardea il Parte_1 Controparte_1
19/09/2012; dall'unione è nata una figlia, , il 06.03.2013. Per_1
Con ricorso depositato il 29/04/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
- 1 - - 2 - Comparse personalmente all'udienza del 13/10/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è
- 3 - del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni stabilite nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ardea per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012, parte 1, atto n. 60).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 26/11/2025
Il Presidente est.
CA SE
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