Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 09/12/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
513/2025 Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice Unico Alessandra Sanguigni ha pronunciato la seguente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 79891 dalla Sig.ra XX (c.f. omissis), nata a omissis in data omissis, residente in omissis, Via omissis, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Pace, antistatario, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Roma Via Oderisi da Gubbio n.62;
Contro
-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Ciro il Grande 21; INPS sede provinciale di Roma Gruppo ATP Invalidità Civile Roma, Viale Regina Margherita 206, e sede zonale di competenza di Roma-Monteverde Gianicolense, Via Lenin 45/49 rappresentato e difeso
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nel presente giudizio dall’Avv. LA ET, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n.29;
per il riconoscimento dell’invalidità civile superiore al 74% e del diritto ai benefici previsti dall’art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Vista l’ordinanza n.17/2024;
Uditi all’odierna udienza l’Avv. Matteo Tommaso In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Chiarelli in sostituzione per la ricorrente e l’Avv.
LA ET per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
1. La ricorrente, dipendente pubblico con mansioni di docente di religione in scuola dell’infanzia/materna, chiede di accertare lo stato di invalidità, tale da poter ottenere il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa di cui all’art. 80, co.3 della legge 388/2000, ed i benefici di cui alla legge 118/1971, chiedendo in via istruttoria espletamento di perizia medico legale a mezzo CTU.. Occorre evidenziare che la ricorrente era già stata riconosciuta invalida nella misura pari all’80% dal Tribunale civile di AN AR AP TE (sent. n.14556/2005) che le
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aveva anche riconosciuto l’assegno mensile di invalidità. In data 2/12/2021 presentava domanda all’INPS per il riconoscimento dell’invalidità civile e la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità -di cui all'articolo 20 co.1 legge 102/2009 ed articolo 18 co. 22 legge 111/2000concludeva con verbale negativo in data 22.08.2022, riconoscendo una percentuale di invalidità del 67%
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
(art. 2 e 13 L 118/1971 e art.9 DL509/1988).
Successivamente aveva presentato, in data 13/12/2022 in atti, domanda all’INPS per il riconoscimento dei benefici figurativi di cui all'articolo 80 co.3 della legge 388/2000.
Quindi la ricorrente agisce in giudizio, ritenendo che le proprie patologie di seguito indicate comportino un’invalidità superiore al 74%:
“emiparesi dx in esito ad ematoma cerebrale talamico sinistro, tendinopatia spalla sx, epitrocleite gomito sx, prolasso mitralico, ecc. "; allega documentazione medica dal 1986 ad 2023.
2. L’INPS si è costituito, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. perché la ricorrente è una dipendente ancora in attività di
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servizio; l’infondatezza della domanda per carenza delle condizioni sanitarie; l’infondatezza ed inammissibilità della domanda di riconoscimento dei diritti previsti dalla legge 118/71 non accettando sul punto il contraddittorio. In via istruttoria, ha contestato l’ammissione della CTU e comunque ha indicato, nel caso, quale CTP la Dr.ssa dott.ssa NA AT o suoi sostituti.
3. Con ordinanza n. 17/2024 è stata disposta CTU In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 a cura del Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa -C.M.L.- Sezione speciale presso la Corte dei conti, ai sensi dell’art 166 c.g.c., sul seguente quesito: “accertare se la situazione clinica della ricorrente, alla data della domanda del 2018 corrisponda ad una situazione di invalidità civile superiore al 74 per cento, ai fini del riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa prevista dall’art. 3 comma 3 della legge 388/2000, specificando la relativa percentuale, la decorrenza e le ragioni medico giuridiche a supporto”.
4. È pervenuto il parere del consulente d’ufficio, che ha concluso: “il quadro clinico patito dalla ricorrente sin dalla data della domanda (2-12-2021)
ai fini della valutazione circa i benefici di cui
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alla legge 388/2000 art. 80, corrisponde ad una situazione di invalidità civile superiore al 74
(79%) per cento e tuttora insiste con la medesima gravità sulla paziente”.
5. All’odierna udienza le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni, riconoscendo il convenuto l’esito della CTU e insistendo parte ricorrente per le spese in favore dell’antistatario.
6. Al termine della discussione, la causa è stata In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.
DIRITTO
7. La fattispecie in esame riguarda la richiesta di riconoscimento di una percentuale di invalidità al fine di ottenere benefici di legge previsti dall’articolo 80 co. 3 della legge 23/12/2000, n.
388.
1. Quanto alla richiesta di riconoscimento del diritto agli altri benefici di cui alla legge 118/1971, anche accogliendo l’eccezione del convenuto, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, essendo la Corte dei conti competente esclusivamente per le cause relative al rapporto pensionistico. Al riguardo, come noto, la
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giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica riguarda le pensioni a totale o parziale carico dello Stato, come stabilito dagli artt. 13 e 62 dal regio decreto 12 luglio 1934 n.
1214. Detta disciplina è stata ribadita dal Codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) che ha espressamente previsto che la Corte dei conti ha giurisdizione sui giudizi, sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge (art. 18, comma 1, c.g.c.).
La giurisdizione contabile deve essere, quindi, esclusa, anche in conformità alla stessa giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione
(ex multis Cass. SU Civili n. 15747/2019, Cass. SU Civili Ord. 22801/2025).
8. Con riguardo ai benefici figurativi di cui al citato art. 80, la domanda è ammissibile sulla base delle argomantazioni, pur riferite all’ambito dei trattamenti di privilegio, della giurisprudenza di merito e della Sentenza delle SSRR della Corte dei conti n. 12/QM del 2023, che in sede di nomofilachia ha espresso il principio di diritto, per cui è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b)
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c.g.c., un ricorso in materia pensionistica per l’accertamento, anche in corso del rapporto di lavoro, ora per il futuro, di uno degli elementi costitutivi del futuro trattamento pensionistico.
9. Nel merito, giova ricordare che l’articolo 80 co. 3 in parola ha previsto che “a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'
articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 ,
nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento ..., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.”
10. Trattandosi di questione che involve elementi tecnici della scienza medica, è stata appunto disposta CTU ai sensi dell’art 166 c.g.c..
11. Il Collegio medico legale della Difesa Sez.
speciale presso la Corte dei conti ha specificato che il complesso menomativo, in relazione alla
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situazione clinica della ricorrente, era presente già alla domanda amministrativa del 2-12 2021 e corrisponde ad una situazione di invalidità civile superiore al 74 (79%) per cento e tuttora insiste con la medesima gravità sulla paziente.
12. In considerazione delle conclusioni dell’organo consulenziale, il Giudice ritiene che la valutazione effettuata dal consulente d’ufficio e compendiata nella relazione peritale, sia correttamente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 motivata, sulla base della documentazione in atti, puntualmente analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa. Il Collegio peritale d’ufficio ha difatti preso in considerazione e valutato tutte le patologie riscontrate da documentazione medica. Risulta rispettato il contraddittorio tecnico fra le parti essendo stati comunicati alle parti la data delle operazioni peritali, ove non si è presentato nessuno, ed inviata la relazione provvisoria, cui le parti non hanno controdedotto.
13. Ciò considerato, il Decidente condivide le valutazioni espresse dal perito d’ufficio, che ha applicato la formula di Balthazard, e, non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal
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Collegio medico, dichiara sussistente il requisito dello stato di invalidità superiore al 74%, nello specifico un’invalidità complessiva della valutazione sulla capacità specifica e semispecifica, paril’79%, ai fini dell’attribuzione del beneficio della contribuzione figurativa, sin dal 2-12-2021.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso in parte qua è accolto.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 15. Le spese sono compensate, per la parziale soccombenza reciproca, nonché per la complessità della fattispecie e la natura tecnica del giudizio medico legale. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità dello stesso.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,
-dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla richiesta di riconoscimento di altri benefici, fra cui quelli previsti dalla legge 118/1971;
-accoglie il ricorso riconoscendo il diritto ai
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benefici di cui all’art. 80 co.3 della legge 388/2000.
Spese compensate.
Nulla per le spese di giudizio.
Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il giudice Cons. Alessandra Sanguigni Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ES VINICOLA CORTE DEI CONTI 09.12.2025 12:43:23 GMT+01:00
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