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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/11/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2369/2009 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2369 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2009, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(p. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo
MASCARO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via Turco n. 71, rappresentata e difesa dall'avv.
GI MP, giusta procura in atti;
-parte appellata-
e quale Società incorporante di ora Controparte_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_5 domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Paolo
MAIONE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-parte appellata-
e
, residente in [...], rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Controparte_6
Eugenio SURACE;
-parte appellata contumace-
e
, , e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, nella qualità di eredi di , contumace in primo grado;
[...] Persona_1
-parti appellate contumaci-
1
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 400/2008 emessa dal Giudice di Pace di Maida il
20.6.2007 e depositata il successivo 18.3.2008 - Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
23.9.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi il Controparte_6
Giudice di Pace di Maida DE SENSI Antonio, la in p.l.r.p.t., nonché la Parte_1 [...]
in p.l.r.p.t., al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità CP_11 esclusiva di nella causazione del sinistro avvenuto in data 29.11.2003, con Persona_1 conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva: che, in data 29.11.2003 in Curinga
(CZ) si era verificato un sinistro tra l'autovettura tg. BB985CM - di sua proprietà e condotta da egli stesso - e l'autovettura tg. AX489DS - di proprietà della e condotta da Parte_1 Per_1
-; che la responsabilità era da ascriversi esclusivamente a , il quale,
[...] Persona_1 provenendo da sinistra, non aveva dato la precedenza al mezzo dell'attore che, arrivando da destra, ne aveva diritto;
che l'autovettura di sua proprietà subiva danni per € 1.323,68 (Iva inclusa); che la aveva inviato offerta di € 700,00 - comprensiva di onorari - trattenuta dallo Controparte_11
a titolo di acconto. CP_6
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_11 tempore, la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della parte attrice e, nel merito, impugnava e contestava tutte le avverse difese, infondate in fatto e diritto;
chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva – altresì - la in persona del suo amministratore unico, spiegando domanda Parte_1 riconvenzionale e affermando la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro;
chiedeva, di conseguenza, la condanna di al risarcimento dei danni subiti Controparte_6 all'autovettura di sua proprietà e quantificati in € 3.033,48, solidalmente con la Controparte_12
- società assicuratrice del mezzo - chiedendo di essere autorizzato alla sua chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio già Controparte_13 [...] in p.l.r.p.t., la quale chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_12 convenuta la sua condanna al pagamento delle spese di lite, oltre che per lite temeraria. Parte_1
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'interrogatorio formale di e l'espletamento della prova testimoniale ammessa. Persona_1
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme con la sentenza n. 400/2008, oggetto del presente gravame, dichiarava la responsabilità del sinistro in capo a nella misura Controparte_6
2 del 40% ed in capo a nella misura del 60%, condannando i convenuti Persona_1 Per_1
, e in solido tra loro, al pagamento in favore
[...] Parte_1 Controparte_11 dell'attore della somma di € 790,00 – detraendo dalla stessa quanto già versato in acconto - per il risarcimento dei danni subiti alla vettura, ed € 1.500,00 per le spese di giudizio - oltre ancora accessori di legge - e condannando in solido con la al pagamento Controparte_6 Controparte_13 in favore della convenuta della somma di € 1.220,00, a titolo di danni subiti dall'autovettura, ed €
1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge.
1.1 Avverso la sentenza citata, la in p.l.r.p.t., proponeva appello, contestando il Parte_1 concorso di colpa attribuito a nella misura del 60%, la mancata liquidazione del Persona_1 deprezzamento commerciale e del fermo tecnico e l'errata mancata corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria;
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la ora , la Controparte_3 Controparte_5 quale eccepiva l'inammissibilità del gravame in quanto l'atto di citazione in appello, trascorso un anno dal deposito della sentenza, andava notificato alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito in primo grado, oltre che l'inammissibilità delle domande nuove non proposte in primo grado;
nel merito, chiedeva il rigetto del gravame, infondato in fatto e diritto, e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese legali.
Si costituiva, altresì, la (ora , la quale evidenziava la Controparte_11 Controparte_1 piena fondatezza dell'appello proposto dalla chiedendone l'accoglimento, con richiesta Parte_1 di restituzione di quanto versato in favore di Controparte_6
Nessuno compariva per l'appellato pertanto ne veniva dichiarata la contumacia Controparte_6 all'udienza del 12 ottobre 2009.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.12.2023; senonché, il Giudice Istruttore - diversamente personificato – rilevato che non vi era “riscontro della intervenuta rituale notificazione dell'atto di appello a
[...]
, conducente di una delle due vetture coinvolte nel sinistro de quo, contumace in primo Persona_1 grado” e rigettata l'eccezione ex art. 330 c.p.c. sollevata da (già Controparte_5 [...]
, rimetteva la causa sul ruolo, assegnando alla parte appellante termine per Controparte_4 integrare il contraddittorio nei confronti di;
la parte appellante provvedeva, tramite Persona_1 notifica agli eredi di - Persona_1 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e - i quali rimanevano contumaci. CP_9 Controparte_10
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, con la concessione dei termini agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata
(20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ante omnia, occorre dichiarare la contumacia di Controparte_7 Controparte_8 [...]
e i quali, seppur ritualmente evocati in giudizio nella qualità Controparte_9 Controparte_10 di eredi di , decidevano di non costituirsi nel procedimento. Persona_1
2.1 Appare, ora, necessario rilevare la mancanza nel giudizio d'appello del fascicolo di primo grado della parte appellante nonché del fascicolo di parte di primo grado dell'appellato Parte_1 contumace Controparte_6
Difatti, l'appellata non produce il proprio fascicolo di parte relativo al primo grado di Parte_1 giudizio (risultano depositati esclusivamente l'atto di appello e la copia autentica della sentenza impugnata) e, poiché è contumace, non risulta presente neppure il fascicolo di Controparte_6 parte di quest'ultima.
Sulla questione, si sono pronunciate le SS.UU., affermando che “è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal Cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del Giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (sia questa costituita o sia invece rimasta contumace) quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare” (così Cass. n. 28498/2005 e negli stessi termini Cass. n. 3033/2013).
A questo Giudice è, dunque, precluso di esaminare la documentazione presente nei predetti fascicoli - con particolare riferimento al verbale dei Carabinieri di Curinga ed alla documentazione fotografica -
e dovrà, pertanto, basare la propria decisione sulla scorta delle prove testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
2.2 Ciò, posto, l'appello può essere accolto solo parzialmente ed in via residuale, per i motivi di seguito illustrati.
Nel caso di specie, il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra due veicoli in circolazione.
Orbene, la disciplina normativa della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene - com'è noto - nell'art. 2054, comma 2, c.c., il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (cfr. Cass. n. 19053/2003;
Cass. n. 10987/2003).
Al riguardo, tuttavia, è opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (vedi Cass. n. 477/2003; conformi Cass. n.
4 7453/2001; Cass. n. 14412/2001).
Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza
(Cass. n. 477/2003; Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n. 1198/97).
Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass. n.
7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000).
La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può tuttavia risultare anche indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4055 del 2009; Cass. 18/02/1998, n.
1724; Cass. 11/11/1975, n. 3804). Solo ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 C.c. (Cass. N.
1198/97; Cass. N. 8287/96; Cass. N. 3958/94).
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 C.c. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale (Cassazione penale sez. IV,
15 novembre 2012, n. 48439): le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente.
Tanto detto in termini generali, nel caso di specie, al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro, deve farsi riferimento necessariamente – come anzidetto - alle prove testimoniali escusse in primo grado.
Ebbene, come correttamente statuito dal Giudice di Pace di Maida, “la contraddittorietà delle
5 testimonianze, la circostanza che i testimoni sono alcuni parenti delle parti, altri sono sopraggiunti successivamente al verificarsi dello scontro, hanno convinto questo giudice che non è stato raggiunto, con ragionevole certezza, nè la prova della responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti nella prova in concreto delle singole responsabilità”.
Effettivamente, quanto ai testi: moglie di , la cui audizione Controparte_7 Persona_1 avveniva all'udienza del 1.6.2025, la stessa si limitava a confermare i capitoli di prova, senza aggiungere alcuno specifico particolare;
e (v. verbale Parte_2 Parte_3 di udienza del 5.7.2006) affermavano di essere giunti sul luogo del sinistro dopo che lo stesso si era verificato, non potendo, pertanto, riferire alcunché sulla dinamica;
(v. verbale Parte_4 di udienza del 21.2.2007) affermava di trovarsi “in zona davanti al bar. Posso confermare che il sig. alla guida della sua Fiat Punto invadeva la corsia riservata alle vetture provenienti in senso CP_6 contrario ed investiva, con la sua parte sinistra, la parte sinistra della vettura condotta dal sig.
[...]
. Mi trovavo ad una distanza di circa 15 20 metri rispetto al luogo dell'incidente… la Persona_1 vettura del sig. procedeva in salita ed era in atto di svoltare a destra per andare verso il Per_1 centro abitato. Quella condotta al sig. proveniva dal centro abitato e si accingeva a svoltare CP_6
a sinistra. L'impatto è avvenuto quasi al centro della curva più precisamente nel punto contrassegnato sulla fotografia n. 1 che mi viene esibita”.
Dalla testimonianza di sebbene lo stesso abbia riferito di invasione della corsia Parte_4 opposta da parte di è emerso che il sinistro si verificava in prossimità di un Controparte_6 incrocio e che provenendo da destra, aveva la precedenza;
ciò si desume dalle Controparte_6 affermazioni “ era in atto di svoltare a destra … …si accingeva a svoltare a Persona_1 CP_6 sinistra”, nonché dal punto degli urti “ …investiva, con la sua parte sinistra, la parte sinistra della vettura condotta dal sig. ”. Persona_1
Da precisare che fa riferimento alla “fotografia n. 1”, come già detto non Parte_4 presente in atti;
così come non risultano presente in atti il verbale dei Carabinieri di Curinga e l'ulteriore documentazione fotografica.
Di conseguenza, sulla base delle rilevanze istruttorie presenti in atti, può dirsi che nessuno dei due conducenti ha dimostrato di non aver tenuto un comportamento negligente e imprudente, non comportandosi in modo da non costituire pericolo per la circolazione;
è verosimile pensare che entrambi non abbiano usato la massima prudenza per evitare la collisione.
Ovviamente, la graduazione delle rispettive colpe è rimessa al prudente apprezzamento da parte del
Giudice di tutti gli elementi probatori e non potrà prescindere da una ricostruzione – sia pure attraverso presunzioni – del comportamento tenuto dai conducenti.
Ebbene, il Giudice di pace di Maida ha motivato la distribuzione di responsabilità affermando che
“mentre, infatti, vi è responsabilità dell'attore che nel girare a sinistra, invadendo la corsia in senso opposto, ha urtato la corsia del convenuto, vi è anche, e soprattutto, responsabilità del convenuto che, se avesse dato la precedenza all'attore proveniente dalla sua destra, come avrebbe dovuto, l'incidente
6 non si sarebbe verificato”; di conseguenza ha scritto la responsabilità del sinistro nella misura del 40%
a e nella misura del 60% a . Controparte_6 Persona_1
Né in atti risultano elementi tali da indurre questo Giudice a discostarsi dalla decisione assunta in primo grado.
2.3 Quanto alla richiesta di deprezzamento commerciale e da fermo tecnico avanzate dalla Pt_1
va detto che non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni in re ipsa, giacché, in primo
[...] luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso - ma individua le conseguenze da esso prodotte - in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ex plurimis Cass. 04/12/2018, n.31233); dunque, anche i danni richiesti quale deprezzamento commerciale e da fermo tecnico devono essere allegati e provati da colui che ne invoca il risarcimento.
Nel passato alcune decisioni avevano ritenuto che il “danno da fermo tecnico” fosse “liquidabile in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risultasse privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato - in ragione del fatto che l'autoveicolo, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore” (tra le pronunce più recenti espressione di tale indirizzo cfr. Cass. 04/10/2013, n. 22687;
Cass. 26/06/2015, n. 13215)”.
Al contrario, altre pronunce “ritenendo insufficiente la mera indisponibilità del veicolo, richiedevano ai fini della liquidazione del danno da fermo tecnico la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso” (Cass. 07/02/1996, n. 970; Cass. 19/11/1999, n. 12820).
E' quest'ultimo l'orientamento ormai consolidatosi (Cass. civ. nn. 15089/2015, 20620/2015,
13718/2017), in sintonia col generale indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale deve negarsi in radice la sussistenza di danni in re ipsa.
“L'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato”, con la conseguenza che “la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo”, occorrendo invece “fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” (Cass. civ. n. 9348/2019).
Ciò detto, nel caso specifico, la parte attrice non ha introdotto alcun elemento da cui possa dedursi che, in concreto, dalla mancata utilizzazione del mezzo le sia derivato un danno effettivo: la Parte_1 infatti, non ha allegato alcuna prova in merito all'effettivo sostenimento di costi per l'utilizzo di un veicolo alternativo, né per spese sostenute a causa del mancato utilizzo dello stesso, o degli eventuali proventi non conseguiti a causa dell'indisponibilità del mezzo;
parimenti, non è stata fornita prova del
7 deprezzamento commerciale del veicolo, non essendo presente in atti alcuna documentazione da cui desumere detto deprezzamento, né una eventuale perizia tecnica.
2.4 Al contrario la doglianza concernente il mancato riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria si presenta meritevole di pregio.
Difatti, il risarcimento per cui è causa è un debito di valore, sicché, in caso di relativo ritardato pagamento, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno.
In particolare, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 32985/2022, ha statuito che questi interessi - per tale motivo denominati compensativi - sono rivolti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente.
Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno da fatto illecito è inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria.
Il giudice di merito deve, pertanto, attribuire entrambe queste voci al danneggiato, anche se la parte non le abbia espressamente richieste, senza che questo determini un vizio di ultrapetizione.
Nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è, infatti, implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi, quale componente indispensabile del risarcimento medesimo.
Detti interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (v. Cass., 20/11/2018, n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cass., 3/3/2009, n. 5054).
Segue l'accoglimento di detto ultimo motivo di gravame e la condanna di al Controparte_6 pagamento degli interessi legali non sulla somma integralmente rivalutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rivalutato, con decorrenza dalla data del sinistro.
Da precisare che anche avrebbe avuto egualmente diritto al pagamento di Controparte_6 interessi e rivalutazione monetaria, ma questo Tribunale non può provvedere in tal senso non essendo stata avanzata detta richiesta, essendo lo stesso contumace alla lite. CP_6
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo riguardante la regolamentazione delle spese processuali.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la
8 caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, l'esito della presente impugnazione e la mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, inducono questo Giudice a confermare la liquidazione delle spese di lite come già effettuata nel provvedimento impugnato.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse - alla luce dell'esito del gravame, solo parzialmente accolto – devono essere interamente compensate tra tutte le parti costituite.
3.2 Nulla in merito alle spese di lite delle parti appellate rimaste contumaci alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e
[...] Controparte_10
2) ACCOGLIE solo parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma solo in parte la Sentenza n.
400/2008 emessa dal Giudice di Pace di Maida il 20.6.2007 e depositata il successivo
18.3.2008, condannando e la in Controparte_6 Controparte_5
p.l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore della in p.l.r.p.t., degli Parte_1 interessi legali sulla somma di € 1.220,00 (già liquidata in primo grado), non integralmente rivalutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rivalutato, con decorrenza dalla data del sinistro;
3) CONFERMA per il resto la sentenza impugnata;
4) COMPENSA integralmente tra tutte le parti costituite le spese di lite del presente giudizio di impugnazione;
5) NULLA in merito alle spese di lite delle parti rimaste contumaci.
Lamezia Terme, 10 novembre 2025.
Il Presidente-Giudice Monocratico dott. Giovanni Garofalo
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