Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 14.05.2024, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.28731 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv, Silvia Matilde Serao presso il quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Rossella Del Sarto presso cui è elettivamente domiciliato;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 22.09.2023; che con provvedimento del L'CP_1 con provvedimento del 08.04.2024 | CP_1 ha comunicato che “La menomazione accertata è la seguente: esiti di frattura calcagno con avvallamento della superficie articolare della sottoastragalica media con residua limitazione antalgica dei movimenti di inversione. Grado complessivo 6%” ha chiesto la condanna dell' CP_1 ; di aver proposto opposizione senza esito ha concluso chiedendo:" 1) Accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare il diritto
2) Quindi condannare | CP_1 al pagamento delle relative somme da liquidarsi in capitale per le percentuali riconosciute fino al 15%, ovvero alla costituzione della relativa rendita per le percentuali pari o superiori al 16% di danno biologico, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta anche all'esito della C.T.U., con decorrenza dalla data ritenuta di giustizia anche a seguito di C.T.U. e fino al soddisfo, oltre interessi e svalutazione monetaria...”
spese vinte
L' CP_1 si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa ed eccependo la discrezionalità vincolata dell'Ente nel valutare i postumi. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
*****
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente avendo ottenuto, nelle more del giudizio, il riconoscimento del danno biologico in misura pari al 12% a seguito dell'infortunio denunciato ( cfr docc allegata alle note di trattazione scritta della ricorrente)
La cessazione della materia del contendere infatti è riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione (cfr. Cass. SU., 28 settembre 2000, n. 1048),
Le spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la statuizione, in virtù del principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' CP_1, in considerazione, da un lato, della sopravvenienza del riconoscimento del diritto all'indennizzo da data successiva al deposito del ricorso ed alla notifica;
dall'altro, della percentuale riconosciuta, inferiore al 16%
e dell'importo dell'indennizzo liquidato.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna | CP_1 al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €
2.000,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione
Napoli 14.05.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)