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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/06/2025, n. 5608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5608 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05608/2025REG.PROV.COLL.
N. 00931/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 931 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Coronas e Umberto Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il consigliere Carmelina Addesso e uditi per le parti l’avvocato Umberto Coronas e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta, ai sensi dell’art. 2087 c.c., dalla signora -OMISSIS- nei confronti del Ministero della difesa.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dal ricorso di primo grado e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
- la signora -OMISSIS- ha frequentato, all’epoca dei fatti per cui è causa, la 3^ classe del corso normale dell’accademia navale di Livorno con il grado di aspirante guardiamarina;
- il giorno 18 febbraio 2003, alle ore 07.00, mente stava scendendo dalla scala del dormitorio n. 2 dell’area allievi, cadeva dal secondo/terzo gradino superiore, riportando un “ -OMISSIS- ”;
- l’ospedale principale della Marina militare di La Spezia, con verbale del 2 luglio 2003, giudicava la lesione “ SI dipendente da causa di servizio ”;
-in data 14 gennaio 2004, la C.M.O. del medesimo ospedale giudicava l’allieva -OMISSIS- permanentemente non idonea a svolgere la professione di ufficiale di Marina con diagnosi “ Insufficienza vertebrale segmentaria in recidivanti esiti dismorfici di frattura postraumatica disco somatica di D8 ”. Conseguentemente, l’interessata veniva rinviata all’accademia navale e prosciolta dalla ferma decennale contratta in data 13 ottobre 2003.
3. Il T.a.r. per le Marche, sez. I, con sentenza n. -OMISSIS- ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
4. L’interessata ha interposto appello, notificato e depositato in data 3 febbraio 2022, articolando un unico complesso motivo - esteso da pagina 7 a pagina 17 – rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt.2087 c.c., 1, comma 2, 2, comma 1, lett. a), e 3, comma 1, lett. a), b) e), f), q), r), s) e t), d.lgs. 19.09.1994, n.626, 1, comma 1, d.m. 14.06.2000, n.284, 1, comma 4, e 7 D.P.R. 24.07.1996, n.503 e 4, punti 4.1.10-11, e 8, punti 8.1.10-11, d.m. 14.06.1989, n.236, nonché dell’art.32 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 1227 e 2697 c.c.; erroneo/incompleto esame di fatti e risultanze istruttorie; erroneità/illogicità ed infondatezza di motivazione”.
5. Si è costituito per resistere il Ministero della difesa.
6. Nel corso del giudizio:
a) l’appellante ha depositato memorie in data 6 maggio 2024 e 19 maggio 2025;
b) il Ministero ha depositato memorie in data 27 aprile 2024;
c) con sentenza non definitiva di questa sezione, n. 4974 del 3 giugno 2024 (divenuta irrevocabile):
c1) è stata affermata la responsabilità civile dell’Amministrazione nella causazione del danno;
c2) è stata respinta la richiesta di risarcimento del danno relativo alla perdita della retribuzione e delle chance di carriera;
c3) è stato riconosciuto il danno derivante dagli esborsi per spese mediche e di istruzione, sostenute fra il 2003 e 2006, per un importo pari ad euro 15.414,00;
c4) è stata disposta verificazione per l’accertamento della percentuale di danno biologico sulla base delle più recenti “tabelle di Milano”;
c5) è stata disposta l’acquisizione dall’Amministrazione appellata, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., di documentati chiarimenti in ordine ad eventuali somme già erogate all’appellante-a titolo di equo indennizzo o altro- in ragione dell’infortunio alla stessa occorso in data 18 febbraio 2003.
d) in data 14 febbraio 2025 è stata depositata la relazione peritale – non contestata da alcuna delle parti – cui ha fatto seguito la nota prot. n. 7525 del 21 febbraio 2025 a mezzo della quale il verificatore ha comunicato di rinunciare al compenso.
7. Alla udienza pubblica del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il verificatore ha accertato, sulla base delle tabelle di Milano del 2024, il danno biologico e quello da invalidità temporanea, totale e parziale, liquidandolo al valore attuale per euro 20.893,00 (ventimilaottocentonovantatre/00).
9. Contrariamente a quanto affermato da parte appellante nell’ultima memoria, l’applicazione delle tabelle milanesi per l’accertamento del danno biologico implica che il punto percentuale di danno accertato è onnicomprensivo di qualsiasi altra voce di danno non patrimoniale (sul punto, da ultimo, sez. II, nn. 3500 del 2025, 2159 del 2015, 1626 del 2025).
10. La sentenza non definitiva ha riconosciuto il danno derivante dagli esborsi per spese mediche e di istruzione (sostenuti in un arco temporale che va dal 2003 al 2006), individuandolo in base alle fatture dell’epoca per euro 15.414,00, da rivalutare in via equitativa all’attualità fino ad un importo di euro 20.000,00 (ventimila/00).
11. Sulla sorte capitale come sopra determinata (per un importo di euro 40.893) - corrispondente al complessivo danno attualizzato – decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo.
12. Resta fermo che le somme complessivamente liquidate a titolo di risarcimento del danno andranno decurtate degli importi (percepiti e percipiendi) eventualmente riconosciuti a titolo di indennizzo in ragione del sinistro occorso all’appellante, secondo il criterio della compensatio lucri cum damno che il giudice deve sempre applicare in caso di liquidazione del danno a titolo risarcitorio (Cons. Stato, Ad. plen. 23 febbraio 2018, n. 1).
13. In conclusione, l’appello deve essere accolto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
14. Le spese di entrambi i gradi di giudizio - regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza – sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado (r.g. n. 964/2009) e condanna il Ministero della difesa al risarcimento del danno nei confronti della signora -OMISSIS-, nei limiti e nei modi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 6.000,00, oltre ad accessori (IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%).
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.