Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1114
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto del beneficio fondiario

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando che la cartella si basava sull'art. 23, comma 1, lett. A), L.R. n. 11/2023, il quale prevede il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario. Tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 188/2018, escludendo il presupposto impositivo della correlazione tra somma pretesa e beneficio derivato dalle opere consortili.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi sul vizio di incostituzionalità della norma fondante la pretesa, il che implica un difetto di motivazione in relazione alla normativa vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1114
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1114
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo