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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/10/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
FR IA, all'udienza del 08/10/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. SAVOCA GABRIELE nell'interesse di ritenuta la causa matura per la Parte_1 decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 519/2025 R.G., promossa
DA
(CF. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. SAVOCA GABRIELE
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1 dell'Assessore pro tempore (C.F. ), nonché P.IVA_1 [...]
Controparte_2
in persona dell'Assessore pro tempore, organicamente patrocinati
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 20.02.2025, ha esposto di Parte_1 aver prestato attività lavorativa alle dipendenze degli Assessorati convenuti sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato stipulati sin dal 1986; ha lamentato la violazione della direttiva UE n. 1999/70, evidenziando che il rapporto di lavoro non è stato formalizzato con un atto scritto;
ha rappresentato, pertanto, di aver diritto al risarcimento dei danni. Il ricorrente ha quindi chiesto di “condannare l'
[...] convenuto e l Controparte_3 [...] convenuto, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, Controparte_4 per le superiori causali, al risarcimento del danno, in favore dell'odierno ricorrente, quantificato nella misura di € 47.664,96 (pari a 24 mensilità), o in subordine, quantificato nella misura di € 23.832,48 (pari a
12 mensilità), o nella misura ritenuta di giustizia da questo Tribunale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre a norma dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
2. Gli assessorati convenuti, con memoria depositata in data 15.4.2025, hanno contestato variamente la fondatezza delle domande risarcitorie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
3. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. Va preliminarmente scrutinata, e rigettata per le seguenti assorbenti considerazioni, la domanda volta alla condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni per violazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70.
Tale norma, come noto, nel perseguire l'obiettivo di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, prevede testualmente che “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti
o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
Nella specie, tuttavia, appare difettare il requisito imprescindibile della successione dei contratti a tempo determinato previsto dal citato articolo e ciò per le ragioni espresse dalla
Commissione Europea nel documento allegato da parte resistente.
La Commissione, infatti, ha ritenuto che i rapporti di lavoro di lavoro di cui è causa non possano essere qualificati come “successivi” ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori, atteso che un lasso di tempo pari a 60 giorni può generalmente essere considerato sufficiente a interrompere qualsiasi rapporto di lavoro esistente e tale da far sì che ogni contratto sottoscritto posteriormente non sia considerato successivo (Cause riunite C- 362/13, C- 363/13 e C-
407/13, Fiamingo). La Commissione ha inoltre precisato che “Secondo la Corte di giustizia sembra infatti difficile per un datore di lavoro, che abbia esigenze permanenti e durature, aggirare la tutela concessa dall'accordo quadro contro gli abusi facendo decorrere, alla fine di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, un termine di circa due mesi. Alla luce di tale giurisprudenza, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali non è stato accertato, secondo la Commissione, un abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.
Circostanza, quest'ultima, idonea ad assorbire ogni ulteriore doglianza attorea, anche quella relativa all'eccepito difetto di forma scritta.
In ogni caso, si osserva quanto segue.
La Corte di Giustizia, con la sentenza n. 22/2014, ha puntualizzato che “per quanto riguarda tale nozione di «ragioni obiettive» che figura nella clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che essa deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (p. 87) nonché che “l'esistenza di una
«ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esclude quindi, in linea di principio, l'esistenza di un abuso, a meno che un esame globale delle circostanze sottese al rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui trattasi riveli che le prestazioni richieste del lavoratore non corrispondono ad una mera esigenza temporanea (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punto
51)” (p. 103).
Nel caso di specie, va ritenuta sussistente una ragione obiettiva nelle diverse assunzioni dei lavoratori.
Invero - come già sostenuto da questo Tribunale in analoghe controversie - la L.R.
Siciliana n. 16/96 consente di affiancare al personale assunto a tempo indeterminato altra forza lavoro, in particolare nei periodi estivi in cui notoriamente vi è una maggiore mole di lavoro, in modo tale da garantire un adeguato svolgimento di tutte quelle attività volte alla salvaguardia della superficie boscata.
L'art. 56 della citata legge regionale prevede infatti la possibilità per il Dipartimento regionale delle foreste e dell' demaniali di avvalersi “per le Controparte_5 esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi” di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali (comma 1). Tali operai, addetti alle attività antincendio, “sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio
e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2) con possibilità “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico” di variare “la data di avviamento al lavoro (…) fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue” (comma 3).
Le ragioni di politica sociale sottese a tali assunzioni, la stagionalità dell'attività lavorativa svolta dai lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno a contingenti predeterminati di operai configurano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale. Le superiori circostanze rivelano che le prestazioni richieste ai lavoratori corrispondono ad una mera esigenza temporanea legata alla campagna antincendio e conclamano l'assenza di una stabile necessità di impiego alla quale l'ente potrebbe far fronte mediante l'assunzione a tempo indeterminato di tale forza lavoro.
Tanto basta - anche in ragione delle condivisibili motivazioni esposte dalla locale Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 343/2025 e dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 3454/2025 in odine alla non applicabilità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del
D.Lgs. n. 81/2015, come interpretato dall'art. 11 della L. n. 203/2024, delle garanzie dettate dalla normativa sulla tutela dei lavoratori alle attività stagionale di prevenzione degli incendi
– per rigettare le domande attoree.
5. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Quanto alle spese, le complessive ragioni della decisione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nella giurisprudenza di merito, suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti tutte.
Così deciso in Marsala, il 08/10/2025
IL GIUDICE
FR IA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. FR IA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.