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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1336/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11083/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239048700676000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19789/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese Resistente/Appellato: inammissibilitàd del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate- IO e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresento e difeso come in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n.
“07120239048700676000” limitatamente alla cartella esattoriale 07120240031992007000 con cui si chiede il pagamento della somma di € 1.237,31 per Tasse Automobilistiche anno 2018.
Il ricorrente deduce l'intervenuto annullamento della cartella esattoriale 07120240031992007000 come da
Dispositivo n. 8488/2025 relativo al giudizio con NRGR 13632/2024.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-IO chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile .
Il numero di intimazione riportato dal ricorrente nell'atto introduttivo ovvero il numero
“07120239048700676000” e oggetto di opposizione non rappresenta l'atto impugnato, né è allegato dalla parte istante. Ne deriva la radicale nullità del ricorso in opposizione attesa la natura di giudizio impugnatorio mancante dell'oggetto giuridico dell'azione.
P.Q.M.
dichaira inammissibile il ricorso, compensa le spese.
Napoli, 11 novembre 2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11083/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239048700676000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19789/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese Resistente/Appellato: inammissibilitàd del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate- IO e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresento e difeso come in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n.
“07120239048700676000” limitatamente alla cartella esattoriale 07120240031992007000 con cui si chiede il pagamento della somma di € 1.237,31 per Tasse Automobilistiche anno 2018.
Il ricorrente deduce l'intervenuto annullamento della cartella esattoriale 07120240031992007000 come da
Dispositivo n. 8488/2025 relativo al giudizio con NRGR 13632/2024.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-IO chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile .
Il numero di intimazione riportato dal ricorrente nell'atto introduttivo ovvero il numero
“07120239048700676000” e oggetto di opposizione non rappresenta l'atto impugnato, né è allegato dalla parte istante. Ne deriva la radicale nullità del ricorso in opposizione attesa la natura di giudizio impugnatorio mancante dell'oggetto giuridico dell'azione.
P.Q.M.
dichaira inammissibile il ricorso, compensa le spese.
Napoli, 11 novembre 2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco