TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4956 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 7952/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate da parte ricorrente
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice NZ OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7952/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN LÒ ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: servizio pronta disponibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, Dirigente Medico in servizio presso il di Controparte_2
Molfetta dal 15.11.2014, premesso di aver effettuato nel periodo dall'1.1.2015 al 31.3.2023
servizio di pronta disponibilità attiva nei giorni festivi, in particolare nelle giornate di riposo domenicale, prestando attività lavorativa per tutti i sette giorni della settimana, senza godere del riposo settimanale, per n. 14 settimane, per un totale di 74 turni, ha convenuto in giudizio la chiedendo al Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare che l'odierna CP_1
ricorrente, nel periodo da 1.01.2015 al 31.03.2023 ha prestato n. 74 turni di servizio di pronta disponibilità attiva in giorni festivi oltre ad aver svolto attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo per 14 settimane, come indicato al punto sub. 2), 3) e 4) della parte narrativa del presente
2 atto senza mai fruire di alcun giorno di riposo compensativo, così come documentalmente provato;
2)
Conseguentemente, accertare e dichiarare, la violazione, da parte della resistente dell'art. 36 Cost.,
degli artt. 2 e 5 della Direttiva 2003/88/CE, degli artt. 1 e 9 del D.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 7 comma
6 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 e dell'art. 20 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria
del 05/12/1996 e, dunque, del diritto assoluto, inderogabile ed irrinunciabile del personale sanitario e, nella fattispecie, della dott.ssa alla fruizione del riposo compensativo a fronte di Parte_1
ciascun turno di reperibilità prestato nei giorni festivi e per ogni settimana in cui ha svolto attività
lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo;
3) Per l'effetto, previo accertamento che la mancata fruizione del riposo compensativo ha arrecato all'odierna ricorrente un NN non patrimoniale da usura psicofisica, condannare la resistente al pagamento, in favore dell'istante, a titolo di risarcimento di NN non patrimoniale da usura psico-fisica, della somma di € 13.275,68, prendendo come parametro la retribuzione oraria per il lavoro “straordinario” prestato su reperibilità nei turni festivi maggiorata del 30%, ovvero della somma di € 10.212,40, prendendo come parametro la retribuzione prevista per una giornata lavorativa feriale, in via ulteriormente gradata quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, da liquidarsi ex art. 1226 c.c., anche a seguito di eventuale
C.T.U., il tutto sempre e comunque oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni singolo riposo perduto nei periodi di svolgimento di pronta disponibilità attiva per cui è causa;
4) Condannare sempre e comunque la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
L' ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi ed è stata dichiarata CP_1
contumace.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Innanzitutto, occorre premettere che l'art.17 del CCNL Dirigenza Medica del 03/11/2005
prevede: “1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3 2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti
- esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può
prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità
integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell'art. 14.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore -
l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 55.
8. Le parti concordano che nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.
9. Con l'entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l'art. 20 del CCNL 5 dicembre
1996”.
La ricorrente deduce che il mancato godimento del riposo settimanale giustifichi la richiesta risarcitoria, atteso che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di NN
4 non patrimoniale che deve essere ritenuto presunto, atteso che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost.,
sicché la lesione all'interesse espone direttamente il datore di lavoro al risarcimento del
NN (cita: Cass. n. 24563/2016, n. 16665/2015, n. 24180/2013; Cass. Sez. Un. 142/2013).
Il ricorso è infondato.
Nella pronuncia della sezione lavoro n. 34125/2019, riguardante l'ipotesi della pronta disponibilità dei dirigenti medici, disciplinata da una previsione contrattuale analoga a quella oggetto di esame, il giudice di legittimità prende le mosse dalla interpretazione della direttiva sull'orario di lavoro (2003/88/CE) da parte della Corte di Giustizia in ipotesi di servizi di reperibilità presso il proprio domicilio. Viene, in particolare, richiamata la sentenza del 21.2.2018 in causa C 518/2015 (relativa al servizio di Parte_2
guardia effettuato da un vigile del fuoco con obbligo di essere domiciliato e residente in un luogo tale che il tempo di viaggio necessario a raggiungere la caserma, in condizioni normali, non fosse superiore ad 8 minuti), nella quale si distingue la posizione del lavoratore che deve, durante le ore di guardia, essere semplicemente a disposizione del datore di lavoro affinché quest'ultimo possa contattarlo, da quella in cui il lavoratore sia obbligato,
pur rimanendo nel suo domicilio, a tenersi a disposizione del datore di lavoro ed ad essere in grado di raggiungere il luogo di lavoro entro otto minuti, affermando che in tali condizioni le ore di guardia costituiscono orario di lavoro, in quanto i vincoli imposti al lavoratore sono di natura tale da limitare molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività: “26. Il criterio discretivo oggettivo ai fini della reciproca delimitazione delle nozioni di
"orario di lavoro" e di "periodo di riposo" -che si escludono a vicenda (punto 55 della sentenza in esame e giurisprudenza ivi citata) - è quello del sistema e delle finalità della direttiva 2003/88/CE,
intesa a stabilire prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti (punto 62 della sentenza, ove si richiama la sentenza 10 settembre 2015 in causa C
266/2014). 27. L'obbligo di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro ed il vincolo derivante, dal punto di vista geografico e temporale, dalla necessità di raggiungere il luogo di lavoro entro otto minuti sono di natura tale da limitare in modo oggettivo la possibilità del lavoratore
5 di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali sicchè le ore di guardia devono essere considerate come "orario di lavoro" (punto 63)”.
Il giudice di legittimità, riesaminando la disciplina contrattuale sui turni di pronta disponibilità alla luce dell'interpretazione fornita dal giudice europeo, osserva quanto segue: “38. Ai sensi del CCNL 5 dicembre 1996, art. 20, e dell'art. 17 del CCNL per la dirigenza medica il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla "immediata" reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui al
CCNL 2005, art. 6, comma 1, lett. B), -(ovvero agli artt. 6 e 7 del CCNL 1996) - nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 39. In sostanza, l'obbligo di reperibilità "immediata" del dirigente medico previsto dal CCNL viene specificato dalle singole aziende, all'esito di informazione e concertazione con i sindacati, in un periodo determinato di tempo entro il quale il dirigente medico è obbligato a raggiungere la struttura. 40. Ne deriva che, al fine di valutare se gli obblighi previsti in capo al dirigente medico in servizio di pronta disponibilità festiva siano tali da limitare in modo oggettivo le sue possibilità di dedicarsi ai propri interessi, personali e sociali, occorre tenere conto del regolamento adottato sul punto dalle aziende”.
Orbene, nel caso in esame, la ricorrente, su cui grava l'onere di allegare e provare che le modalità della pronta disponibilità fossero tali da limitare fortemente la possibilità di gestire il proprio tempo libero e dedicarsi alla coltivazione dei propri interessi, nulla dice in merito,
non potendo desumersi alcunchè dalla previsione della “immediata reperibilità”, che di per sé non individua le modalità di intervento in caso di chiamata.
Si consideri, per esempio, che in altra pronuncia (la n. 30301/2021, che richiama quella del
2019 appena menzionata) sempre la sezione lavoro della Corte di Cassazione, sulla base degli stessi criteri interpretativi sopra riportati, ha escluso che potesse considerarsi turno di lavoro il servizio di reperibilità speciale (che si sostanziava nella permanenza dell'addetto alla vigilanza nella casa di guardia, situata a ridosso della diga, senza che fosse richiesto di regola alcun altro incombente se non quello di non allontanarsene per la durata del turno),
in quanto, “pur vincolato nel luogo di espletamento, lasciava libero il lavoratore di riposare e dedicarsi ad attività di suo gradimento anche in compagnia, senza alcun obbligo specifico di vigilanza.
6 Un servizio sostanzialmente di attesa che si attiva solo a seguito di allarme, per il quale era prevista una indennità ed un riposo compensativo, ed in relazione al quale qualunque prestazione eventualmente richiesta sarebbe stata retribuita come lavoro straordinario”. Non avendo, si ribadisce, la ricorrente lamentato alcunché in ordine alle modalità di intervento in caso di chiamata, non è possibile affermare che il turno di pronta disponibilità vada considerato orario di lavoro.
Deve peraltro (Cass. Civ. sez. lav. n. 25380/2017, n. 13935/2015, n. 436/2021, n. 1684/2023)
che la semplice adibizione ad un numero di turni superiore a quello previsto non come limite invalicabile dal contratto collettivo costituisca inadempimento contrattuale, né vi sono elementi per poter affermare che l'azienda abbia abusato di tale strumento con violazione dei criteri di buona fede e correttezza (si veda in merito Cass. n. 1684/2023 e i precedenti nella stessa richiamati).
Quanto, poi, al riposo compensativo per l'ipotesi di reperibilità in giorno festivo (la norma contrattuale prevede che “Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”), si condividono le argomentazioni della Suprema Corte, che a fronte della mancata riduzione del debito orario settimanale, con la conseguenza che la concessione del riposo comporterebbe il prolungamento dell'orario di lavoro negli altri giorni della settimana, subordina la concessione dello stesso alla valutazione della convenienza e alla conseguente richiesta dell'interessato (Cass. Civ. sez.
lav. n. 18654/2017).
In ordine infine al NN da usura psicofisica, non si condivide la tesi attorea secondo cui questo sarebbe presunto, ritenendosi infatti che la sua risarcibilità “presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici)”.
Nel caso in esame prima ancora che una questione di prova, si pone un problema di allegazione, atteso che la ricorrente non ha specificato alcunchè di concreto in ordine alla propria condizione personale, ritenendo espressamente il NN in re ipsa.
Tali considerazioni assumono carattere dirimente, impedendo l'accoglimento della domanda.
7 Le spese sono dichiarate irripetibili stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) spese irripetibili.
Marsala, 22.12.2025
IL GIUDICE
-NZ OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
NZ OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
8
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 7952/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate da parte ricorrente
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice NZ OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7952/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN LÒ ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: servizio pronta disponibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, Dirigente Medico in servizio presso il di Controparte_2
Molfetta dal 15.11.2014, premesso di aver effettuato nel periodo dall'1.1.2015 al 31.3.2023
servizio di pronta disponibilità attiva nei giorni festivi, in particolare nelle giornate di riposo domenicale, prestando attività lavorativa per tutti i sette giorni della settimana, senza godere del riposo settimanale, per n. 14 settimane, per un totale di 74 turni, ha convenuto in giudizio la chiedendo al Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare che l'odierna CP_1
ricorrente, nel periodo da 1.01.2015 al 31.03.2023 ha prestato n. 74 turni di servizio di pronta disponibilità attiva in giorni festivi oltre ad aver svolto attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo per 14 settimane, come indicato al punto sub. 2), 3) e 4) della parte narrativa del presente
2 atto senza mai fruire di alcun giorno di riposo compensativo, così come documentalmente provato;
2)
Conseguentemente, accertare e dichiarare, la violazione, da parte della resistente dell'art. 36 Cost.,
degli artt. 2 e 5 della Direttiva 2003/88/CE, degli artt. 1 e 9 del D.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 7 comma
6 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 e dell'art. 20 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria
del 05/12/1996 e, dunque, del diritto assoluto, inderogabile ed irrinunciabile del personale sanitario e, nella fattispecie, della dott.ssa alla fruizione del riposo compensativo a fronte di Parte_1
ciascun turno di reperibilità prestato nei giorni festivi e per ogni settimana in cui ha svolto attività
lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo;
3) Per l'effetto, previo accertamento che la mancata fruizione del riposo compensativo ha arrecato all'odierna ricorrente un NN non patrimoniale da usura psicofisica, condannare la resistente al pagamento, in favore dell'istante, a titolo di risarcimento di NN non patrimoniale da usura psico-fisica, della somma di € 13.275,68, prendendo come parametro la retribuzione oraria per il lavoro “straordinario” prestato su reperibilità nei turni festivi maggiorata del 30%, ovvero della somma di € 10.212,40, prendendo come parametro la retribuzione prevista per una giornata lavorativa feriale, in via ulteriormente gradata quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, da liquidarsi ex art. 1226 c.c., anche a seguito di eventuale
C.T.U., il tutto sempre e comunque oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni singolo riposo perduto nei periodi di svolgimento di pronta disponibilità attiva per cui è causa;
4) Condannare sempre e comunque la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
L' ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi ed è stata dichiarata CP_1
contumace.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Innanzitutto, occorre premettere che l'art.17 del CCNL Dirigenza Medica del 03/11/2005
prevede: “1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3 2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti
- esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può
prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità
integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell'art. 14.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore -
l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 55.
8. Le parti concordano che nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.
9. Con l'entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l'art. 20 del CCNL 5 dicembre
1996”.
La ricorrente deduce che il mancato godimento del riposo settimanale giustifichi la richiesta risarcitoria, atteso che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di NN
4 non patrimoniale che deve essere ritenuto presunto, atteso che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost.,
sicché la lesione all'interesse espone direttamente il datore di lavoro al risarcimento del
NN (cita: Cass. n. 24563/2016, n. 16665/2015, n. 24180/2013; Cass. Sez. Un. 142/2013).
Il ricorso è infondato.
Nella pronuncia della sezione lavoro n. 34125/2019, riguardante l'ipotesi della pronta disponibilità dei dirigenti medici, disciplinata da una previsione contrattuale analoga a quella oggetto di esame, il giudice di legittimità prende le mosse dalla interpretazione della direttiva sull'orario di lavoro (2003/88/CE) da parte della Corte di Giustizia in ipotesi di servizi di reperibilità presso il proprio domicilio. Viene, in particolare, richiamata la sentenza del 21.2.2018 in causa C 518/2015 (relativa al servizio di Parte_2
guardia effettuato da un vigile del fuoco con obbligo di essere domiciliato e residente in un luogo tale che il tempo di viaggio necessario a raggiungere la caserma, in condizioni normali, non fosse superiore ad 8 minuti), nella quale si distingue la posizione del lavoratore che deve, durante le ore di guardia, essere semplicemente a disposizione del datore di lavoro affinché quest'ultimo possa contattarlo, da quella in cui il lavoratore sia obbligato,
pur rimanendo nel suo domicilio, a tenersi a disposizione del datore di lavoro ed ad essere in grado di raggiungere il luogo di lavoro entro otto minuti, affermando che in tali condizioni le ore di guardia costituiscono orario di lavoro, in quanto i vincoli imposti al lavoratore sono di natura tale da limitare molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività: “26. Il criterio discretivo oggettivo ai fini della reciproca delimitazione delle nozioni di
"orario di lavoro" e di "periodo di riposo" -che si escludono a vicenda (punto 55 della sentenza in esame e giurisprudenza ivi citata) - è quello del sistema e delle finalità della direttiva 2003/88/CE,
intesa a stabilire prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti (punto 62 della sentenza, ove si richiama la sentenza 10 settembre 2015 in causa C
266/2014). 27. L'obbligo di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro ed il vincolo derivante, dal punto di vista geografico e temporale, dalla necessità di raggiungere il luogo di lavoro entro otto minuti sono di natura tale da limitare in modo oggettivo la possibilità del lavoratore
5 di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali sicchè le ore di guardia devono essere considerate come "orario di lavoro" (punto 63)”.
Il giudice di legittimità, riesaminando la disciplina contrattuale sui turni di pronta disponibilità alla luce dell'interpretazione fornita dal giudice europeo, osserva quanto segue: “38. Ai sensi del CCNL 5 dicembre 1996, art. 20, e dell'art. 17 del CCNL per la dirigenza medica il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla "immediata" reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui al
CCNL 2005, art. 6, comma 1, lett. B), -(ovvero agli artt. 6 e 7 del CCNL 1996) - nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 39. In sostanza, l'obbligo di reperibilità "immediata" del dirigente medico previsto dal CCNL viene specificato dalle singole aziende, all'esito di informazione e concertazione con i sindacati, in un periodo determinato di tempo entro il quale il dirigente medico è obbligato a raggiungere la struttura. 40. Ne deriva che, al fine di valutare se gli obblighi previsti in capo al dirigente medico in servizio di pronta disponibilità festiva siano tali da limitare in modo oggettivo le sue possibilità di dedicarsi ai propri interessi, personali e sociali, occorre tenere conto del regolamento adottato sul punto dalle aziende”.
Orbene, nel caso in esame, la ricorrente, su cui grava l'onere di allegare e provare che le modalità della pronta disponibilità fossero tali da limitare fortemente la possibilità di gestire il proprio tempo libero e dedicarsi alla coltivazione dei propri interessi, nulla dice in merito,
non potendo desumersi alcunchè dalla previsione della “immediata reperibilità”, che di per sé non individua le modalità di intervento in caso di chiamata.
Si consideri, per esempio, che in altra pronuncia (la n. 30301/2021, che richiama quella del
2019 appena menzionata) sempre la sezione lavoro della Corte di Cassazione, sulla base degli stessi criteri interpretativi sopra riportati, ha escluso che potesse considerarsi turno di lavoro il servizio di reperibilità speciale (che si sostanziava nella permanenza dell'addetto alla vigilanza nella casa di guardia, situata a ridosso della diga, senza che fosse richiesto di regola alcun altro incombente se non quello di non allontanarsene per la durata del turno),
in quanto, “pur vincolato nel luogo di espletamento, lasciava libero il lavoratore di riposare e dedicarsi ad attività di suo gradimento anche in compagnia, senza alcun obbligo specifico di vigilanza.
6 Un servizio sostanzialmente di attesa che si attiva solo a seguito di allarme, per il quale era prevista una indennità ed un riposo compensativo, ed in relazione al quale qualunque prestazione eventualmente richiesta sarebbe stata retribuita come lavoro straordinario”. Non avendo, si ribadisce, la ricorrente lamentato alcunché in ordine alle modalità di intervento in caso di chiamata, non è possibile affermare che il turno di pronta disponibilità vada considerato orario di lavoro.
Deve peraltro (Cass. Civ. sez. lav. n. 25380/2017, n. 13935/2015, n. 436/2021, n. 1684/2023)
che la semplice adibizione ad un numero di turni superiore a quello previsto non come limite invalicabile dal contratto collettivo costituisca inadempimento contrattuale, né vi sono elementi per poter affermare che l'azienda abbia abusato di tale strumento con violazione dei criteri di buona fede e correttezza (si veda in merito Cass. n. 1684/2023 e i precedenti nella stessa richiamati).
Quanto, poi, al riposo compensativo per l'ipotesi di reperibilità in giorno festivo (la norma contrattuale prevede che “Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”), si condividono le argomentazioni della Suprema Corte, che a fronte della mancata riduzione del debito orario settimanale, con la conseguenza che la concessione del riposo comporterebbe il prolungamento dell'orario di lavoro negli altri giorni della settimana, subordina la concessione dello stesso alla valutazione della convenienza e alla conseguente richiesta dell'interessato (Cass. Civ. sez.
lav. n. 18654/2017).
In ordine infine al NN da usura psicofisica, non si condivide la tesi attorea secondo cui questo sarebbe presunto, ritenendosi infatti che la sua risarcibilità “presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici)”.
Nel caso in esame prima ancora che una questione di prova, si pone un problema di allegazione, atteso che la ricorrente non ha specificato alcunchè di concreto in ordine alla propria condizione personale, ritenendo espressamente il NN in re ipsa.
Tali considerazioni assumono carattere dirimente, impedendo l'accoglimento della domanda.
7 Le spese sono dichiarate irripetibili stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) spese irripetibili.
Marsala, 22.12.2025
IL GIUDICE
-NZ OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
NZ OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
8