Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00304/2026REG.PROV.COLL.
N. 01285/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, e Enzo Puccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Comune di Cefalù, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento:
a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di Cefalù. C.da -OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. -OMISSIS- del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 1);
b) della nota prot. -OMISSIS- del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 2);
- nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché
non conosciuto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo- ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Cons. TO Lo RE e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. L’odierno appellante è proprietario di una unità immobiliare facente parte del complesso residenziale denominato " Condominio -OMISSIS- ", sito nel Comune di Cefalù. Tale complesso fu edificato in forza delle Concessioni Edilizie n. 19/1989 e n. 28/1989, precedute da parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali.
Successivamente, il Comune di Cefalù autorizzò alcune varianti alle suddette concessioni senza acquisire il preventivo nulla osta paesaggistico. Con nota del 1995, la Soprintendenza espresse parere negativo della sanatoria su tali varianti.
2. In data successiva, i condomini, incluso l’odierno appellante, presentarono un'istanza volta a ottenere da un lato, la regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie ai sensi dell'art. 25, co. 3 della L.R. n. 16/2016 e, dall'altro, l'accertamento di compatibilità paesaggistica per "ulteriori lievi difformità" ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004.
L'Amministrazione, con la perizia di stima prot. n. -OMISSIS- del 23.12.2020 e il successivo parere definitivo prot. n. -OMISSIS- del 23.03.2021, accolse le istanze, rilasciando il parere di compatibilità paesaggistica a seguito del pagamento della sanzione pecuniaria.
3. Tuttavia, con nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023, impugnata sub a), la Soprintendenza annullava in autotutela i suddetti atti favorevoli, adducendo una presunta erronea e fuorviante rappresentazione dei fatti da parte degli istanti. Tale provvedimento di ritiro veniva adottato ben oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-novies della L. n. 241/1990.
In via consequenziale, la Soprintendenza provvedeva altresì all’annullamento degli atti specifici concernenti la proprietà degli appellanti, con la nota impugnata sub b).
4. Il ricorrente impugnava tali atti dinanzi al T.A.R. per la Sicilia, che si pronunciava con la sentenza qui impugnata, accoglieva il ricorso e annullava l’atto di autotutela per l’assorbente e dirimente ragione della riscontrata violazione del termine di dodici mesi previsto dall’art 21-novies della L. n. 241/90.
5. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento generale di autotutela (nota prot. n. -OMISSIS-/2023) per violazione del termine di cui all'art. 21-novies della L. n. 241/1990, non ravvisando i presupposti per la deroga a tale termine.
L’annullamento giurisdizionale del provvedimento di ritiro ha comportato, quale effetto tipico, la reviviscenza degli atti favorevoli: prot -OMISSIS-/2020 e n. 5481/2021.
6. Ciononostate, il T.A.R. in motivazione ha ritenuto di dover “ precisare ” la portata di tali atti favorevoli, statuendo che essi non contenessero un accertamento di compatibilità paesaggistica per l’intero progetto, ma solo per le opere di completamento e finitura di minore entità, escludendo di fatto le opere realizzate in variante.
7. In particolare, la sentenza gravata afferma, nel corpo della motivazione:
“ Bisogna non di meno precisare che tali atti, contrariamente a quanto opinato dalla parte ricorrente, non contengono un accertamento, neppure implicito, della compatibilità paesaggistica dell'intero progetto edilizio già realizzato: tanto la perizia di stima del 23 dicembre 2020 quanto il parere di compatibilità paesaggistica n. -OMISSIS- del 23 marzo 2021 affermano chiaramente che l'accertamento di compatibilità paesaggistica ivi condotto attiene alla rimodulazione degli infissi esterni, del terrazzino a tasca, alla sistemazione esterna, al rivestimento delle pareti esterne in conci di tufo e non alle palazzine già realizzate, ragion per cui il progetto allegato dall'istante viene approvato solo per ciò che attiene alle predette opere di completamento”.
“Non vi è nulla che faccia del resto pensare che con gli atti in questione, e specialmente con il parere del 23 marzo 2021, la Soprintendenza abbia mutato orientamento rispetto al parere negativo reso nel 1995, intendendo non più lesivo dell’interesse paesaggistico tutelato il complesso residenziale così come a suo tempo realizzato dall’impresa costruttrice, ormai fallita, in difformità alle C.E. nn. 19 e 28/1989. In realtà, come evidenziato dall’Amministrazione nei ricorsi relativi agli immobili del predetto complesso immobiliare, sul piano istruttorio è mancato uno specifico approfondimento sullo stato “giustificato” dell’intero fabbricato e una valutazione di compatibilità paesaggistica che coinvolgesse il complesso delle opere precedentemente realizzate, essendosi la Soprintendenza concentrata, con gli atti annullati in autotutela, sulle sole opere di manutenzione e di completamento dichiarate dalle parti istanti, supponendo – ma concretamente non verificando – che quanto già costruito fosse in regola con le autorizzazioni paesaggistiche.”
8. Con il presente appello, il ricorrente chiede la riforma parziale della predetta sentenza limitatamente al capo contenente la descritta “precisazione” e a quello relativo al mancato annullamento, in via derivata, dell’atto di ritiro adottato e impugnato sub b).
9. Con il primo motivo di gravame deduce, in particolare e in primo luogo ( inter alia ), la “ Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha voluto precisare il tenore dispositivo degli atti favorevoli prot. n. -OMISSIS-/2020 e prot. n. -OMISSIS-/2021 ... ”.
In tesi di parte appellante, con tale “precisazione”, inserita d’ufficio in sentenza perché non richiesta da alcuna parte, il giudice di prime cure avrebbe travisato il contenuto di tali atti favorevoli e comunque pronunciato oltre i limiti del thema decidendum , con conseguente vizio di ultrapetizione.
10. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
DI
A.) L'appello è fondato e merita accoglimento.
B.) Il thema decidendum del presente giudizio – conformemente al principio tantum devolutum quantum appellatum – è rigorosamente circoscritto alla legittimità della statuizione, contenuta nella sentenza di primo grado, con cui il T.A.R., dopo aver correttamente annullato il provvedimento di autotutela impugnato, ha proceduto d’ufficio a una interpretazione restrittiva della portata degli atti amministrativi favorevoli, tornati ex se in vigore per effetto di tale annullamento.
C.) Con il primo motivo di appello, che risulta assorbente di ogni altro profilo, l’ appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha inteso precisare il contenuto dispositivo degli atti favorevoli, deducendo un vizio di ultrapetizione che, nella sua sostanza giuridica, attiene all'eccesso di pronunzia per violazione dei limiti della domanda e del perimetro cognitivo del T.A.R..
D.) La censura è fondata.
L'art. 34, comma 1, del Codice del processo amministrativo stabilisce che, in ogni caso e in particolare “[i] n caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; …”.
Conformemente, il successivo comma 2 del medesimo articolo, pone un divieto assoluto di ultrapetizione e di invasione della c.d. riserva di amministrazione, specificando che “ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
Tali disposizioni definiscono il perimetro dell'intervento giurisdizionale, che è volto a sindacare la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo già manifestatosi, ma non a sostituirsi all'Amministrazione, né ad anticiparla o condizionarla, nell'esercizio di poteri futuri o nella definizione del contenuto di atti la cui efficacia è meramente ripristinata.
E.) Nel caso di specie, il giudice di primo grado era chiamato a pronunciarsi unicamente sulla legittimità del provvedimento di autotutela prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023. Una volta accertata, con statuizione assorbente e non contestata, l'illegittimità di tale atto per violazione del termine di cui all'art. 21-nonies della L. n. 241/1990, il sindacato giurisdizionale doveva ritenersi esaurito e dunque fermarsi.
L'effetto conseguente all'annullamento giurisdizionale dell'atto di ritiro è la reviviscenza ex tunc degli atti precedentemente annullati in via amministrativa, i quali riacquistano la loro originaria efficacia con il contenuto e la portata che erano loro propri.
F.) La c.d. " precisazione " operata dal T.A.R. nella parte della motivazione come sopra riportata al punto 7) si configura, pertanto, come una statuizione ultronea, ovvero eccedente i limiti del potere decisorio, dunque in definitiva un fuor d’opera. Essa non è funzionale alla definizione della controversia sull'atto di autotutela, ma si spinge a interpretare e conformare il contenuto degli atti amministrativi reviviscenti, invadendo una sfera di valutazione che appartiene, eventualmente, solo all'Amministrazione e contravvenendo al divieto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a..
Il giudice annullando l'autotutela – specialmente se l’annulla per esaurimento del relativo potere a causa dello spirare del termine massimo a tal fine previsto dalla legge – ripristina la situazione giuridica preesistente, senza alcun potere di ridefinirla o di modellarla (nella specie restrittivamente) secondo una propria (e soggettiva, perché al di fuori del potere giurisdizionale conferitogli dalla legge processuale) interpretazione, poiché ciò equivarrebbe a pronunciarsi su poteri (interpretativi e applicativi) che l'Amministrazione non ha ancora nuovamente, ma solo eventualmente, esercitato dopo la sentenza ripristinatoria della situazione anteriormente in essere.
F.) L'appello deve, pertanto, essere accolto.
Per l’effetto, la sentenza gravata va riformata limitatamente al segmento motivazionale e dispositivo implicito con cui il primo giudice ha definito la portata degli atti della Soprintendenza prot. n. -OMISSIS-/2020 e prot. n. -OMISSIS-/2021: vanno pertanto in questa sede espunti i paragrafi dalla parte motiva della sentenza gravata, cosi come riportati al punto n. 7.) della parte in fatto di questa sentenza, così eliminandosi il segmento motivazionale successivo al rilievo della reviviscenza degli atti prot. n. -OMISSIS-/2020 e prot. n. -OMISSIS-/2021.
Tale statuizione deve essere elisa, con la conseguenza che i predetti provvedimenti, tornati in vigore a seguito della sentenza di primo grado, riacquistano la loro piena e originaria efficacia, secondo il loro tenore letterale e dispositivo, senza alcuna limitazione o conformazione derivante dalla qui riformata pronuncia giurisdizionale.
G.) Dall'accoglimento del testé scrutinato primo motivo discende, quale logica e diretta conseguenza, la fondatezza anche del secondo motivo di appello, relativo alla mancata declaratoria di illegittimità derivata del provvedimento di ritiro impugnato sub b).
Il T.A.R. ha negato l'effetto caducante ritenendo che tali atti di ritiro fossero sorretti da un'autonoma motivazione, basata sulla pretesa insanabilità degli abusi "maggiori".
Tale ragionamento, tuttavia, poggiava interamente sulla limitazione della portata degli atti favorevoli del 2020/2021; limitazione che, come si è visto, è stata soggettivamente inserita in sentenza dal primo giudice.
Una volta ripristinata la piena e originaria efficacia dei pareri favorevoli del 2020 e 2021, che hanno regolarizzato la posizione dell'intero complesso edilizio sia per le varianti alle concessioni originarie sia per le opere di completamento, viene meno il presupposto logico-giuridico su cui si fondava il provvedimento di ritiro specifico.
Tale atto, infatti, è stato adottato dalla Soprintendenza proprio in "conseguenza" e "a cagione" dell'annullamento generale disposto con la nota prot. n. -OMISSIS-/2023.
Annullato quest'ultimo atto per tardività, e ripristinata così la piena efficacia dei titoli abilitativi paesaggistici, il provvedimento di ritiro specifico impugnato sub b) risulta insanabilmente viziato da illegittimità derivata e deve, pertanto, essere annullato.
H.) L’accoglimento dei primi due motivi di appello, per il loro carattere assorbente, esime il Collegio dall'esaminare le ulteriori censure formulate dall’ appellante , relative ai vizi autonomi del provvedimento di ritiro.
I.) In conclusione, anche tale secondo motivo deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato anche il provvedimento di ritiro specifico impugnato in primo grado sub b).
L) Va, inoltre espunta dalla sentenza qui impugnata, la parte della motivazione, oggetto di specifica contestazione sopra riportata, il penultimo paragrafo della sentenza impugnata nella parte che recita:
[..] mentre è da respingere con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento sub b) con cui la Soprintendenza ha annullato in autotutela il parere favorevole rilasciato sull’istanza che era stata presentata dalla parte ricorrente in virtù della intervenuta regolarizzazione ex art 25, co.3 della L.r.16/2016 con specifico riferimento alla compatibilità paesaggistica ed alla sanatoria delle ulteriori lievi difformità alle varianti alle C.E. realizzate presso il proprio fabbricato ”.
M.) Resta fermo, ovviamente, ogni altro capo della sentenza di primo grado e in particolare quello che ha disposto l'annullamento del provvedimento di autotutela prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023.
N.) La peculiarità della vicenda, derivata anche da un eccesso di attività giurisdizionale in prime cure, giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, espunge i paragrafi della relativa motivazione, ut supra riportati e annulla il provvedimento impugnato, di cui in epigrafe sub lett. b).
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER de CO, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
TO Lo RE, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| TO Lo RE | ER de CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.