Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03874/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14108 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giammarco Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione:
dell'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro, emessa in data 27.04.2022, pubblicata il 21.07.2022 e notificata al MEF in data 05.05.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RI GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che in data 6/2/2026 parte ricorrente ha depositato prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute da parte resistente, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Considerato opportuno liquidare le spese di lite come in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza nel giudizio, in misura ridotta dato atto del sopravvenuto pagamento, seppure dopo l’introduzione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 700,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (se versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR TO, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
RI GL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GL | TR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.