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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/12/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Roberta Brera Giudice
Dott.ssa BE AN Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Letta la domanda di liquidazione giudiziale e controllata di (P.IVA ) con CP_1 P.IVA_1
l'Avv. Carlo Giuseppe Francesco Grassi, nei confronti di:
(C.F. ), in via principale Parte_1 P.IVA_2
Pa e, in subordine, di , ditta individuale P. VA , C.F. CP_2 Parte_1 P.IVA_3
, con l'avv. Fabio Garaventa;
C.F._1
considerato che con separato provvedimento si è provveduto, rigettandole, sulle domande principali verso e sulla domanda di liquidazione giudiziale di;
Parte_1 CP_2
considerato che resta, quindi, da provvedere sulla domanda subordinata di liquidazione controllata di;
CP_2
ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione alla sede legale di sita in Stazzano, piazza Papa Giovanni XXIII 4; CP_2
1 rilevata la legittimazione attiva del creditore in base al decreto ingiuntivo esecutivo e non CP_1 opposto verso in persona del titolare;
CP_2 Parte_1
Considerato che parte resistente, , nel costituirsi ha eccepito esclusivamente il mancato CP_2 superamento delle soglie dell'impresa minore, senza, peraltro, che tale allegazione sia stata contestata da parte ricorrente;
Rilevato che il mancato superamento delle soglie trova riscontro anche nell'istruttoria effettuata considerando che:
- Quanto ai debiti, non risulta superata la soglia di 500.000 euro, risultando il credito portato dal decreto ingiuntivo del ricorrente per circa 40.000 euro, un altro decreto ingiuntivo per Cont circa 9.000 euro e circa 190.000 verso;
- Quanto ai ricavi, dai modelli IVA acquisiti i volumi di affari sono tutti sotto i 200.000 euro;
- Quanto all'attivo non sono emerse esecuzioni immobiliari o altri dati che contrastino con la ricostruzione del patrimonio del resistente sull'assenza di attivo superiore a 300.000 euro;
considerato che parte resistente risulta qualificabile come impresa minore in stato di CP_2 insolvenza ex art. 268 c. 2 e art. 2 c.1 lett. c) d) CCI, in quanto:
- ha debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria, sopra specificati, di circa 250.000 euro a fronte di un attivo indicato nella memoria (costituito da immobili personali e redditi da lavoro) di circa 50.000 euro;
- non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in quanto si tratta di impresa minore e la società di cui , titolare della ditta individuale , è socio Parte_1 Parte_1 CP_2 accomandatario, risulta anch'essa impresa minore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, come eccepito dal resistente e risultante dall'istruttoria (non risultando esposizioni debitorie superiori a 50.000 euro, essendo inattiva come da visura e, quindi, priva di ricavi, e non emergendo attivo ulteriore); sulla possibilità di aprire la liquidazione controllata del socio illimitatamente responsabile di società risultante sotto soglia in quanto inattiva: Tribunale di Pistoia
16 marzo 2023; Tribunale di Bologna 20 maggio 2024; Tribunale di Piacenza 25 marzo 2024;
rilevato che il resistente ha solo eccepito il mancato superamento delle soglie dell'impresa minore
(non ostativo all'apertura della liquidazione controllata) e il fatto che il credito del ricorrente fosse inferiore a 50.000 euro, senza ulteriori difese o eccezioni con riferimento ai presupposti della domanda di liquidazione controllata;
2
considerato che
il fatto che il credito del ricorrente sia inferiore a 50.000 euro, come verbalizzato dal resistente, non rileva ai fini della condizione di procedibilità di cui all'art. 268 CCI, sussistendo Cont ulteriore credito scaduto e non pagato di per circa 190.000 euro;
accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;
PQM
Il Tribunale di Alessandria
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata di , ditta individuale P. CP_2 Parte_1
VA C.F. ; P.IVA_3 C.F._1
nomina
il Giudice delegato in persona della dott.ssa BE AN;
nomina
il liquidatore nella persona dell'avv. Gabriella Angela Massa
ordina
al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;
dispone
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati, con oscuramento di dati personali di terzi o dati diversi dal nome, cognome e codice fiscale del debitore ammesso alla liquidazione controllata;
ordina
3 la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al
PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;
avverte
che per effetto di questa sentenza:
a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;
d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;
e) a norma dell'art. 142 c.c.i. richiamato dall'art. 270 c 5 c.c.i. la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.
rimette
al G.D su istanza apposita della ricorrente,. la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al
“giudice” in modo generico;
DISPONE che il liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
4 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
5 Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 9.12.2025
Il Presidente
Il Giudice relatore Antonella Dragotto
BE AN
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Roberta Brera Giudice
Dott.ssa BE AN Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Letta la domanda di liquidazione giudiziale e controllata di (P.IVA ) con CP_1 P.IVA_1
l'Avv. Carlo Giuseppe Francesco Grassi, nei confronti di:
(C.F. ), in via principale Parte_1 P.IVA_2
Pa e, in subordine, di , ditta individuale P. VA , C.F. CP_2 Parte_1 P.IVA_3
, con l'avv. Fabio Garaventa;
C.F._1
considerato che con separato provvedimento si è provveduto, rigettandole, sulle domande principali verso e sulla domanda di liquidazione giudiziale di;
Parte_1 CP_2
considerato che resta, quindi, da provvedere sulla domanda subordinata di liquidazione controllata di;
CP_2
ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione alla sede legale di sita in Stazzano, piazza Papa Giovanni XXIII 4; CP_2
1 rilevata la legittimazione attiva del creditore in base al decreto ingiuntivo esecutivo e non CP_1 opposto verso in persona del titolare;
CP_2 Parte_1
Considerato che parte resistente, , nel costituirsi ha eccepito esclusivamente il mancato CP_2 superamento delle soglie dell'impresa minore, senza, peraltro, che tale allegazione sia stata contestata da parte ricorrente;
Rilevato che il mancato superamento delle soglie trova riscontro anche nell'istruttoria effettuata considerando che:
- Quanto ai debiti, non risulta superata la soglia di 500.000 euro, risultando il credito portato dal decreto ingiuntivo del ricorrente per circa 40.000 euro, un altro decreto ingiuntivo per Cont circa 9.000 euro e circa 190.000 verso;
- Quanto ai ricavi, dai modelli IVA acquisiti i volumi di affari sono tutti sotto i 200.000 euro;
- Quanto all'attivo non sono emerse esecuzioni immobiliari o altri dati che contrastino con la ricostruzione del patrimonio del resistente sull'assenza di attivo superiore a 300.000 euro;
considerato che parte resistente risulta qualificabile come impresa minore in stato di CP_2 insolvenza ex art. 268 c. 2 e art. 2 c.1 lett. c) d) CCI, in quanto:
- ha debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria, sopra specificati, di circa 250.000 euro a fronte di un attivo indicato nella memoria (costituito da immobili personali e redditi da lavoro) di circa 50.000 euro;
- non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in quanto si tratta di impresa minore e la società di cui , titolare della ditta individuale , è socio Parte_1 Parte_1 CP_2 accomandatario, risulta anch'essa impresa minore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, come eccepito dal resistente e risultante dall'istruttoria (non risultando esposizioni debitorie superiori a 50.000 euro, essendo inattiva come da visura e, quindi, priva di ricavi, e non emergendo attivo ulteriore); sulla possibilità di aprire la liquidazione controllata del socio illimitatamente responsabile di società risultante sotto soglia in quanto inattiva: Tribunale di Pistoia
16 marzo 2023; Tribunale di Bologna 20 maggio 2024; Tribunale di Piacenza 25 marzo 2024;
rilevato che il resistente ha solo eccepito il mancato superamento delle soglie dell'impresa minore
(non ostativo all'apertura della liquidazione controllata) e il fatto che il credito del ricorrente fosse inferiore a 50.000 euro, senza ulteriori difese o eccezioni con riferimento ai presupposti della domanda di liquidazione controllata;
2
considerato che
il fatto che il credito del ricorrente sia inferiore a 50.000 euro, come verbalizzato dal resistente, non rileva ai fini della condizione di procedibilità di cui all'art. 268 CCI, sussistendo Cont ulteriore credito scaduto e non pagato di per circa 190.000 euro;
accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;
PQM
Il Tribunale di Alessandria
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata di , ditta individuale P. CP_2 Parte_1
VA C.F. ; P.IVA_3 C.F._1
nomina
il Giudice delegato in persona della dott.ssa BE AN;
nomina
il liquidatore nella persona dell'avv. Gabriella Angela Massa
ordina
al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;
dispone
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati, con oscuramento di dati personali di terzi o dati diversi dal nome, cognome e codice fiscale del debitore ammesso alla liquidazione controllata;
ordina
3 la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al
PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;
avverte
che per effetto di questa sentenza:
a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;
d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;
e) a norma dell'art. 142 c.c.i. richiamato dall'art. 270 c 5 c.c.i. la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.
rimette
al G.D su istanza apposita della ricorrente,. la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al
“giudice” in modo generico;
DISPONE che il liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
4 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
5 Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 9.12.2025
Il Presidente
Il Giudice relatore Antonella Dragotto
BE AN
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