Ordinanza cautelare 26 novembre 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Beretta in Monza, via Caronni, 8;
contro
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. di prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata con consegna di copia a mani in data -OMISSIS-, emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri - nella persona del Capo del Reparto Int., -OMISSIS-, e con la quale si dispone l'inammissibilità dell'istanza di trasferimento presentata dal Carabiniere -OMISSIS- in data -OMISSIS- e pervenuta al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data -OMISSIS-
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il consigliere ND CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 28 ottobre 2025, notificato in pari data, -OMISSIS- impugnava la determinazione dell’“Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati” del Comando Generale Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di trasferimento dalla stessa presentata in data -OMISSIS-.
La ricorrente premetteva di essere effettiva, quale Carabiniere addetto, presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- e di essere sposata con l’-OMISSIS-, in servizio presso il N.O.R. – Centrale Operativa Carabinieri di -OMISSIS-, suo convivente in -OMISSIS-, luogo di residenza. A seguito della nascita del figlio -OMISSIS-, avvenuta in data -OMISSIS-, la stessa inoltrava domanda di trasferimento per ricongiungimento familiare, evidenziando la necessità di creare il proprio nucleo domestico nel Comune di residenza al fine di vivere serenamente l’unità familiare sia per un proprio benessere da un punto di vista lavorativo, sia e soprattutto in relazione all’equilibrio psicofisico del minore.
In data -OMISSIS- l’Amministrazione opponeva il diniego al richiesto trasferimento, decretando l’inammissibilità della domanda presentata attraverso il riferimento all’art. 2 del d.P.R. n. 752/1976 e all’art. 910, comma 3, del codice dell’ordinamento militare (di seguito anche: “C.O.M.”), parametri normativi ritenuti dalla ricorrente non attinenti al caso concreto.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 398 RGA anche con riferimento alla Circolare n. 936001-2/T14-1/Pers.Mar del 30.9.2021 – Errata applicazione dell’art. 2 DPR n. 752/1976 e dell’art. 910, co III, COM Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria – Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità ”.
La ricorrente censurava il richiamo operato dall’Amministrazione resistente all’art. 2 del d.P.R. n. 752/1976 e al conseguente divieto di trasferimento prima del compimento di almeno dieci anni di servizio effettivo, trattandosi di istanza presentata ai sensi dell’art. 398 del regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri (di seguito anche: “R.G.A.”).
Tale ultima disposizione, nel riconoscere la possibilità di presentare istanza di trasferimento per fondati e comprovati motivi, prescindeva dal periodo di permanenza minima nel reparto di appartenenza, non applicabile a fronte di richiesta straordinaria di trasferimento come quella presentata dalla ricorrente, in relazione alla quale l’Amministrazione era esclusivamente tenuta a verificare la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Del pari inconferente doveva ritenersi il richiamo all’art. 910, comma 3, c.o.m., indicato nel provvedimento impugnato al fine di evidenziare la non computabilità del periodo trascorso in aspettativa già fruito dalla ricorrente.
L’Amministrazione ometteva inoltre di applicare la Circolare n. 936001-2/T14-1/Pers.Mar. del 30 settembre 2021, il cui punto n. 3 prevedeva l’obbligo di approfondire tutti gli aspetti suscettibili di valutazione attraverso il dialogo diretto con gli interessati. L’allegato all’anzidetta Circolare prevedeva inoltre, quali criteri da seguire al fine di procedere a un corretto esame delle istanze, il trasferimento nell’ambito della regione amministrativa d’impiego del coniuge, in assenza di specifiche controindicazioni o esigenze di servizio, nonché, in via subordinata, la formulazione di una proposta alternativa volta a garantire l’unitarietà familiare.
Il provvedimento impugnato, in assenza di una specifica audizione diretta dell’interessato e di un effettivo dialogo diretto finalizzato alla ricerca di una soluzione idonea a contemperare i reciproci interessi, risultava inficiato da un’assenza di istruttoria, desumibile altresì dalla mancata richiesta di ulteriore documentazione necessaria a dimostrare i “fondati e comprovati motivi” richiesti dall’art. 398 R.G.A.
2.2. “ Eccesso di potere per ingiustizia manifesta – carenza e/o insufficiente motivazione – motivazione generica – violazione art. 3 L. 241/1990 – Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità ”.
La gravata determinazione ometteva altresì di considerare le motivazioni poste a fondamento dell’istanza di trasferimento, limitandosi ad argomentare in maniera generica il diniego attraverso il richiamo a una normativa inconferente.
L’istanza presentata dalla ricorrente doveva per contro essere valutata sulla scorta delle dinamiche contemplate dall’art. 398 R.G.A. e, in assenza di richiamo a tale normativa, emergeva un evidente difetto di motivazione. Il provvedimento di diniego richiedeva per contro una corretta ponderazione tra le specifiche esigenze familiari e/o personali indicate dal militare con quelle di servizio e la disponibilità negli organici degli uffici interessati, sulla scorta di parametri oggettivi, certi e inoppugnabili.
2.3. “ Eccesso di potere – mancata lettura costituzionalmente orientata della normativa applicabile e disapplicata ”.
Ad avviso della ricorrente una lettura costituzionalmente orientata della normativa sopra richiamata, sulla scorta anche della recente statuizione n. 99/2024 della Corte Costituzionale emessa in relazione alla tutela della bigenitorialità, denotava ulteriormente le carenze, i difetti e le violazioni caratterizzanti il provvedimento impugnato.
3. In data 12 novembre 2025 si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, depositando in data 20 novembre 2025 memoria cautelare attraverso la quale contestava la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Collegio riteneva le esigenze cautelari apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita udienza di discussione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
5. A seguito della rituale produzione di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza tenutasi in data 11 marzo 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è destituito di fondamento e deve essere conseguentemente rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
2. Il Collegio ritiene preliminarmente necessario chiarire il quadro normativo sotteso alla vicenda prospettata in sede di ricorso introduttivo.
L’art. 398 R.G.A., nel disciplinare l’istituto del trasferimento attivato dalla ricorrente, prevede testualmente che: “ I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi - nell’ambito delle regioni, delle Brigate e delle Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere ”.
La norma anzidetta contempla la possibilità di derogare alle ordinarie disposizioni in materia di impiego, consentendo al personale – in presenza di “fondati e comprovati motivi” – di presentare istanza di trasferimento, segnalando la situazione in cui versa al fine di un eventuale mutamento di sede.
La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato il carattere eccezionale di tale istituto, il quale consente all’Arma dei Carabinieri di disporre con ampia discrezionalità il trasferimento a domanda del richiedente, sulla base di una convincente prova delle circostanze che ne giustificano l’applicazione. In questa prospettiva, si è rimarcato che: “ Si tratta dunque di una norma di carattere eccezionale che consente all’Arma dei Carabinieri di disporre con ampia discrezionalità il trasferimento a domanda del richiedente sulla base di una convincente prova delle circostanze che ne giustificano l’applicazione. 7.2. In sostanza, la concessione dei trasferimenti ai sensi dell’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma deve essere ancorata a presupposti particolarmente rigorosi al fine di non aggirare il sistema ordinario dei trasferimenti su base concorsuale, in quanto gli stessi, incidendo sull’organico della sede di assegnazione, penalizzano le aspettative di chi è inserito, magari da lungo tempo, nelle graduatorie di merito della procedura ordinaria senza poter raggiungere, in difetto di posti disponibili, la sede del servizio richiesta ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3093; idem , sez. IV, 20 agosto 2020, n. 5155; sez. IV, 30 giugno 2020 n. 4139; ord. 31 gennaio 2020, n. 397; 28 marzo 2012, n. 1828; 14 maggio 2010, n. 3029; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13 ottobre 2023, n. 303).
È stato altresì affermato che le determinazioni in merito assunte dall’Amministrazione sono, peraltro, censurabili soltanto in presenza di gravi ed evidenti vizi di illogicità o di travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, sez. II, 27 ottobre 2021, n. 7204), in considerazione dell’ampia discrezionalità amministrativa sottesa alla concessione dell’auspicato trasferimento, frutto in realtà di un delicato bilanciamento di interessi.
La giurisprudenza amministrativa ha altresì avuto modo di evidenziare la natura recessiva delle esigenze personali e familiari e personali rispetto all’interesse del Corpo di appartenenza all’ottimale distribuzione sul territorio del personale, essendo stato precisato che: “ la concessione del trasferimento presuppone l’esercizio di una ampia discrezionalità amministrativa, essendo il frutto di un delicato bilanciamento di interessi pubblici e privati; giova, peraltro, evidenziare che, nell’ambito dell’impiego militare, le esigenze personali e familiari del singolo militare sono strutturalmente recessive rispetto all’interesse del Corpo di appartenenza all’ottimale allocazione sul territorio del personale, quale strumento organizzativo funzionale al migliore soddisfacimento delle attribuzioni istituzionali ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 agosto 2020, n. 5155; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13 ottobre 2023, n. 303).
3. Ciò posto, il primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente essenzialmente lamenta l’omessa valutazione dei “ fondati e comprovati motivi ” richiamati dall’art. 398 R.G.A., non è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che la ricorrente è stata reclutata a seguito dell’indizione del bando di concorso per l’arruolamento di 1.096 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri, che prevedeva tra l’altro, per quanto di interesse nella presente sede, l’assunzione di 32 allievi Carabinieri riservata, ai sensi del decreto legislativo n. 21 gennaio 2011, ai concorrenti “ in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ”.
Tale circostanza non solo non è stata specificamente contestata dalla ricorrente, ma è stata in realtà da quest’ultima quantomeno implicitamente riconosciuta nell’ambito della memoria depositata in data 7 febbraio 2026, ove la stessa, lungi dal negare le modalità di reclutamento evidenziate dall’Amministrazione, ha sostenuto l’irrilevanza della normativa di cui al d.P.R. 752/1976, asseritamente richiamata dal bando ai soli fini dell’assunzione, rispetto alla disciplina dettata dall’art. 398 R.G.A. in materia di trasferimenti.
L’art. 17 del bando, rubricato “ Impiego al termine del corso ”, al comma 3 disciplina la sede di prima assegnazione nei confronti dei vincitori del reclutamento riservato ai titolari di attestato di bilinguismo, disponendo che: “ I vincitori dei concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri -OMISSIS- ”.
Il citato d.P.R. n. 752/1976, espressamente richiamato sia nell’epigrafe del bando quale primo dei parametri normativi di riferimento sia nello stesso articolato (cfr. art. 1, comma 1 lett. d), all’art. 2 prevede che: “ I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di -OMISSIS- o che comunque abbiano competenza su detta provincia. Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente ”.
In sede di presentazione dell’apposita istanza di reclutamento, di tutta evidenza, la ricorrente era pienamente a conoscenza del vincolo decennale di permanenza presso la Legione Carabinieri -OMISSIS- e della conseguente preclusione a una qualsivoglia domanda di trasferimento in epoca antecedente al decorso di tale lasso temporale.
Il chiaro tenore testuale adottato dall’art. 2 del d.P.R. 752/1976, del resto, non consente di essere derogato da una disposizione di carattere regolamentare quale quella di cui all’art. 398 R.G.A., invocato dalla ricorrente quale unico effettivo parametro normativo di riferimento. A prescindere dalla natura eccezionale dell’istituto contemplato dall’art. 398 R.G.A. (cfr. supra , § 2), le disposizioni di cui al d.P.R. 752/1976, in quanto norme di attuazione, sono infatti dotate di forza prevalente rispetto alle leggi ordinarie e, di conseguenza, a maggior ragione non possono assolutamente essere derogate da atti di natura meramente regolamentare. Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 137 del 1998), la competenza conferita ai decreti legislativi di attuazione statutaria ha carattere “ riservato e separato ” rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (sentenze n. 237 del 1983 e n. 180 del 1980), con la conseguenza che “ le norme così prodotte si pongono con rango sicuramente non sottordinato a quello delle norme ordinarie e con possibilità quindi di derogarvi nell'ambito della loro specifica competenza ” (sentenza n. 212 del 1984).
Con specifico riferimento alle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige Südtirol è stato quindi espressamente evidenziato che: “ Le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige non possono quindi essere modificate se non da fonti pariordinate e osservando le procedure di consultazione obbligatoria prestabilite dall'art. 107 dello statuto speciale, in quanto altrimenti si determinerebbe una menomazione delle attribuzioni delle province autonome e della regione (tra le più recenti: sentenze nn. 182 e 121 del 1997) ” (sentenza n. 137 del 1998; cfr., con specifico riferimento ai rapporti tra legislazione statale ordinaria e norme attuative di statuti speciali, cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 2003, secondo cui: “ la legislazione statale ordinaria non è idonea ad abrogare le norme attuative di statuti speciali che, come è noto, si collocano in una posizione peculiare nel sistema delle fonti del diritto ”).
Ne consegue pertanto, quale fisiologico corollario, che una normativa di carattere meramente regolamentare non può in alcun modo porsi in termini derogatori rispetto a una disciplina legislativa di rango sovraordinato, caratterizzata peraltro da un inequivoco tenore testuale di per sé ostativo al recepimento di un approccio ermeneutico di ordine verosimilmente “sistematico” come quello invocato dalla ricorrente.
L’Amministrazione, inoltre, non può assolutamente porsi in contrasto con quanto disciplinato dal bando di concorso, che, una volta pubblicato, assurge a lex specialis le cui regole vincolano rigidamente l’Ente alla loro applicazione. Invero, secondo il consolidato orientamento adottato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: “ il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, per cui le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti ” (Consiglio di Stato, sez. II, 4 marzo 2026, n. 1710; idem , sez. I, parere 12 gennaio 2026, n. 57; sez. II, 5 febbraio 2015, n. 375; sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).
Lo specifico richiamo operato dal bando al d.P.R. n. 752/1976 rende pertanto irrilevante la normativa di cui al R.G.A. evocata dalla ricorrente, non potendosi richiedere all’Amministrazione di porsi in contraddizione rispetto alle regole dalla stessa stabilite, da applicarsi senza alcun margine di discrezionalità.
La natura vincolata dell’atto da assumere rende pertanto del tutto superflue le ulteriori censure afferenti la mancata attivazione di un dialogo diretto con gli interessati, in ossequio al punto n. 3 della Circolare n. 936001-2/T14-1/Pers.Mar. del 30 settembre 2021.
A fronte dell’inequivoca formulazione del citato art. 2 del d.P.R. n. 752/1976 appare infatti del tutto evidente che il procedimento non poteva che essere concluso con un provvedimento negativo, non essendo demandata all’Amministrazione la facoltà di scegliere tra diverse determinazioni e rientrando pertanto nella fattispecie di cui all’art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con conseguente irrilevanza dell’apporto partecipativo offerto dalla ricorrente. Sotto questo profilo, è appena il caso di evidenzia come la giurisprudenza del Consiglio di Stato abbia precisato che: “ l’art. 21-octies della l. 241/1990, mediante la dequotazione dei vizi formali dell’atto, mira a garantire una maggiore efficienza all’azione amministrativa, risparmiando antieconomiche e inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all’attribuzione del bene della vita richiesto dall’interessato (da ultimo, C.G.A.R.S., 28 marzo 2022, n. 387; Cons. Stato, II, 23 luglio 2020, n. 4707), e ribadire che l’annullabilità di un provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sul procedimento deve quindi essere esclusa laddove, per la sua natura vincolata, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non avendo l’amministrazione alcuna facoltà di scelta tra determinazioni diverse (Cass. civ., I, ord. 10 giugno 2020, n. 11083; Cons. Stato, IV, 28 dicembre 2020, n. 8419) ” (Consiglio di Stato, sez. V, 14 luglio 2022, n. 5981).
La natura vincolata del provvedimento adottato implica, quale ovvia conseguenza, l’assoluta irrilevanza degli approfondimenti istruttori asseritamente non espletati dall’Amministrazione resistente, riguardanti la sussistenza dei “ fondati e comprovati motivi ” richiamati dall’art. 398 R.G.A., normativa non applicabile al caso di specie per le ragioni sopra più analiticamente specificate.
Alla non censurabilità del richiamo all’art. 2 del d.P.R. n. 752/1976 si accompagna altresì la correttezza del riferimento all’art. 910, comma 3 del C.O.M., trattandosi di normativa concernente la non computabilità del periodo trascorso in aspettativa che, fisiologicamente, incide sul decorso del termine decennale previsto dall’ordinamento. In altri termini, una volta accertata la natura recessiva dell’art. 398 R.G.A. rispetto alla disciplina contemplata dalle citate norme di attuazione, le modalità di computo del tempo trascorso non possono che essere parametrate sulla scorta di quanto contemplato dal C.O.M., non ravvisandosi alcuna incompatibilità rispetto al contenuto dell’art. 2 del d.P.R. n. 752/1976.
4. Del pari infondate si profilano le censure articolate nell’ambito del secondo motivo di gravame, attraverso le quali la ricorrente lamenta la carenza motivazionale propria del provvedimento impugnato.
A fronte della natura vincolata della determinazione adottata dall’Amministrazione resistente e, conseguentemente, dell’impossibilità di adottare una decisione contra legem , quest’ultima ha ravvisato la manifesta inammissibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, concludendo il procedimento in forma semplificata così come previsto dall’art. 2, comma 1, secondo periodo della legge n 241/1990. La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo osservato che: “ l’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo prevede il generale obbligo della P.A. di pronunciarsi con provvedimento espresso circa le legittime istanze del privato, con l’ulteriore precisazione che anche “se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 1 agosto 2022, n. 5168).
Nel caso di specie l’Amministrazione resistente, nel ravvisare l’inammissibilità dell’istanza di trasferimento presentata dalla militare, ha correttamente fatto riferimento al punto di diritto ritenuto risolutivo, ossia il mancato decorso del periodo contemplato dall’art. 2 del D.P.R. n. 752/1976, tenuto altresì conto, ai sensi dell’art. 910, comma 3, del C.O.M., dei periodi di aspettativa usufruiti.
Ad avviso del Collegio il richiamo ai parametri normativi di riferimento, senz’altro conosciuti dalla ricorrente in quanto richiamati dallo stesso bando di concorso, consente di ricostruire agevolmente il percorso logico-giuridico seguito dall’Autorità militare, con conseguente piena intellegibilità delle ragioni sottese alla determinazione assunta.
5. Non meritevoli di accoglimento si appalesano da ultimo le censure afferenti la violazione dei principi costituzionali, così come articolate nel terzo motivo di gravame.
A prescindere dall’inconferenza del richiamo alla sentenza n. 99/2024 della Corte Costituzionale, trattandosi di statuizione riguardante il trasferimento temporaneo ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001, ossia di fattispecie del tutto distinta da quella sottesa al presente giudizio, si evidenzia come, in relazione al vincolo decennale contemplato delle norme di attuazione di cui al D.P.R. n. 752/1976, la giurisprudenza costituzionale abbia già avuto modo esprimersi in termini contrari rispetto all’approccio ermeneutico sollecitato dalla ricorrente.
Interpellata sulla possibilità di derogare ad analogo vincolo di permanenza decennale previsto dall’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 752/1976 in relazione ai magistrati assunti mediante concorsi riservati alla Provincia autonoma di Bolzano, la Corte Costituzionale ha avuto modo di statuire che: “ i magistrati assunti tramite gli speciali concorsi disciplinati dall’art. 35 della medesima norma di attuazione non possano proporre domande di trasferimento se non <<dopo dieci anni dalla nomina in ruolo>>, ponendo quindi un limite al mutamento volontario della sede di servizio fuori dal territorio della Provincia autonoma di Bolzano, limite non irragionevole ove si consideri l’esigenza di una particolare stabilità di questi uffici giudiziari ” (Corte Costituzionale, sentenza n. 372 del 2002). Ciò a fronte di una richiesta di trasferimento fondata sul disposto di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, normativa espressamente qualificata come “ finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, come ha più volte avuto occasione di affermare questa Corte anche con specifico riferimento all’art. 33, comma 5 (cfr. sentenza n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997) ” (cfr. § 4 della citata sentenza n. 372 del 2002), per ciò stesso insuscettibile di essere qualificata come recessiva rispetto all’istituto previsto dall’art. 398 R.G.A., posto dalla ricorrente a sostegno della propria istanza di trasferimento.
Merita pertanto di essere evidenziato come il tenore testuale adottato dal terzo comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 752/1976, secondo cui: “ I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo ”, ricalchi pedissequamente quanto disposto dal precedente art. 2, comma terzo, a tenore del quale: “ Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente ”.
Ad avviso del Collegio, dunque, una lettura sinottica delle due disposizioni non può che condurre all’esclusione dell’approccio esegetico di ordine “costituzionalmente orientato” prospettato dalla ricorrente, tenuto conto sia del tenore testuale adottato dal legislatore, sia dell’analoga ratio sottesa a entrambi i vincoli decennali di permanenza con conseguente divieto di trasferimento in epoca antecedente al decorso del termine previsto. Invero, come ritenuto dalla Corte Costituzionale in relazione al Titolo III del d.P.R. n. 752 del 1976, la normativa ivi contenuta sviluppa e articola quanto disciplinato non solo nell’articolo 89 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ma anche nell’articolo 100 del medesimo statuto, relativo al bilinguismo da garantire nei pubblici uffici (Corte Costituzionale, sentenza n. 372 del 2002). Ne consegue pertanto che analogo approccio deve essere operato in relazione al personale dell’Arma dei Carabinieri reclutato attraverso posti riservati ai concorrenti “ in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ”.
Invero, il reclutamento di personale dotato di particolari conoscenze linguistiche risulta parimenti funzionale a garantire ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano la facoltà di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia, così come espressamente prevista dall’art. 100 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Riguardo all’applicazione della riserva di posti per titolari di attestato di bilinguismo anche alle procedure interne di avanzamento di grado dell’Arma dei Carabinieri il Supremo Consesso amministrativo ha chiarito che, per garantire l’attuazione pratica del diritto previsto dall’art. 100 dello statuto d’autonomia, le norme di attuazione, per i reparti in cui non si applica la cd. proporzionale etnica (nei ruoli locali tutto il personale deve invece essere munito dell’attestato di bilinguismo), prescrivono comunque la “ riserva ” di contingenti per i soggetti qualificati bilingui (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 3 febbraio 2026, n. 896) e che “ la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio (art. 1 c. 1 DPR n. 752/1976) costituisce un principio cardine dell’assetto autonomistico, che deriva dall’art. 100 dello Statuto di autonomia ”.
Principi che valgono senza ombra di dubbio in sede di reclutamento iniziale per i Carabinieri assunti in forza della “ riserva ” per il contingente bilingue per assicurare un numero sufficiente ed adeguato per garantire il servizio – a tutti i livelli – in ambedue le lingue ufficiali ex art. 100 dello Statuto, ossia in lingua italiana e in lingua tedesca.
Per le suesposte ragioni l’impugnato provvedimento resiste alle censure prospettate dalla ricorrente.
6. Quanto alle spese di lite del procedimento, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la compensazione ex artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. in considerazione della peculiarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del procedimento compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
PH EI, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
ND CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND CC | PH EI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.