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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/11/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3499/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3499 del 2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
ID ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aprilia (LT), Viale Rossetti n. 14, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria CP_1 C.F._2
LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aprilia (LT), Via Piemonte n. 3, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 Con ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo di aver intrapreso nel 2019 una relazione sentimentale seguita nel
2020 da una convivenza more uxorio con e che dalla loro unione nasceva, a Roma, CP_1 in data 23.09.2022, la figlia La ricorrente esponeva che il resistente manifestava Persona_1 da subito nei confronti della piccola un comportamento anaffettivo, disinteressato, caratterizzato da irritabilità ed impazienza nei confronti dei bisogni della minore, forte gelosia nei suoi confronti, perché la bimba gli toglieva, secondo il suo parere, le sue attenzioni. Tutto ciò era accompagnato da un comportamento nervoso, talvolta violento, caratterizzato da urla e lancio di oggetti, anche in presenza della bambina. La ricorrente riferiva di non aver mai denunciato i fatti per timore di aggravare il conflitto, evidenziando come l'Amico si mostrasse distaccato, incapace persino di baciare la figlia, e critico nei confronti delle modalità di accudimento, accusandola di dedicarle eccessive attenzioni, sostenendo che fosse opportuno lasciarla piangere fino allo sfinimento. Il resistente, anziché intervenire, si isolava indossando cuffie per guardare serie tv o giocare alla playstation fino a tarda notte. La ricorrente aggiungeva che l'Amico aveva sempre considerato lei e la figlia come oggetti di sua proprietà, non come persone da accudire con affetto, affermando spesso di desiderare una figlia che non piangesse e restasse tranquilla, come Per_ una bambola, sulle sue gambe davanti alla tv. Pur essendo già padre di un bambino di nome , di undici anni, avuto da una precedente relazione, il resistente appariva del tutto inadeguato nel ruolo genitoriale, almeno per quanto riguardava il rapporto con la figlia La ricorrente Per_1 riferiva di essere stata inizialmente coadiuvata nella gestione della figlia dai propri familiari e dalla madre del resistente, il quale si mostrava stanco, impaziente e ostile, dichiarando di non riuscire a conciliare la nascita della bambina con gli impegni lavorativi e personali, inclusi quelli Per_ legati al figlio . Rappresentava che in data 28.10.2022, intorno alle ore 00.30, a seguito del pianto della neonata per coliche, il resistente, contrariato dal fatto che a due mesi non si addormentasse da sola, la strappava bruscamente dalle braccia della madre, urlando contro di lei e scuotendola nervosamente nella carrozzina;
il 03.11.2022, in tarda serata, durante un'ulteriore lite per futili motivi, l'Amico lanciava oggetti nel vuoto, rischiando di colpire madre e figlia. La mattina seguente, la ricorrente lasciava la residenza familiare, trasferendosi dal padre,
[...]
, per paura e stanchezza. Tuttavia, il 05.11.2022, convinta dalle promesse del resistente Per_3 di voler cambiare, rientrava in casa. Ancora, il 04.12.2022, intorno alle ore 8.00, mentre cercava Per_ di nutrire la bambina con il biberon, il resistente, alla presenza del figlio , le strappava la pagina 2 di 7 neonata dalle braccia, infilandole con forza il biberon in bocca e urlandole contro, mentre la piccola continuava a piangere. All'inizio di dicembre, quando la bambina aveva circa due mesi e mezzo, la ricorrente si trasferiva temporaneamente con la figlia presso l'abitazione dei propri genitori, a causa di infiltrazioni d'acqua e muffa nell'appartamento in locazione, mentre il compagno si rifiutava di seguirle, restando nell'immobile fino alla riconsegna delle chiavi. Dopo
l'Epifania, nel tentativo di preservare l'unità familiare, la ricorrente accettava di trasferirsi con la bambina presso l'abitazione dei genitori del resistente, ma in data 08.02.2023, a seguito di un'ulteriore lite per futili motivi, veniva messa alla porta insieme alla figlia, allora di quattro mesi e mezzo, e costretta a trasferirsi definitivamente dai propri genitori in Cisterna di Latina, non avendo altra sistemazione. Dal giorno dell'allontanamento, 08.02.2023, al 09.05.2023, il resistente incontrava la figlia soltanto tredici volte.
La ricorrente aggiungeva che il padre non aveva mai provveduto all'acquisto di beni essenziali per la figlia, come seggiolino auto, culla, passeggino, girello, box, giocattoli o abbigliamento, limitandosi a versare la somma mensile di € 250,00 solo a partire da marzo 2023, in seguito alla richiesta legale di regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento. L'Amico pretendeva di vedere la figlia secondo la propria disponibilità, senza rispettare i suoi ritmi, manifestando immaturità, mancanza di autocontrollo e scarsa capacità di giudizio, anche in contrasto con le indicazioni del pediatra. Spesso, inoltre, si rendeva irreperibile per giorni, come accaduto tra il 19 aprile e il 09 maggio, periodo in cui non aveva mai contattato la madre per informarsi sulle condizioni della bambina. La dichiarava di vivere con la minore presso Pt_1
l'abitazione dei propri genitori in Cisterna di Latina, via Sabotino n. 13, mentre il resistente si era trasferito presso la madre in Aprilia, via Spaccasassi n.
3. Lei lavorava presso la Life 120
Company S.r.l. in Roma, via dei Santi Apostoli 20, percependo uno stipendio di circa € 800,00, mentre il resistente era impiegato presso la Vifra S.r.l. in Aprilia, via Carano km 11.800, con uno stipendio mensile di circa € 1.800,00. Da ultimo, la Carta precisava l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti. Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “che
l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Latina, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti,
Voglia accogliere le seguenti conclusioni: AFFIDAMENTO DELLA MINORE E Per_1
DIRITTO DI VISITA DEL PADRE Affidare in maniera condivisa la minore ad entrambi i Per_1 genitori, al fine di garantire il principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente presso la madre, che vivrà, temporaneamente, insieme alla bambina, nella casa di proprietà dei propri
pagina 3 di 7 genitori, sita in Cisterna di Latina, via Sabotino, 13. Pertanto, i genitori si adopereranno per cooperare nella cura, educazione ed istruzione della figlia. Nominare un CTU che accerti la competenza genitoriale del Sig. il quale allo stato non appare idoneo a prendersi cura CP_1 per troppe ore da solo della figlia minore di soli mesi 10. E ove ritenuto necessario dal
Giudicante, incaricare i servizi sociali di zona, per monitorare gli ambienti familiari e in particolare il rapporto padre-figlia, al fine di poter regolamentare il diritto di visita del resistente nell'interesse preminente della minore MANTENIMENTO DELLA MINORE Per_1
La somma ad oggi corrisposta dal Sig. per il mantenimento della figlia, non è Per_1 CP_1 sufficiente a soddisfare le reali esigenze della bambina, che, come precisato più volte dalla Corte di cassazione, non sono solo quelle riconducibili all'obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale... (Cass. N.
21273/ 18.09.2013) Pertanto si chiede di porre a carico del Sig. a titolo di CP_1 contribuzione per il mantenimento della figlia un assegno di mantenimento mensile, pari Per_1 ad € 450,00 o nella misura minore o maggiore che il Tribunale, effettuate le opportune indagini patrimoniali, e valutati i redditi del resistente, ad oggi pari ad € 1.800,00, riterrà di determinare, con decorrenza dalla data del presente ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie, come per legge da rivalutarsi secondo gli indici Istat, come da Protocollo del Tribunale di Latina, che si richiama. Mentre l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre, genitore collocatario, per soddisfare i bisogni della minore . Per_1
Si costituiva in giudizio contestando integralmente quanto dedotto dalla CP_1 controparte, sostenendo che non corrispondeva al vero quanto affermato dalla Carta in merito a una presunta anaffettività o disinteresse nei confronti della figlia. Negava altresì di aver mai tenuto comportamenti aggressivi o violenti, sia in presenza della minore sia in sua assenza, e respingeva le accuse di uso di alcol o sostanze stupefacenti. L'insofferenza, in realtà, era legata al rapporto con la Carta piuttosto che al suo affetto verso la minore. Infatti, la relazione stessa aveva sempre avuto connotazioni di instabilità, a cagione del carattere anaffettivo, malfidato, aggressivo, polemico e provocatorio della ricorrente, tale da esasperarlo pesantemente, nonostante il suo carattere mite ed accomodante;
sosteneva che la Carta, sin dopo il parto, aveva mostrato atteggiamenti caratterizzati da insofferenza ed irritabilità legati a presuntuose continue aspettative idealistiche e fiabesche nei suoi confronti che puntualmente veniva denigrato e punito con un atteggiamento belligerante nel momento in cui queste non venivano ottemperate. Inoltre,
pagina 4 di 7 la stessa non aveva mai accolto i consigli sulla gestione della bambina, ignorando e sminuendo la maggior parte delle sue opinioni e scelte e imponendo le proprie come uniche da seguire. La ricorrente, che in più occasioni si era trasferita temporaneamente presso l'abitazione dei propri genitori nei primi mesi di vita della bambina, lamentava presunte negligenze da parte del resistente, il quale, a suo dire, si era invece destreggiato tra lavoro, commissioni, ricerca di una nuova casa, cura dell'altro figlio minore, gestione della residenza familiare e delle incombenze domestiche, chiedendo al contempo aggiornamenti quotidiani sullo stato di salute della Carta e della piccola Aveva, inoltre, cercato di convivere con le irruente manifestazioni di Per_1 instabilità della compagna fin quando non aveva iniziato ad accorgersi di strani comportamenti da parte della stessa, la quale era solita esasperare le cure materne, tanto da, letteralmente, “riempire di giochi e giochini” la culla della bambina, quasi fino a sommergerla. Per tali ragioni, avvedutosi di questo, ed essendo la piccola letteralmente disperata ed in lacrime, in data 03.11.2022, esasperato, aveva inteso intervenire per togliere tutto il materiale che molto probabilmente stava dando fastidio alla bambina, in maniera scomposta, ma mai con l'intenzione di nuocere o aggredire né la ricorrente tantomeno la bambina. L'atteggiamento autoritario della Carta e la sua ostinazione nel prendere decisioni in autonomia - come il frequente cambio del latte artificiale e la somministrazione continua di medicinali e aerosol - avevano ulteriormente logorato il rapporto di coppia, già provato dalla situazione. La ricorrente decideva quindi di allontanarsi, stabilendosi presso i propri genitori. In quel periodo, secondo il resistente, ella avrebbe strumentalizzato la sua assenza e quella della bambina per rinfacciargli, tramite messaggi, la propria frustrazione, minacciando di non rientrare se non si fosse comportato secondo le sue pretese. Tale condotta, a suo avviso, era contraria al superiore interesse della minore. Il resistente sosteneva di non aver mai cacciato la compagna e la figlia dalla propria abitazione, né di aver suggerito soluzioni abitative per propria comodità, e che, a seguito dell'ennesima discussione, aveva semplicemente manifestato la volontà di porre fine alla relazione.
Dalla separazione definitiva tra le parti era iniziato il calvario per poter incontrare la bambina: gli incontri, infatti, dovevano avvenire in orari compatibili con il lavoro e con i permessi che aveva la possibilità di ottenere dal datore di lavoro;
a tal fine, aveva più volte chiesto alla Carta di agevolarlo, proponendo che la bambina fosse accompagnata ad Aprilia, presso l'abitazione di sua madre, anche in sua presenza, al solo scopo di permettere ai due fratelli di trascorrere del tempo pagina 5 di 7 insieme. Tuttavia, la ricorrente non si era mai mostrata disponibile rispetto a tale esigenza, né Per_ sensibile alla volontà del piccolo di vedere la sorellina.
Il resistente si opponeva alla richiesta di CTU, dichiarandosi disponibile a collaborare pienamente al fine di poter vedere e tenere con sé la piccola esercitando il diritto di visita secondo Per_1 prassi, con previsione di almeno due pomeriggi infrasettimanali e fine settimana alternati, Per_ compatibilmente con gli orari di lavoro e con il diritto di visita del figlio , cercando di far coincidere gli incontri per favorire la frequentazione tra i fratelli. Si opponeva altresì alla richiesta di corresponsione del mantenimento, sostenendo che l'importo dovesse essere determinato in base alle effettive possibilità economiche dei genitori, tenendo conto anche del diritto al Per_ mantenimento del figlio , per il quale già versava un assegno mensile di € 300,00, oltre alle spese straordinarie, con regolarità. rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “
1. affidamento condiviso della minore, CP_1 con collocamento prevalente presso la madre e possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé per almeno due pomeriggi a settimana, ovvero il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 17.30 alle
19.30, oltre alla domenica o il sabato a settimana alterne, dalle ore 16.30 alle 19.30
(compatibilmente con gli orari del riposo della bambina) 2. corresponsione di un contributo al mantenimento pari ad €. 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
oppure e.
250,00 e autorizzazione a percepire l'assegno unico per intero;
3. spese e compensi professionali compensati”.
All'udienza di prima comparizione dell'11.01.2024 il Giudice, sentite le parti, formulava la seguente proposta conciliativa: “affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, e diritto di visita del padre come da conclusioni del resistente, specificando che sarà il padre ad andare a prendere e a riportare la minore, con assegno a carico del resistente di € 300,00 da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, somma soggetta come per legge a rivalutazione Istat con assegno unico universale, attualmente di 60,00, integralmente percepito dalla ricorrente e con compensazione delle spese di lite”. Le parti aderivano alla proposta transattiva e, pertanto, il Giudice, in via temporanea e urgente, disponeva in conformità; contestualmente, demandava al Ser.D. ASL Latina – Distretto Sanitario 1 – la presa in carico del resistente al fine di verificare l'assenza di abuso di sostanze CP_1 stupefacenti e alcoliche. Il Ser.D. depositava relazione conclusiva da cui emergeva la negatività del resistente rispetto a qualsiasi forma di abuso. La causa veniva quindi rinviata per la pagina 6 di 7 discussione ex art. 473-bis.28 c.p.c. all'udienza del 30.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, di cui alla proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza dell'11.0.2024, siano meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre, tenuto conto della tenera età della stessa, e considerato che non sono emersi in corso di causa elementi di pregiudizio per in relazione Per_1 alle modalità di affido, collocamento e diritto di visita paterno. Congruo appare anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico della minore.
Stante l'intervenuto accordo si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3499 del 2023 ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre e diritto di visita del padre per almeno due pomeriggi a settimana, ovvero il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 17.30 alle 19.30, oltre alla domenica o il sabato a settimana alterne, dalle ore 16.30 alle 19.30 (compatibilmente con gli orari del riposo della bambina):
il padre verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1 sull'iban dalla stessa indicato, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina.
l'assegno Unico Universale per la minore verrà percepito interamente da Parte_1 genitore collocatario della medesima.
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 3 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3499 del 2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
ID ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aprilia (LT), Viale Rossetti n. 14, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria CP_1 C.F._2
LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aprilia (LT), Via Piemonte n. 3, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 Con ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo di aver intrapreso nel 2019 una relazione sentimentale seguita nel
2020 da una convivenza more uxorio con e che dalla loro unione nasceva, a Roma, CP_1 in data 23.09.2022, la figlia La ricorrente esponeva che il resistente manifestava Persona_1 da subito nei confronti della piccola un comportamento anaffettivo, disinteressato, caratterizzato da irritabilità ed impazienza nei confronti dei bisogni della minore, forte gelosia nei suoi confronti, perché la bimba gli toglieva, secondo il suo parere, le sue attenzioni. Tutto ciò era accompagnato da un comportamento nervoso, talvolta violento, caratterizzato da urla e lancio di oggetti, anche in presenza della bambina. La ricorrente riferiva di non aver mai denunciato i fatti per timore di aggravare il conflitto, evidenziando come l'Amico si mostrasse distaccato, incapace persino di baciare la figlia, e critico nei confronti delle modalità di accudimento, accusandola di dedicarle eccessive attenzioni, sostenendo che fosse opportuno lasciarla piangere fino allo sfinimento. Il resistente, anziché intervenire, si isolava indossando cuffie per guardare serie tv o giocare alla playstation fino a tarda notte. La ricorrente aggiungeva che l'Amico aveva sempre considerato lei e la figlia come oggetti di sua proprietà, non come persone da accudire con affetto, affermando spesso di desiderare una figlia che non piangesse e restasse tranquilla, come Per_ una bambola, sulle sue gambe davanti alla tv. Pur essendo già padre di un bambino di nome , di undici anni, avuto da una precedente relazione, il resistente appariva del tutto inadeguato nel ruolo genitoriale, almeno per quanto riguardava il rapporto con la figlia La ricorrente Per_1 riferiva di essere stata inizialmente coadiuvata nella gestione della figlia dai propri familiari e dalla madre del resistente, il quale si mostrava stanco, impaziente e ostile, dichiarando di non riuscire a conciliare la nascita della bambina con gli impegni lavorativi e personali, inclusi quelli Per_ legati al figlio . Rappresentava che in data 28.10.2022, intorno alle ore 00.30, a seguito del pianto della neonata per coliche, il resistente, contrariato dal fatto che a due mesi non si addormentasse da sola, la strappava bruscamente dalle braccia della madre, urlando contro di lei e scuotendola nervosamente nella carrozzina;
il 03.11.2022, in tarda serata, durante un'ulteriore lite per futili motivi, l'Amico lanciava oggetti nel vuoto, rischiando di colpire madre e figlia. La mattina seguente, la ricorrente lasciava la residenza familiare, trasferendosi dal padre,
[...]
, per paura e stanchezza. Tuttavia, il 05.11.2022, convinta dalle promesse del resistente Per_3 di voler cambiare, rientrava in casa. Ancora, il 04.12.2022, intorno alle ore 8.00, mentre cercava Per_ di nutrire la bambina con il biberon, il resistente, alla presenza del figlio , le strappava la pagina 2 di 7 neonata dalle braccia, infilandole con forza il biberon in bocca e urlandole contro, mentre la piccola continuava a piangere. All'inizio di dicembre, quando la bambina aveva circa due mesi e mezzo, la ricorrente si trasferiva temporaneamente con la figlia presso l'abitazione dei propri genitori, a causa di infiltrazioni d'acqua e muffa nell'appartamento in locazione, mentre il compagno si rifiutava di seguirle, restando nell'immobile fino alla riconsegna delle chiavi. Dopo
l'Epifania, nel tentativo di preservare l'unità familiare, la ricorrente accettava di trasferirsi con la bambina presso l'abitazione dei genitori del resistente, ma in data 08.02.2023, a seguito di un'ulteriore lite per futili motivi, veniva messa alla porta insieme alla figlia, allora di quattro mesi e mezzo, e costretta a trasferirsi definitivamente dai propri genitori in Cisterna di Latina, non avendo altra sistemazione. Dal giorno dell'allontanamento, 08.02.2023, al 09.05.2023, il resistente incontrava la figlia soltanto tredici volte.
La ricorrente aggiungeva che il padre non aveva mai provveduto all'acquisto di beni essenziali per la figlia, come seggiolino auto, culla, passeggino, girello, box, giocattoli o abbigliamento, limitandosi a versare la somma mensile di € 250,00 solo a partire da marzo 2023, in seguito alla richiesta legale di regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento. L'Amico pretendeva di vedere la figlia secondo la propria disponibilità, senza rispettare i suoi ritmi, manifestando immaturità, mancanza di autocontrollo e scarsa capacità di giudizio, anche in contrasto con le indicazioni del pediatra. Spesso, inoltre, si rendeva irreperibile per giorni, come accaduto tra il 19 aprile e il 09 maggio, periodo in cui non aveva mai contattato la madre per informarsi sulle condizioni della bambina. La dichiarava di vivere con la minore presso Pt_1
l'abitazione dei propri genitori in Cisterna di Latina, via Sabotino n. 13, mentre il resistente si era trasferito presso la madre in Aprilia, via Spaccasassi n.
3. Lei lavorava presso la Life 120
Company S.r.l. in Roma, via dei Santi Apostoli 20, percependo uno stipendio di circa € 800,00, mentre il resistente era impiegato presso la Vifra S.r.l. in Aprilia, via Carano km 11.800, con uno stipendio mensile di circa € 1.800,00. Da ultimo, la Carta precisava l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti. Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “che
l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Latina, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti,
Voglia accogliere le seguenti conclusioni: AFFIDAMENTO DELLA MINORE E Per_1
DIRITTO DI VISITA DEL PADRE Affidare in maniera condivisa la minore ad entrambi i Per_1 genitori, al fine di garantire il principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente presso la madre, che vivrà, temporaneamente, insieme alla bambina, nella casa di proprietà dei propri
pagina 3 di 7 genitori, sita in Cisterna di Latina, via Sabotino, 13. Pertanto, i genitori si adopereranno per cooperare nella cura, educazione ed istruzione della figlia. Nominare un CTU che accerti la competenza genitoriale del Sig. il quale allo stato non appare idoneo a prendersi cura CP_1 per troppe ore da solo della figlia minore di soli mesi 10. E ove ritenuto necessario dal
Giudicante, incaricare i servizi sociali di zona, per monitorare gli ambienti familiari e in particolare il rapporto padre-figlia, al fine di poter regolamentare il diritto di visita del resistente nell'interesse preminente della minore MANTENIMENTO DELLA MINORE Per_1
La somma ad oggi corrisposta dal Sig. per il mantenimento della figlia, non è Per_1 CP_1 sufficiente a soddisfare le reali esigenze della bambina, che, come precisato più volte dalla Corte di cassazione, non sono solo quelle riconducibili all'obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale... (Cass. N.
21273/ 18.09.2013) Pertanto si chiede di porre a carico del Sig. a titolo di CP_1 contribuzione per il mantenimento della figlia un assegno di mantenimento mensile, pari Per_1 ad € 450,00 o nella misura minore o maggiore che il Tribunale, effettuate le opportune indagini patrimoniali, e valutati i redditi del resistente, ad oggi pari ad € 1.800,00, riterrà di determinare, con decorrenza dalla data del presente ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie, come per legge da rivalutarsi secondo gli indici Istat, come da Protocollo del Tribunale di Latina, che si richiama. Mentre l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre, genitore collocatario, per soddisfare i bisogni della minore . Per_1
Si costituiva in giudizio contestando integralmente quanto dedotto dalla CP_1 controparte, sostenendo che non corrispondeva al vero quanto affermato dalla Carta in merito a una presunta anaffettività o disinteresse nei confronti della figlia. Negava altresì di aver mai tenuto comportamenti aggressivi o violenti, sia in presenza della minore sia in sua assenza, e respingeva le accuse di uso di alcol o sostanze stupefacenti. L'insofferenza, in realtà, era legata al rapporto con la Carta piuttosto che al suo affetto verso la minore. Infatti, la relazione stessa aveva sempre avuto connotazioni di instabilità, a cagione del carattere anaffettivo, malfidato, aggressivo, polemico e provocatorio della ricorrente, tale da esasperarlo pesantemente, nonostante il suo carattere mite ed accomodante;
sosteneva che la Carta, sin dopo il parto, aveva mostrato atteggiamenti caratterizzati da insofferenza ed irritabilità legati a presuntuose continue aspettative idealistiche e fiabesche nei suoi confronti che puntualmente veniva denigrato e punito con un atteggiamento belligerante nel momento in cui queste non venivano ottemperate. Inoltre,
pagina 4 di 7 la stessa non aveva mai accolto i consigli sulla gestione della bambina, ignorando e sminuendo la maggior parte delle sue opinioni e scelte e imponendo le proprie come uniche da seguire. La ricorrente, che in più occasioni si era trasferita temporaneamente presso l'abitazione dei propri genitori nei primi mesi di vita della bambina, lamentava presunte negligenze da parte del resistente, il quale, a suo dire, si era invece destreggiato tra lavoro, commissioni, ricerca di una nuova casa, cura dell'altro figlio minore, gestione della residenza familiare e delle incombenze domestiche, chiedendo al contempo aggiornamenti quotidiani sullo stato di salute della Carta e della piccola Aveva, inoltre, cercato di convivere con le irruente manifestazioni di Per_1 instabilità della compagna fin quando non aveva iniziato ad accorgersi di strani comportamenti da parte della stessa, la quale era solita esasperare le cure materne, tanto da, letteralmente, “riempire di giochi e giochini” la culla della bambina, quasi fino a sommergerla. Per tali ragioni, avvedutosi di questo, ed essendo la piccola letteralmente disperata ed in lacrime, in data 03.11.2022, esasperato, aveva inteso intervenire per togliere tutto il materiale che molto probabilmente stava dando fastidio alla bambina, in maniera scomposta, ma mai con l'intenzione di nuocere o aggredire né la ricorrente tantomeno la bambina. L'atteggiamento autoritario della Carta e la sua ostinazione nel prendere decisioni in autonomia - come il frequente cambio del latte artificiale e la somministrazione continua di medicinali e aerosol - avevano ulteriormente logorato il rapporto di coppia, già provato dalla situazione. La ricorrente decideva quindi di allontanarsi, stabilendosi presso i propri genitori. In quel periodo, secondo il resistente, ella avrebbe strumentalizzato la sua assenza e quella della bambina per rinfacciargli, tramite messaggi, la propria frustrazione, minacciando di non rientrare se non si fosse comportato secondo le sue pretese. Tale condotta, a suo avviso, era contraria al superiore interesse della minore. Il resistente sosteneva di non aver mai cacciato la compagna e la figlia dalla propria abitazione, né di aver suggerito soluzioni abitative per propria comodità, e che, a seguito dell'ennesima discussione, aveva semplicemente manifestato la volontà di porre fine alla relazione.
Dalla separazione definitiva tra le parti era iniziato il calvario per poter incontrare la bambina: gli incontri, infatti, dovevano avvenire in orari compatibili con il lavoro e con i permessi che aveva la possibilità di ottenere dal datore di lavoro;
a tal fine, aveva più volte chiesto alla Carta di agevolarlo, proponendo che la bambina fosse accompagnata ad Aprilia, presso l'abitazione di sua madre, anche in sua presenza, al solo scopo di permettere ai due fratelli di trascorrere del tempo pagina 5 di 7 insieme. Tuttavia, la ricorrente non si era mai mostrata disponibile rispetto a tale esigenza, né Per_ sensibile alla volontà del piccolo di vedere la sorellina.
Il resistente si opponeva alla richiesta di CTU, dichiarandosi disponibile a collaborare pienamente al fine di poter vedere e tenere con sé la piccola esercitando il diritto di visita secondo Per_1 prassi, con previsione di almeno due pomeriggi infrasettimanali e fine settimana alternati, Per_ compatibilmente con gli orari di lavoro e con il diritto di visita del figlio , cercando di far coincidere gli incontri per favorire la frequentazione tra i fratelli. Si opponeva altresì alla richiesta di corresponsione del mantenimento, sostenendo che l'importo dovesse essere determinato in base alle effettive possibilità economiche dei genitori, tenendo conto anche del diritto al Per_ mantenimento del figlio , per il quale già versava un assegno mensile di € 300,00, oltre alle spese straordinarie, con regolarità. rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “
1. affidamento condiviso della minore, CP_1 con collocamento prevalente presso la madre e possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé per almeno due pomeriggi a settimana, ovvero il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 17.30 alle
19.30, oltre alla domenica o il sabato a settimana alterne, dalle ore 16.30 alle 19.30
(compatibilmente con gli orari del riposo della bambina) 2. corresponsione di un contributo al mantenimento pari ad €. 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
oppure e.
250,00 e autorizzazione a percepire l'assegno unico per intero;
3. spese e compensi professionali compensati”.
All'udienza di prima comparizione dell'11.01.2024 il Giudice, sentite le parti, formulava la seguente proposta conciliativa: “affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, e diritto di visita del padre come da conclusioni del resistente, specificando che sarà il padre ad andare a prendere e a riportare la minore, con assegno a carico del resistente di € 300,00 da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, somma soggetta come per legge a rivalutazione Istat con assegno unico universale, attualmente di 60,00, integralmente percepito dalla ricorrente e con compensazione delle spese di lite”. Le parti aderivano alla proposta transattiva e, pertanto, il Giudice, in via temporanea e urgente, disponeva in conformità; contestualmente, demandava al Ser.D. ASL Latina – Distretto Sanitario 1 – la presa in carico del resistente al fine di verificare l'assenza di abuso di sostanze CP_1 stupefacenti e alcoliche. Il Ser.D. depositava relazione conclusiva da cui emergeva la negatività del resistente rispetto a qualsiasi forma di abuso. La causa veniva quindi rinviata per la pagina 6 di 7 discussione ex art. 473-bis.28 c.p.c. all'udienza del 30.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, di cui alla proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza dell'11.0.2024, siano meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre, tenuto conto della tenera età della stessa, e considerato che non sono emersi in corso di causa elementi di pregiudizio per in relazione Per_1 alle modalità di affido, collocamento e diritto di visita paterno. Congruo appare anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico della minore.
Stante l'intervenuto accordo si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3499 del 2023 ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre e diritto di visita del padre per almeno due pomeriggi a settimana, ovvero il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 17.30 alle 19.30, oltre alla domenica o il sabato a settimana alterne, dalle ore 16.30 alle 19.30 (compatibilmente con gli orari del riposo della bambina):
il padre verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1 sull'iban dalla stessa indicato, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina.
l'assegno Unico Universale per la minore verrà percepito interamente da Parte_1 genitore collocatario della medesima.
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 3 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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