Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8357/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8357/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 seppi a come in atti, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Del Grosso Giovanni, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.02.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 04.11.2024 Pt_1
[nata a [...] il [...] (C.F. ],
[...] C.F._1 premesso di aver contratto matrimonio in data 21.05.2009 in Serre (SA) con
[nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)], dal quale sono nati due figli, (03.08.2011) e C.F._2 Per_1
(24.11.2013), ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge Per_2 con addebito.
La ricorrente, in particolare, chiedeva: 1) l'affidamento congiunto dei figli con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita del padre;
2)
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale di proprietà del resistente con onere in capo a quest'ultimo di provvedere alle spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile; 3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 per i figli e un assegno di euro 500,00 in suo favore, oltre alla suddivisione al 50 % delle spese straordinarie e delle utenze domestiche.
Con comparsa del 22.01.2025 si costituiva il quale, dava atto di Controparte_1 aver raggiunto un accordo con la controparte in ordine alle condizioni della separazione.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 25.02.2025, chiedevano di recepire l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni della separazione depositato telematicamente in data 24.02.2025.
A tale udienza la causa veniva assegnata ex art. 473-bis.22 c.p.c. al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una
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situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
In ordine alle condizioni della separazione, le parti hanno concordemente richiesto di recepire i seguenti accordi:
“1) il sig.re provvederà ad acquistare un appartamento composto Controparte_1 da 3 stanze da letto, cucina, soggiorno e bagno e verrà intestato ai figli con la costituzione di usufrutto a favore di che è stato preventivamente
Parte_1 visionato da e trovato di suo gradimento. In tale appartamento si
Parte_1 trasferiranno e i due figli, che avranno la collocazione prevalente
Parte_1 con la madre ma affidamento condiviso. Successivamente alla stipula dell'atto notarile relativo al predetto acquisto la sig.ra ed i figli si
Parte_1 trasferiranno nella nuova abitazione. Sino al Trasferimento i coniugi continueranno a convivere nella casa coniugale sita in C.da Padula;
2) Successivamente al predetto trasferimento, la casa coniugale sita in Serre alla
C.da Padula resterà in via esclusiva al marito anche in considerazione che lo stesso esercita ivi un'attività artigianale al piano terra che difficilmente sarebbe trasferibile;
3) I beni mobili presenti nell'abitazione- casa coniugale sita in C.da Padula di Serre verranno, al momento del trasferimento della sig.ra ed i figli nell'abitazione Pt_1 di cui al punto 1), pacificamente, distribuiti tra la stessa ed il coniuge, al fine di consentire l'arredamento della nuova abitazione, ugualmente verranno distribuiti tra i coniugi i dispositivi ed elettrodomestici presenti presso la casa coniugale;
4) II padre, compatibilmente con impegni scolastici e ludici, potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni qual volta lo vorrà;
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5) verserà, a far data dalla omologa della presente separazione, a Controparte_1
un contributo per il mantenimento dei figli di € 600,00 mensili Parte_1
(300 a figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
6) provvederà a pagare per i figli il 50% delle spese straordinarie. Controparte_1
L'assegno familiare Unico sarà integralmente trattenuto da ed il Parte_1 sig.re rilascerà dichiarazione in tal senso da depositare all'INPS”. Controparte_1
Gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne: pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) il 21.05.1986 (C.F. ] e [nato a C.F._1 Controparte_1
OL (SA) il 20.04.1981 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni concordate dalle parti alla udienza del 25.2.2025 ed integralmente riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Serre (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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