Versione
29 marzo 2024
29 marzo 2024
Art. 10.
Istituzione del premio «De agri cultura»
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un premio al merito, denominato «De agri cultura», riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualita' o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Il premio di cui al comma 1 e' assegnato, a decorrere dall'anno 2024, secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitivita' del settore agricolo.
Istituzione del premio «De agri cultura»
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un premio al merito, denominato «De agri cultura», riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualita' o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Il premio di cui al comma 1 e' assegnato, a decorrere dall'anno 2024, secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitivita' del settore agricolo.
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 29/09/2025, n. 1033Provvedimento: […] L'Amministrazione ha stabilito di articolare il premio in due distinte categorie di merito corrispondenti alle due tipologie di agricoltori ai quali il premio può essere riconosciuto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 24 del 2024 cit. […] - all'articolo 6 (Criteri per la valutazione dei progetti), il comma 1 riproduce la disposizione già presente nell'articolo 2, comma 1, relativa alle caratteristiche che devono presentare i progetti, disposizione peraltro contenuta nell'articolo 10, comma 2, della legge n. 24 del 2024. […]Leggi di più...