Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01641/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2025, proposto da
ES AN, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale ordinario – Sez. Lavoro di Rimini, n. 318/2024, pubblicata in data 12.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa ND AC;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La professoressa AN ES agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata.
Sennonché, come rilevato ex officio a verbale dal Collegio all’udienza camerale del 18 dicembre 2025, fissata per la discussione della causa, il ricorso è inammissibile.
Vero è, infatti, che ai fini della proposizione dell’azione dinanzi al Giudice amministrativo è necessario, giusta quanto dispone l’articolo 40, comma 1, lettera g), Cod. proc. amm., il conferimento al difensore che sottoscrive il ricorso di una procura speciale, ovverosia per una singola determinata lite giudiziale.
Per giurisprudenza pacifica la procura è speciale quando dal suo contenuto o per il fatto di essere apposta in calce o a margine del ricorso è possibile individuare la specifica lite per la quale essa viene conferita (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, sentenza n. 2100/2025).
Orbene, nel caso di specie la procura rilasciata dalla professoressa AN ES non indica né le parti, né l’Autorità giudiziaria adita, né la sentenza ottemperanda; non specifica nemmeno che viene rilasciata per un giudizio di ottemperanza, facendosi riferimento indistintamente al giudizio di primo grado e a quello d’appello, al giudizio di opposizione e a quello di reclamo, alla proposizione di atto di precetto, di pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi.
La predetta procura è priva quindi dei requisiti minimi per poter essere qualificata come procura speciale, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per difetto di un elemento essenziale.
Nulla deve disporsi per le spese non essendosi costituita in giudizio il Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna– sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), Cod. proc. amm..
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GO Di EN, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ND AC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND AC | GO Di EN |
IL SEGRETARIO