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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/11/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4004 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. PANICCIA ERNESTA, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellante
E
P.IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. APREA ALBERTO MARIA, che la rappresenta e difende, in virtù della procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata
E
, in persona del Sindaco p.t; Controparte_2
Appellato - contumace
FATTO
Con il ricorso in esame la chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza n. 221/2023 con la quale il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, in accoglimento dell'opposizione spiegata da Parte_2
[...] aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione dell'ingiunzione fiscale n.
20220134900000369 del 23.02.23 (notificata l'8.3.2023), emessa per il mancato pagamento del Verbale n. 31768/2015 del 21.12.2015 notificato in data 11.07.2016; in particolare, l'odierna appellante lamentava che il Giudice di Pace non avesse debitamente applicato la normativa emergenziale di cui all'art. 68 D.L. 18 del
17.03.2020, che – in combinato disposto con l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 – aveva sospeso la prescrizione e la decadenza nel periodo decorrente dall'08.03.2020 al 31.08.2023.
Costituendosi in giudizio eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ritenendo che l'appellante non avesse compiutamente contestato le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza anche al , questi non si Controparte_2 costituiva ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia alla prima udienza.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata direttamente all'udienza dell'11.11.2025 per la discussione e la lettura del dispositivo;
l'udienza veniva celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito note di udienza nelle quali le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti.
DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Per giurisprudenza consolidata che si condivide, infatti, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ.,
2 Sezz. UU., 16.11.2017, e - ex multis - n. 27199; Cass. civ., Sez. VI - 3, 30.5.2018, ord.
n. 13535, Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. II,
09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. III, 24/08/2007, n.17960).
Nel caso in esame, il ricorso in appello risponde ad entrambi i requisiti di univocità e chiarezza della domanda e delle ragioni di doglianza perché indica in maniera dettagliata le ragioni e le critiche, in fatto ed in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche.
Nel merito, l'appello è infondato e - per l'effetto - va rigettato, sia pure con le integrazioni che seguono.
Considerato che il verbale n. 31768/2015 del 21.12.2015 (posto a base dell'ingiunzione fiscale impugnata) era stato notificato in data 11.07.2016 e non venivano dedotti (né tantomeno provati) atti interruttivi prima della notifica dell'ingiunzione fiscale perfezionatasi l'8.3.2023, secondo il Giudice di Pace la prescrizione doveva considerarsi irrimediabilmente spirata in data 11.7.2021, non potendo trovare applicazione al caso in esame la sospensione dei termini prescrizionali di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 che riguarderebbe non già la sospensione dei termini di prescrizione per mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, bensì il termine di versamento e la possibilità di emettere atti esecutivi e/o cautelari.
Invero, l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 (rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori”), dopo aver recitato al comma 1 che
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Eguale rinvio (ma nella sua interezza e non solo ai commi 1 e 3) è previsto anche dall'art. 68 (rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”), che - dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse
3 dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” - e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (co. 2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale norma (rubricata “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) prevede, al comma 1, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; e al comma 3 che “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, deve convenirsi che nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione anche della prescrizione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, alle quali - del resto - neanche poteva procedersi.
La notifica dell'ingiunzione opposta, però, giungeva solo in data 8.3.2023 a distanza di ben 606 gg dalla data dell'11.7.2021 (allorquando si sarebbe compiuta la prescrizione se non fosse intervenuta la normativa emergenziale), ben oltre – quindi – i 542 giorni di
4 sospensione.
L'odierna appellante, però, invocava il comma 4 bis dell'art. 68 del d.l. 18/2020 - secondo cui sono prorogati di 24 mesi i termini di prescrizione relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021 – per sostenere l'intervenuta sospensione del termine di prescrizione fino al 31.12.2023, ritenendo così ampiamente nei termini la notifica perfezionatasi l'8.3.2023.
Considerato, però, che non è dato sapere quando l'ingiunzione sia stata presa in carico dalla non è invocabile la citata normativa, di talchè deve confermarsi Pt_1
l'intervenuta prescrizione sia pure in data successiva a quella indicata dal Giudice di
Pace, per le ragioni argomentate.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, attese le difficoltà interpretative e applicative poste dalla richiamata normativa emergenziale
Covid 19 ed i contrasti giurisprudenziali, come documentati in atti.
Considerato che il presente procedimento riveste natura di impugnazione, che esso è stato introdotto sotto la vigenza del co. 1 quater dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115
(introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2012, n. 228, ed applicabile, ai sensi del successivo co. 18 dello stesso articolo, «ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» della l. 228/2012, ossia dal 31.1.2013, trentesimo giorno successivo al 1°.1.2013), e che ricorrono i requisiti del medesimo co.
1 quater («Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile»), deve darsi atto, nel presente provvedimento, che la parte così soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002. Si precisa che l'obbligo di pagamento sorge, ai sensi del menzionato art. 13, co. 1 quater, secondo periodo, D.P.R.
115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente
5 grado di giudizio, dando atto che è parte tenuta a Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento, 29/11/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
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