Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4322/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4322/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CALLERI NICOLA
E
nata a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MERLINO CARLO GIUSEPPE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) il SI. stante il divario economico esistente tra lui e la moglie, si impegna a corrispondere Pt_1 in favore di quest'ultima, entro il giorno 15 di ciascun mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di 100,00 euro;
2) il padre provvederà, altresì, a contribuire al mantenimento di corrispondendo la Per_1
complessiva somma di 950,00 euro, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat, con le seguenti modalità: 750,00 euro da versare alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, e 200,00 euro, CP_1
entro la stessa data, saranno da lui rimessi ad integrazione di un piano di investimento finanziario intestato alla figlia;
3) i ricorrenti, in virtù del considerevole divario reddituale tra loro esistente, concordano che SI. si farà carico delle spese straordinarie, extra-assegno, a favore della figlia, così come meglio Pt_1
dettagliate nel Protocollo del Tribunale di Asti sottoscritto in data 7.7.2017 dal Presidente ff. del
Tribunale di Asti, dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Asti e dai referenti della
Commissione famiglia che i coniugi dichiarano di ben conoscere, nella misura dell'80%, mentre il restante 20% resterà a carico della madre;
4) i ricorrenti dichiarano di aver definito le altre questioni economico-patrimoniali connesse e conseguenti al loro stato di coniugi e di nulla aver più a pretendere reciprocamente per alcun titolo o causale”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da , nata a [...] Parte_1 CP_1
(TO) il 29/06/1970, celebrato in COSTIGLIOLE D'ASTI in data 13/06/2015, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2015
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 24/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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