Articolo 32 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
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20 settembre 2025
Art. 32. Sostegno finanziario locale 1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.
Entrata in vigore il 20 settembre 2025