Art. 32. Sostegno finanziario locale 1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.
Articolo 32 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
Articolo 31Articolo 33
Articolo 32 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
Versione
20 settembre 2025
20 settembre 2025