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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/09/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 1319/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra nella persona del legale Parte_1
rappresentante Parte_1
(C.F. , C.F._1
Con l'Avv. Giuseppe Brindisi ( C.F._2
Contro
(P. IVA ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
titolare (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
Con l'Avv. Tommaso Confalonieri (C.F. ) C.F._4 Conclusioni delle parti
Per la : Parte_1 Parte_1
Piaccia all'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accogliere il presente atto e così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione;
- rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del d.i. opposto in quanto, l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- dichiarare la nullità del ricorso per ingiunzione per la mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 125 c.p.c.
Nel merito:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 3787/23 emesso dal Giudice del
Tribunale di Monza in data 21.12.2023 (RG8258/2023), previa declaratoria di insussistenza del diritto di parte opposta a richiedere la somma così ingiunta, per le ragioni espresse nel sopra esteso atto;
- Condannare la parte opposta al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Pag. 2 di 12 Infine, per la sola ipotesi di contestazione e/o per il caso in cui l'On. Le
Giudice del Tribunale adito non ritenesse sufficiente la documentazione di parte in atti, si insta per l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento degli effettivi lavori posti in essere dalla ditta opposta e se gli stessi lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e se sussistono vizi e difetti.
Per Il Veliero 2 di : Controparte_1
Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa
In via preliminare:
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla opponente in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;
- Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- Dichiarare l'intervenuta decadenza di parte Opponente per la mancata comunicazione nei termini di legge dei lamentati vizi e/o difetti;
In via principale:
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla opponente in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e confermare il
Pag. 3 di 12 decreto ingiuntivo opposto D.I. n. 3787/2023 del 29/12/2023, RG n.
8258/2023, emesso dal Tribunale di Monza, per tutte le ragioni in atti;
In via subordinata
Nel denegato e non creduto caso in cui Codesto ill.mo Giudice dovesse dichiarare il decreto ingiuntivo telematico opposto nullo e/o illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il medesimo, voglia provvedere a condannare il Sig. , in proprio e quale titolare della ditta Parte_1
individuale , per le causali di cui al ricorso Parte_1
[... ed alla presente causa al pagamento in favore dell'impresa individuale
, in persona del titolare dell'impresa Controparte_1
individuale Sig. , l'importo capitale di euro 77.100,00 Controparte_1
(eurosettantasettemilacento//00) oltre agli interessi ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 231/02, maturati dalla scadenza della fattura al saldo o di quella maggiore o minore somma ritenuta provata da Codesto Ill.mo Giudice.
In ogni caso:
Con salvezza di spese legali.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Pag. 4 di 12 Il Sig. quale legale rappresentante di di Parte_1 Parte_1
, ha proposto e opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.3787/2023 (RG 8258/2023), emesso nei suoi confronti dal Tribunale di
Monza in data 21.12.2023 su istanza dell'impresa individuale ” P_
. Controparte_1
Ha allegato che con il decreto gli era stato ingiunto il pagamento di euro
77.100,00 oltre interessi e spese, a titolo di saldo per “non meglio specificati presunti lavori eseguiti presso i cantieri di Piacenza e provincia” dall'impresa individuale;
ha contestato la nullità del P_
decreto ingiuntivo per violazione dell'art.125 c.p.c., non risultando chiaramente esplicitata la causa petendi,né l''esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto fondanti l'ingiunzione di pagamento.
Nel merito, la società ha ricostruito i fatti “come realmente Pt_1
accaduti”, sostenendo che le parti avevano stipulato un contratto di subappalto per l'esecuzione di lavori edili in Castelvetro Piacentino, Via
Maggi 5 ( quali realizzazione impianto elettrico;
realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento [solo 1° piano] ed idraulico per tutta la casa;
montaggio putrelle (25 pezzi, 200€ cadauno); montaggio controtelai delle finestre;
circa 25 mq di parete in muratura [sola manodopera a € 20 al mq]; montaggio finestre e fornitura infissi) nonché di aver effettuato l'integrale pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, pur in modo difforme e viziato, mediante versamento di euro 47.000,00.
Attesa l'inidoneità probatoria della fattura azionata ha dunque eccepito l'inadempimento della ditta ex art.1460 c.c. per la mancanza di P_
un verbale di collaudo e/o di ricezione dell'opera ad attestare l'ultimazione
Pag. 5 di 12 dei lavori;
l'esistenza di gravi vizi, difformità e la mancata ultimazione dei lavori commissionati alla ditta opposta.
Si è costituito il Sig. anche quale titolare dell'impresa Controparte_1
C individuale contestando l'opposizione e sostenendo la P_
completezza del decreto e l'indicazione della causa petendi.
Confermata l'esistenza di un contratto di subappalto, sia pure a forma libera - ne erano prova l'accettazione da parte dell'opponente delle prestazioni realizzate come da documentazione prodotta e dalle stesse ammissioni contenute in citazione - ha evidenziato come in precedenza mai fossero stati contesati vizi e/o difetti nei termini di legge.
Completata l'opera ha riaffermato la certezza dell'ulteriore credito pari ad euro 77.100,00 (somma risultante dalla deduzione di euro 47.000,00, per acconti già ricevuti, e di euro 44.500,00, per modifica dei conteggi, dalla cifra di euro 168.600,00 inizialmente pattuita).
Nel corso del giudizio sono state ammesse prove orali ed escussi i testi di parte convenuta opposta ed all'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
---000---
2.Principi di diritto
Si premette sotto il profilo delle eccezioni preliminari quanto alla validità formale del decreto che lo stesso indica compiutamente le parti ed il petitum ( cioè il quantum della domanda di condanna) ma anche la causa petendi ( indicando prestazioni effettuate e risultanti dalla fattura 18 del
23.5.2023 trascritta nel registro vendite ed allegata all'atto introduttivo ).
Pag. 6 di 12 In ogni caso parte opponente si è empiamente difesa con l'opposizione di talchè non può ritenersi violato il diritto di difesa.
Quanto all'insufficienza probatoria , la semplice fattura è idonea come noto per l'emissione del decreto nella fase sommaria dovendo tuttavia essere integrata nella successiva fase di opposizione
.Le eccezioni in rito sono pertanto infondate.
Venendo al merito , si rammenta che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che segue la fase di cognizione sommaria di emissione dell'ingiunzione, l'onere della prova segue le normali regole di giudizio.; per cui il creditore che fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne sono a fondamento ed il debitore deve provare i relativi fatti estintivi o modificativi ( Cass.20613/2011) restando in particolare il valore probatorio della fattura limitato alla sola fase sommaria.
Quanto agli oneri probatori nel giudizio di opposizione riguardante compensi in materia di appalti, si richiamano i consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità dell'importo, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere ( Cass. 19.10.20q8 n.26517)
E dunque compete all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, dimostrare altresì della propria obbligazione, laddove il committente ne contesti l'inadempimento (Cfr. Cass., ord. 4 gennaio 2019, n. 98; Cass., 20 gennaio 2010, n. 936; Cass., 13 febbraio
2008, n. 3472).
Pag. 7 di 12 E di recente è stato ribadito «il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire
l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede
l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte
è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024)».
Infine è regola generale ( stabilita alla sentenza n. 19146/2013 e richiamata anche da Cass. Sez. Un. 11748/2019 in materia di compravendita) quella per cui, ogni volta che il committente abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita (come quando la riceve senza riserve, art. 1665 comma 4
c.c.), è lo stesso committente a dover provare l'esistenza dei vizi- Vale infatti l' affermazione secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Va osservato quindi che, se prima dell'accettazione dell'opera non v'e' onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. n. 19146 del 2013; cfr. Cass. n. 14584 del 2004).
Pag. 8 di 12 Tuttavia il consolidato principio di legittimità secondo cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” si atteggia in modo particolare in caso di appalto laddove in caso di consegna ed accettazione dell'opera tocca al committente di mostrare la sussistenza dei vizi trovandosi l'opera nella sua disponibilità- ( Cass. n. 98 del 2019,
Cass.7267/2023) laddove poi in tal caso ove i vizi risultino provati si presume la colpa dell'appaltatore al quale spetta non solo di aver usato la diligenza e perizia tecnica dovute ma anche il fatto specifico a sé non imputabile che abbia causato il difetto
3: la ricostruzione dei fatti e le emergenze probatorie.
convenuta, attrice in senso sostanziale, ha innanzi tutto allegato di CP_2
aver stipulato il contratto per le lavorazioni di cui in premessa per il quale residuava il pagamento della fattura n.18 pari ad euro 168.600,00 ; che la aveva in relazione alla stessa pagato acconti per euro 47.000,00 Parte_1
(confermati anche da controparte nel proprio atto introduttivo ) residuando così euro 121.600; che inoltre veniva successivamente dalla committente stornata l'ulteriore somma di euro 44.500,00pari alle attività che erano state preventivate ma poi non svolte ..
Pag. 9 di 12 Tali circostanze non sono state contestate dall'opponente che non ha depositato la memoria n.1 – salvo effettuare poi un diverso calcolo delle somme residue ( si legge in conclusionale di parte opponente : A fronte di tale credito residuo (teorico) di € 77.000,00, l'odierna opponente ha fornito prova documentale inequivocabile di aver corrisposto la somma complessiva di Euro 47.000,00. Ne consegue, per una semplice e inconfutabile operazione aritmetica, che l'eventuale, e in ogni caso contestato, debito residuo non potrebbe giammai ammontare a Euro
77.100,00, come ingiunto, bensì, al massimo, a Euro 30.000,00 (Euro
77.000,00 - Euro 47.000,00))
I testi e della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare Tes_1 Tes_2
avendo anche rilasciato dichiarazioni tra loro concordanti, hanno effettivamente confermato in giudizio sia l'esecuzione dell'opera , sia la mancata realizzazione di alcune prestazioni , in relazione alle quali deve dunque correttamente leggersi lo storno di 44.500,00 euro di cui sopra .
Dal canto proprio l'opponente ha prodotto, in relazione alle lavorazioni non effettuate ed ai vizi , una relazione di parte che non ne quantifica l'entità in termini monetari.
In ogni caso , evidenziato che l'opera è stata accettata dal committente , sia pure tacitamente ( come si desume dalla documentazione prodotta , dai pagamenti delle altre fatture, in particolare la 19 e la 20 : cfr doc. 5 allegato al ricorso monitorio), – e che dunque allo stesso incombeva la tempestiva denuncia e la prova specifica dei vizi – questa non risulta esser stata assolta
( essa difetta del tutto in giudizio sotto ogni profilo, documentale ed orale).
Pag. 10 di 12 Si osserva dunque in ordine alle somme ancora dovute alla ditta appaltatrice – e di cui la stessa doveva fornire specifica dimostrazione secondo i principi più sopra richiamati – che in assenza anche in tal caso di una diversa prova , valgono le circostanze più sopra richiamate quanto all'importo residuo dei lavori ( pattuito in euro 168.600,00 come cristallizzato nella fattura 18 del resto mai contestata prima del giudizio) , agli acconti già ricevuti- in relazione alla stessa - per euro 47.000,00 ed alle detrazioni per opere non eseguite ammesse anche dalla appaltatrice per euro 44.500,00.
Erroneo è invece il calcolo di parte opponente, come sopra richiamato, che nella sostanza duplica la detrazione per gli acconti in relazione alla medesima fattura.
Parte convenuta ha dunque diritto alla residua somma pari ad euro
77.100,00 oltre interessi corrispondente al decreto ingiuntivo
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata e le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori medi sulla base del decisum
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3787/23 emesso dal Giudice del Tribunale di Monza in data 21.12.2023
(RG8258/2023),
Pag. 11 di 12 Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.500,00 dimidiati ex art 4 comma 1 DM 55/2024 per la semplicità della lite
Così deciso in Monza il 24.9.2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa latella
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 1319/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra nella persona del legale Parte_1
rappresentante Parte_1
(C.F. , C.F._1
Con l'Avv. Giuseppe Brindisi ( C.F._2
Contro
(P. IVA ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
titolare (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
Con l'Avv. Tommaso Confalonieri (C.F. ) C.F._4 Conclusioni delle parti
Per la : Parte_1 Parte_1
Piaccia all'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accogliere il presente atto e così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione;
- rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del d.i. opposto in quanto, l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- dichiarare la nullità del ricorso per ingiunzione per la mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 125 c.p.c.
Nel merito:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 3787/23 emesso dal Giudice del
Tribunale di Monza in data 21.12.2023 (RG8258/2023), previa declaratoria di insussistenza del diritto di parte opposta a richiedere la somma così ingiunta, per le ragioni espresse nel sopra esteso atto;
- Condannare la parte opposta al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Pag. 2 di 12 Infine, per la sola ipotesi di contestazione e/o per il caso in cui l'On. Le
Giudice del Tribunale adito non ritenesse sufficiente la documentazione di parte in atti, si insta per l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, volta all'accertamento degli effettivi lavori posti in essere dalla ditta opposta e se gli stessi lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e se sussistono vizi e difetti.
Per Il Veliero 2 di : Controparte_1
Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa
In via preliminare:
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla opponente in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;
- Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- Dichiarare l'intervenuta decadenza di parte Opponente per la mancata comunicazione nei termini di legge dei lamentati vizi e/o difetti;
In via principale:
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla opponente in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e confermare il
Pag. 3 di 12 decreto ingiuntivo opposto D.I. n. 3787/2023 del 29/12/2023, RG n.
8258/2023, emesso dal Tribunale di Monza, per tutte le ragioni in atti;
In via subordinata
Nel denegato e non creduto caso in cui Codesto ill.mo Giudice dovesse dichiarare il decreto ingiuntivo telematico opposto nullo e/o illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il medesimo, voglia provvedere a condannare il Sig. , in proprio e quale titolare della ditta Parte_1
individuale , per le causali di cui al ricorso Parte_1
[... ed alla presente causa al pagamento in favore dell'impresa individuale
, in persona del titolare dell'impresa Controparte_1
individuale Sig. , l'importo capitale di euro 77.100,00 Controparte_1
(eurosettantasettemilacento//00) oltre agli interessi ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 231/02, maturati dalla scadenza della fattura al saldo o di quella maggiore o minore somma ritenuta provata da Codesto Ill.mo Giudice.
In ogni caso:
Con salvezza di spese legali.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Pag. 4 di 12 Il Sig. quale legale rappresentante di di Parte_1 Parte_1
, ha proposto e opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.3787/2023 (RG 8258/2023), emesso nei suoi confronti dal Tribunale di
Monza in data 21.12.2023 su istanza dell'impresa individuale ” P_
. Controparte_1
Ha allegato che con il decreto gli era stato ingiunto il pagamento di euro
77.100,00 oltre interessi e spese, a titolo di saldo per “non meglio specificati presunti lavori eseguiti presso i cantieri di Piacenza e provincia” dall'impresa individuale;
ha contestato la nullità del P_
decreto ingiuntivo per violazione dell'art.125 c.p.c., non risultando chiaramente esplicitata la causa petendi,né l''esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto fondanti l'ingiunzione di pagamento.
Nel merito, la società ha ricostruito i fatti “come realmente Pt_1
accaduti”, sostenendo che le parti avevano stipulato un contratto di subappalto per l'esecuzione di lavori edili in Castelvetro Piacentino, Via
Maggi 5 ( quali realizzazione impianto elettrico;
realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento [solo 1° piano] ed idraulico per tutta la casa;
montaggio putrelle (25 pezzi, 200€ cadauno); montaggio controtelai delle finestre;
circa 25 mq di parete in muratura [sola manodopera a € 20 al mq]; montaggio finestre e fornitura infissi) nonché di aver effettuato l'integrale pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, pur in modo difforme e viziato, mediante versamento di euro 47.000,00.
Attesa l'inidoneità probatoria della fattura azionata ha dunque eccepito l'inadempimento della ditta ex art.1460 c.c. per la mancanza di P_
un verbale di collaudo e/o di ricezione dell'opera ad attestare l'ultimazione
Pag. 5 di 12 dei lavori;
l'esistenza di gravi vizi, difformità e la mancata ultimazione dei lavori commissionati alla ditta opposta.
Si è costituito il Sig. anche quale titolare dell'impresa Controparte_1
C individuale contestando l'opposizione e sostenendo la P_
completezza del decreto e l'indicazione della causa petendi.
Confermata l'esistenza di un contratto di subappalto, sia pure a forma libera - ne erano prova l'accettazione da parte dell'opponente delle prestazioni realizzate come da documentazione prodotta e dalle stesse ammissioni contenute in citazione - ha evidenziato come in precedenza mai fossero stati contesati vizi e/o difetti nei termini di legge.
Completata l'opera ha riaffermato la certezza dell'ulteriore credito pari ad euro 77.100,00 (somma risultante dalla deduzione di euro 47.000,00, per acconti già ricevuti, e di euro 44.500,00, per modifica dei conteggi, dalla cifra di euro 168.600,00 inizialmente pattuita).
Nel corso del giudizio sono state ammesse prove orali ed escussi i testi di parte convenuta opposta ed all'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
---000---
2.Principi di diritto
Si premette sotto il profilo delle eccezioni preliminari quanto alla validità formale del decreto che lo stesso indica compiutamente le parti ed il petitum ( cioè il quantum della domanda di condanna) ma anche la causa petendi ( indicando prestazioni effettuate e risultanti dalla fattura 18 del
23.5.2023 trascritta nel registro vendite ed allegata all'atto introduttivo ).
Pag. 6 di 12 In ogni caso parte opponente si è empiamente difesa con l'opposizione di talchè non può ritenersi violato il diritto di difesa.
Quanto all'insufficienza probatoria , la semplice fattura è idonea come noto per l'emissione del decreto nella fase sommaria dovendo tuttavia essere integrata nella successiva fase di opposizione
.Le eccezioni in rito sono pertanto infondate.
Venendo al merito , si rammenta che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che segue la fase di cognizione sommaria di emissione dell'ingiunzione, l'onere della prova segue le normali regole di giudizio.; per cui il creditore che fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne sono a fondamento ed il debitore deve provare i relativi fatti estintivi o modificativi ( Cass.20613/2011) restando in particolare il valore probatorio della fattura limitato alla sola fase sommaria.
Quanto agli oneri probatori nel giudizio di opposizione riguardante compensi in materia di appalti, si richiamano i consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità dell'importo, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere ( Cass. 19.10.20q8 n.26517)
E dunque compete all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, dimostrare altresì della propria obbligazione, laddove il committente ne contesti l'inadempimento (Cfr. Cass., ord. 4 gennaio 2019, n. 98; Cass., 20 gennaio 2010, n. 936; Cass., 13 febbraio
2008, n. 3472).
Pag. 7 di 12 E di recente è stato ribadito «il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire
l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede
l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte
è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024)».
Infine è regola generale ( stabilita alla sentenza n. 19146/2013 e richiamata anche da Cass. Sez. Un. 11748/2019 in materia di compravendita) quella per cui, ogni volta che il committente abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita (come quando la riceve senza riserve, art. 1665 comma 4
c.c.), è lo stesso committente a dover provare l'esistenza dei vizi- Vale infatti l' affermazione secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Va osservato quindi che, se prima dell'accettazione dell'opera non v'e' onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. n. 19146 del 2013; cfr. Cass. n. 14584 del 2004).
Pag. 8 di 12 Tuttavia il consolidato principio di legittimità secondo cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” si atteggia in modo particolare in caso di appalto laddove in caso di consegna ed accettazione dell'opera tocca al committente di mostrare la sussistenza dei vizi trovandosi l'opera nella sua disponibilità- ( Cass. n. 98 del 2019,
Cass.7267/2023) laddove poi in tal caso ove i vizi risultino provati si presume la colpa dell'appaltatore al quale spetta non solo di aver usato la diligenza e perizia tecnica dovute ma anche il fatto specifico a sé non imputabile che abbia causato il difetto
3: la ricostruzione dei fatti e le emergenze probatorie.
convenuta, attrice in senso sostanziale, ha innanzi tutto allegato di CP_2
aver stipulato il contratto per le lavorazioni di cui in premessa per il quale residuava il pagamento della fattura n.18 pari ad euro 168.600,00 ; che la aveva in relazione alla stessa pagato acconti per euro 47.000,00 Parte_1
(confermati anche da controparte nel proprio atto introduttivo ) residuando così euro 121.600; che inoltre veniva successivamente dalla committente stornata l'ulteriore somma di euro 44.500,00pari alle attività che erano state preventivate ma poi non svolte ..
Pag. 9 di 12 Tali circostanze non sono state contestate dall'opponente che non ha depositato la memoria n.1 – salvo effettuare poi un diverso calcolo delle somme residue ( si legge in conclusionale di parte opponente : A fronte di tale credito residuo (teorico) di € 77.000,00, l'odierna opponente ha fornito prova documentale inequivocabile di aver corrisposto la somma complessiva di Euro 47.000,00. Ne consegue, per una semplice e inconfutabile operazione aritmetica, che l'eventuale, e in ogni caso contestato, debito residuo non potrebbe giammai ammontare a Euro
77.100,00, come ingiunto, bensì, al massimo, a Euro 30.000,00 (Euro
77.000,00 - Euro 47.000,00))
I testi e della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare Tes_1 Tes_2
avendo anche rilasciato dichiarazioni tra loro concordanti, hanno effettivamente confermato in giudizio sia l'esecuzione dell'opera , sia la mancata realizzazione di alcune prestazioni , in relazione alle quali deve dunque correttamente leggersi lo storno di 44.500,00 euro di cui sopra .
Dal canto proprio l'opponente ha prodotto, in relazione alle lavorazioni non effettuate ed ai vizi , una relazione di parte che non ne quantifica l'entità in termini monetari.
In ogni caso , evidenziato che l'opera è stata accettata dal committente , sia pure tacitamente ( come si desume dalla documentazione prodotta , dai pagamenti delle altre fatture, in particolare la 19 e la 20 : cfr doc. 5 allegato al ricorso monitorio), – e che dunque allo stesso incombeva la tempestiva denuncia e la prova specifica dei vizi – questa non risulta esser stata assolta
( essa difetta del tutto in giudizio sotto ogni profilo, documentale ed orale).
Pag. 10 di 12 Si osserva dunque in ordine alle somme ancora dovute alla ditta appaltatrice – e di cui la stessa doveva fornire specifica dimostrazione secondo i principi più sopra richiamati – che in assenza anche in tal caso di una diversa prova , valgono le circostanze più sopra richiamate quanto all'importo residuo dei lavori ( pattuito in euro 168.600,00 come cristallizzato nella fattura 18 del resto mai contestata prima del giudizio) , agli acconti già ricevuti- in relazione alla stessa - per euro 47.000,00 ed alle detrazioni per opere non eseguite ammesse anche dalla appaltatrice per euro 44.500,00.
Erroneo è invece il calcolo di parte opponente, come sopra richiamato, che nella sostanza duplica la detrazione per gli acconti in relazione alla medesima fattura.
Parte convenuta ha dunque diritto alla residua somma pari ad euro
77.100,00 oltre interessi corrispondente al decreto ingiuntivo
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata e le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori medi sulla base del decisum
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3787/23 emesso dal Giudice del Tribunale di Monza in data 21.12.2023
(RG8258/2023),
Pag. 11 di 12 Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.500,00 dimidiati ex art 4 comma 1 DM 55/2024 per la semplicità della lite
Così deciso in Monza il 24.9.2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa latella
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