Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1701/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1701/2024, promossa con ricorso depositato il 22.04.2024 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...]; cittadina italiana, Cod. Fisc.: ; C.F._1
residente in [...]; con l'Avv. Grazia Davoli;
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...]; cittadino italiano, Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...]; con l'Avv. Grazia Davoli;
i quali hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 2 luglio 2001 in Casciago
(VA) (anno 2001, atto n. 15, parte II, serie A), separati consensualmente con sentenza non definitiva n. 210/2024 pubblicata il 29.07.2024; con i seguenti figli: , nata il 7 Per_1
ottobre 2001; , nato il [...] e , nata il [...]. Per_2 Per_3
pagina 1 di 5
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22/04/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La pronuncia divorzile, in particolare, è chiesta alle seguenti condizioni:
- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese.
- Confermare il mantenimento in comproprietà dell'autovettura Nissan Note Tg
DX416AG tra i sig.ri e i quali la concederanno in uso gratuito ai figli Pt_1 Pt_2
e . Per_1 Per_2
- La proprietà dell'autovettura Suzuki Vitara Tg. FZ345LG sarà interamente trasferita a titolo gratuito al sig. entro tre mesi dalla emananda sentenza di divorzio Pt_2
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE E PER IL Per_3
MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI E NON ECONOMICAMENTE
AUTOSUFFICIENTI FR E DI
1. Confermare l'affidamento di ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2. Confermare la collocazione prevalente di presso la dimora materna. Ferma la Per_3
più ampia flessibilità dei genitori nello stabilire giorni e orari di frequentazione del padre con la minore, peraltro già sperimentati e in uso, di seguito vengono individuate le condizioni minime per l'esercizio del diritto di visita da applicare in caso di disaccordo tra i genitori.
Fatti salvi impedimenti derivanti da modifiche degli orari e dagli impegni di lavoro o altre cause di forza maggiore, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
6/a) fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, quando la mamma accompagnerà dal papà, sino alla domenica sera dopo cena, quando il papà accompagnerà Per_3 Per_3
a casa della mamma.
pagina 2 di 5 6/b) durante le festività di Natale e S. Stefano, seguendo il criterio dell'alternanza e iniziandosi con il giorno di Natale 2024 con la mamma e quello di S. Stefano 2024 con il papà, Capodanno 2025 con la mamma, Epifania 2025 con il papà, Pasqua 2025 con la mamma e Lunedì dell'Angelo 2025 con il papà.
6/c) durante le vacanze estive trascorrerà con il papà un periodo anche non Per_3
continuativo di 2 (due) settimane, da concordarsi entro 15 (quindici) giorni dal piano ferie disposto annualmente dall'azienda datrice di lavoro.
3. I genitori convengono che i fratelli di e Per_3 Per_1 Persona_4 all'occorrenza possano collaborare per la gestione della minore.
9. I genitori acconsentono a che esca nelle serate di sabato con orario di rientro Per_3
a casa fissato per le 23:30.
10. I genitori concordemente continueranno ad esercitare in maniera congiunta e con collaborazione adeguata il supporto della minore portatrice di sintomatologia ansioso- depressiva in terapia farmacologica (Fluoxetina), monitorata dalle dott.ssa
[...]
e del servizio Neuropsichiatria infanzia e adolescenza CP_1 Controparte_2 dell'Ospedale del Ponte di Varese, seguendo le indicazioni fornite dalle medesime.
11. Il sig. corrisponderà alla sig.a quale contributo al mantenimento di Pt_2 Pt_1 la somma di € 300,00 (trecento) mensili. Il versamento sarà effettuato entro fine mese Per_3
mediante versamento in conto corrente alle coordinate già note. Il contributo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
12. Per il mantenimento dei figli maggiorenni e allo stato non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, il sig. continuerà a corrispondere in via diretta ai Pt_2 medesimi un contributo mensile ad oggi pari ad € 550,00 (cinquecentocinquanta) quanto a e € 300,00 (trecento) quanto a . Per_1 Per_2
13. La sig.ra corrisponderà direttamente a e per il loro Pt_1 Per_1 Per_2
mantenimento un contributo mensile di euro 100,00 (cento) ciascuno, oltre rivalutazione
ISTAT annuale;
14. Le spese straordinarie nell'interesse di e , definite secondo Per_3 Per_2 Per_1
il Protocollo in uso al Tribunale di Varese, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio che si conviene sin da ora e nella vigenza dello stato attuale:
pagina 3 di 5 14/a) le spese per rette scolastiche, acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per il servizio di scuolabus, spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
14/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
15. I genitori si obbligano a ripartire in parti eguali i costi per il mantenimento dell'autovettura Nissan Note Tg DX416AG in uso ai figli e , nessuno escluso Per_1 Per_2
16. L'assegno unico e universale per tutti e tre i figli sarà percepito dalla sig.a Pt_1
ALTRE DISPOSIZIONI
17. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere reciprocamente a pretendere dall'altro per il proprio mantenimento.
18. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto CIE alla figlia minorenne (art. 20 D.L. 69/2023).
19. La proprietà dell'autovettura Nissan tg. FZ345LG è stata trasferita al sig. Pt_2
in ottemperanza agli accordi.
[...]
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 03/06/2024 e
05/02/2025).
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale, pubblicata in data 29/07/2024, è stata disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., anche per la successiva fase divorzile;
sono state depositate regolari note di trattazione scritta anche per la presente fase divorzile, confermative dell'accordo raggiunto.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non pagina 4 di 5 risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , nata Parte_1
a Roma, il 19 settembre 1974, e , nato a [...], il 10 gennaio Parte_2
1973, contratto dai coniugi in data 02.07.2001, in Casciago (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casciago (VA) (anno 2001, atto n.15, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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