Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio con i signori Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 459/2024 R.G. FA avente per oggetto regolamentazione questioni genitoriali promossa da:
Parte_1
(c.f. ), nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente CodiceFiscale_1 in Mappano – via Camillo Torazza n. 20 ed elettivamente domiciliata in Venaria Reale – viale Buridani n. 30 presso lo studio dell'avvocato Luca Bidoggia che la rappresenta e difende per delega in atti
- Parte Ricorrente -
Contro
Controparte_1 nato a [...] l'[...], c.f. , res.te i, Via Lombardore 69, ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Torino, C.so Siracusa 87, presso l'Avv. Roberto Martelli che lo rappresenta e difende per delega in atti
- Parte Resistente -
Con l'intervento del PM
Conclusioni delle Parti
pagina 1 di 6
- disporre che il signor versi alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di Controparte_1 contributo periodico al mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 500,00= o somma veriore arbitranda, darivalutarsi annualmente in modo automatico e senza necessità di ulteriore richiesta, in misura pari alla variazione inflativa accertata secondo gli indici ISTAT, sino a quando non avrà raggiunto Per_1 la piena indipendenza economica;
- disporre che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche, incluse le eventuali rette, sportive e ricreative sostenute per la figlia, necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate, siano suddivise tra i genitori in ragione di una metà ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di con recepimento dei criteri indicati Per_1 nel protocollo d'intesa firmato dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea il 24 giugno 2016. in via istruttoria,
- disporre indagini di polizia tributaria circa le effettive condizioni reddituali e patrimoniali del signor
- ammettersi la prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze: 1. "vero che dal mese Controparte_1 di maggio 2023, cessata la convivenza tra i signori e la figlia è Parte_2 Controparte_1 Per_1 accudita soltanto dalla madre, con la quale dimora stabilmente presso l'abitazione dei nonni materni, sita in Mappano – via
Camillo Torazza n. 20"; 2. "vero che dal mese di maggio 2023 la signora provvede in via esclusiva al Pt_2 mantenimento della minore";
3. "vero che la ricorrente sollecita costantemente il signor affinché egli incontri la bambina";
4. CP_1
"vero che in più occasioni il convenuto, dopo avere promesso di vedere ha comunicato alla madre Per_1
l'impossibilità di adempiere";
5. "vero che l'ultimo incontro tra il padre e la minore risale al mese di giugno 2024, quando il signor ha prelevato la piccola dalla scuola materna ed ha trascorso con lei poche ore, prima di riportarla CP_1 dalla madre";
6. "vero che il signor non ha assistito al saggio di danza della figlia tenutosi in data 15 giugno CP_1
2024";
7. "vero che il 21 settembre 2024, giorno in cui ha compiuto cinque anni, la signora ha Per_1 Pt_2 invitato - vanamente - il convenuto ad incontrare la bambina". Si indicano quali testimoni, su tutti i capi di pagina 2 di 6 prova, i signori ed , entrambi residenti in [...], e CP_2 CP_3
, residente in [...], salvo altri. Con il favore delle spese del CP_4 presente giudizio, rimborso forfettario, CPA, IVA ed accessori di legge compresi. ”
- Parte resistente ha così concluso: “(…) Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis;
previa ammissione delle prove dedotte per interrogatorio e testi, nonché delle prove in materia contraria sui capitoli dedotti dalla ricorrente se ammessi;
-previa se del caso valutazione delle capacità genitoriale del convenuto;
disporre l'affidamento condiviso tra le parti della minore (c.f. Persona_1
), in Torino, il 21/9/2019, con collocazione prealente e residenza presso la C.F._3 madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé con le modalità che vorrà stabilire il Tribunale, nell'interesse della minore;
-onerare il convenuto di un contributo al mantenimento della figlia, nella misura commisurata ai suoi redditi, ed inferiore rispetto alla proposta in ricorso della ricorrente;
Con ogni ulteriore provvedimento conseguente ed inerente”
- Per il PM: “(…) V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 06/12/2024”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 473 bis ss cpc parte ricorrente ha rappresentato che dalla relazione more uxorio col convenuto è nata la figlia Persona_1 in data 21.9.2019.
- Lamentava parte ricorrente il disinteresse paterno e in punto economico esponeva di lavorare in tipografia con stipendio di 1.000 euro mensili circa, a fronte dell'esser il convenuto impiegato come addetto alle vendite con percezione di retribuzione lorda mensile di € 1.542,76 (cfr. ricorso, pag. 2). Concludeva nel merito nei seguenti sensi: “(…)- disporre l'affidamento esclusivo della minorenne nata a [...] il [...], alla Persona_1 madre, signora - disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la bambina secondo le Parte_2 modalità che saranno stabilite, in ordine alle quali non si è peraltro in grado di suggerire alcuno schema, non essendo allo stato ipotizzabile un pianogenitoriale;
- disporre che il signor versi alla Controparte_1 ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo periodico al mantenimento della figlia,
l'importo mensile di € 500,00= o somma veriore arbitranda, da rivalutarsi annualmente in modo automatico e senza necessità di ulteriore richiesta, in misura pari alla variazione inflativa accertata secondo gli indici ISTAT, sino a quando non avrà raggiunto la piena indipendenza economica;
- disporre Per_1 che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche, incluse le eventuali rette, sportive e ricreative sostenute per la figlia, necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate, siano suddivise tra i genitori in ragione di una metà ciascuno,
pagina 3 di 6 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di con recepimento dei criteri indicati nel Per_1 protocollo d'intesa firmato dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea il 24 giugno 2016”.
- Si costituiva in giudizio il convenuto contestando gli assunti attorei e esponendo di non aver un reddito fisso. Concludeva nei seguenti letterali sensi: “(…) Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis;
previa ammissione delle prove dedotte per interrogatorio e testi, nonché delle prove in materia contraria sui capitoli dedotti dalla ricorrente se ammessi;
-previa se del caso valutazione delle capacità genitoriale del convenuto;
disporre l'affidamento condiviso tra le parti della minore Persona_1
(c.f. ), in Torino, il 21/9/2019, con collocazione prealente e residenza presso la C.F._3 madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé con le modalità che vorrà stabilire il Tribunale, nell'interesse della minore;
-onerare il convenuto di un contributo al mantenimento della figlia, nella misura commisurata ai suoi redditi, ed inferiore rispetto alla proposta in ricorso della ricorrente;
Con ogni ulteriore provvedimento conseguente ed inerente”
- All'udienza del 6.12.2024 è comparsa la sola Parte ricorrente, trovandosi il convenuto in
Perù per lavorare come cameriere a chiamata secondo quanto rappresentatone dal di lui difensore a seguito di quanto dichiaratogli dall'assistito.
- Parte ricorrente ha dichiarato: “ sta bene, finirà l'ultimo anno della materna. Andrà poi a Per_1 scuola in Via Filar Marina. Vivo con dai miei genitori e in tutto siamo in quattro. Lunedì va a Per_1 pittura, martedì e giovedì danza. La nonna materna la porta a danza e poi la riporta a casa. Non ho generato altri figli. Lavoro in copisteria da mia sorella. Percepisco circa 1000 euro mensili di stipendio. Al momento la bambina non chiede del padre. Le dico Giudice che da giugno 2024 non vede il padre. Per_1
A volte il padre dice che viene ma poi all'ultimo non viene e io quindi neppure glielo dico prima a Per_1
Quando stavamo insieme lui era magazzinier in una ditta di Leinì e successivamente faceva qualche lavoro qua e là. Quando ci lasciammo seppi che per circa tre mesi lavorò presso un ottico ma poi non seppi più nulla, anche se credo che faccia dei lavori. Lui stesso dice che non viene perché deve lavorare. Adesso dovrei fare l'iscrizione a scuola a gennaio per Per_1
- All'esito i difensori discutevano la controversia e concludevano come sopra indicato;
la causa viene ora a decisione sulle conclusioni sopra riportate. Il PM ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
* * *
La presente lite vede le parti contrapposte in ordine alle questioni genitoriali (avendo parte ricorrente come visto chiesto l'affidamento esclusivo della figlia) e sul punto va sin da subito rilevato pagina 4 di 6 come dalla relazione del Servizio Sociale in atti prot. 13075/2024 del 8.10.2024 emerga una situazione genitoriale allo stato del tutto accudente con riferimento al crinale materno, col che – in assenza di rapporti padre/figlia e di una proficua comunicazione genitoriale come pacificamente emerso dagli atti processuali – esita contrario all'interesse della prole disporre l'affidamento condiviso, le visite padre figlia dovendo esser organizzate dal Servizio Sociale già incaricato in luogo neutro con educatore. Con specifico riferimento al mantenimento dei figli minori merita precisarsi come occorra interpretare il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Merita poi rilevarsi in linea generale come, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.” Alla luce dei criteri posti dal legislatore occorre valutare in concreto come nel presente giudizio sia da un lato emersa la piena capacità lavorativa delle Parti genitoriali
(essendo la ricorrente impiegata in tipografia con stipendio di mille euro mensili e il convenuto essendo cameriere in Perù per quanto riferitone dal difensore in udienza) e dall'altro lato sia emerso il totale pagina 5 di 6 accudimento della figlia minore (che nei fatti non incontra mai il padre) da parte della madre, in questa complessiva ottica ritenendo corretto il Collegio disporre un assegno di mantenimento calibrato in misura di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie il tutto come meglio infra indicato in parte dispositiva. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia rilascia un quadro entro il quale è acclarata una parziale soccombenza reciproca ed invero parte ricorrente risulta vittoriosa in punto regime di affidamento ma non anche in punto economico, di talché appare corretto disporre l'integrale compensazione di tutte le spese di lite ex art 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione rigettate:
- Dispone l'affidamento esclusivo della figlia nata il [...] alla sola Persona_2 madre;
- Dispone che la figlia minore abbia residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
- Dispone che il padre possa vedere e incontrare la figlia in luogo neutro con educatore nelle scansioni temporali organizzande dal Servizio Sociale già incaricato;
- Dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale per offrire alla stessa sostegno e supporto;
- Dispone che a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo il padre debba versare alla madre per il mantenimento della figlia € 300,00 mensili entro il 5 di ogni mese rivalutabili annualmente agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea, con assegno unico e detrazioni fiscali spettanti – ove dovute – alla madre.
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze di competenza, per comunicazione a tutti i Servizi incaricati. Così deciso in Ivrea, 5.2.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice rel./est. Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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