Articolo 2 della Legge 1 dicembre 1986, n. 831
Articolo 1Articolo 3
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11 dicembre 1986
Art. 2. 1. Il programma di cui all'articolo 1 e' formulato dal Ministro dei lavori pubblici su indicazione del Comando generale del Corpo che provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi e delle aree, pubbliche o private, ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza, nonche' alla definizione di questi ultimi.
2. Il programma e' predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Il programma e' quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze.
3. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1986