Art. 25.
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia e' prorogato al 30 settembre 1976. ((3)) Alla stessa data sono prorogati i termini, aventi scadenza tra il 6 maggio e il 29 settembre 1976, per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , con domicilio fiscale nei territori dei comuni di cui al precedente comma. ((3)) E' inoltre prorogato alla stessa data del 30 settembre 1976 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 da parte del personale civile e militare dipendente dallo Stato o da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo, e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, risulti, nel periodo dal 6 al 24 maggio 1976, impegnato nell'opera di soccorso nelle zone terremotate.
Agli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono valide le dichiarazioni presentate, entro il 30 settembre 1976, dai sostituti di imposta e dalle societa' e associazioni di cui all'art. 6 dello stesso decreto aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma. ((3)) Per gli immobili ubicati nel territorio dei comuni indicati a norma del precedente art. 20 i termini per la presentazione della dichiarazione per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per decorso del decennio aventi scadenza tra il 6 maggio ed il 31 dicembre 1976, sono prorogati al 31 gennaio 1977.
I versamenti da effettuare a norma dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , entro il 15 maggio ed il 15 giugno 1976 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma, devono essere effettuati non oltre il 15 settembre 1976.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 18 settembre 1976, n. 648 , convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 ha disposto (con l'art. 37 comma 1) che "Il termine del 30 settembre 1976 previsto dall' art. 25, primo , secondo e quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , e' prorogato al 31 marzo 1977. Alla predetta data sono prorogati i termini aventi scadenza tra il 30 settembre 1976 ed il 30 marzo 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 25 dello stesso decreto."
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia e' prorogato al 30 settembre 1976. ((3)) Alla stessa data sono prorogati i termini, aventi scadenza tra il 6 maggio e il 29 settembre 1976, per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , con domicilio fiscale nei territori dei comuni di cui al precedente comma. ((3)) E' inoltre prorogato alla stessa data del 30 settembre 1976 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 da parte del personale civile e militare dipendente dallo Stato o da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo, e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, risulti, nel periodo dal 6 al 24 maggio 1976, impegnato nell'opera di soccorso nelle zone terremotate.
Agli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono valide le dichiarazioni presentate, entro il 30 settembre 1976, dai sostituti di imposta e dalle societa' e associazioni di cui all'art. 6 dello stesso decreto aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma. ((3)) Per gli immobili ubicati nel territorio dei comuni indicati a norma del precedente art. 20 i termini per la presentazione della dichiarazione per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per decorso del decennio aventi scadenza tra il 6 maggio ed il 31 dicembre 1976, sono prorogati al 31 gennaio 1977.
I versamenti da effettuare a norma dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , entro il 15 maggio ed il 15 giugno 1976 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma, devono essere effettuati non oltre il 15 settembre 1976.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 18 settembre 1976, n. 648 , convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 ha disposto (con l'art. 37 comma 1) che "Il termine del 30 settembre 1976 previsto dall' art. 25, primo , secondo e quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , e' prorogato al 31 marzo 1977. Alla predetta data sono prorogati i termini aventi scadenza tra il 30 settembre 1976 ed il 30 marzo 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 25 dello stesso decreto."