Art. 44. Soppressione dell'Ufficio del Garante
dell'attuazione della legge per l'editoria 1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 6, comma 12, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi quinto , sesto , settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 . E' altresi' soppresso con la medesima decorrenza l'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.
2. I dipendenti in servizio presso il cessato Ufficio permangono ad ugual titolo, in costanza del loro assenso e salva contraria determinazione del Garante, alle dipendenze del nuovo ufficio.
3. Sono soppresse le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058 , 17 novembre 1988, n. 519 , e 7 agosto 1990, n. 254 , salvo quelle richiamate nel presente regolamento.
Note all'art. 44:
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 6 della legge n. 223/1990 :
"12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale e' soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto , sesto , settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 ".
- Si riporta il testo dei commi quinto , sesto , settimo ed ottavo dell'art. 8 della legge n. 416/1981 :
"Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente e' determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria e' oggetto a controllo della Corte dei conti.
Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso.
Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti o di societa' di consulenti".
dell'attuazione della legge per l'editoria 1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 6, comma 12, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi quinto , sesto , settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 . E' altresi' soppresso con la medesima decorrenza l'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.
2. I dipendenti in servizio presso il cessato Ufficio permangono ad ugual titolo, in costanza del loro assenso e salva contraria determinazione del Garante, alle dipendenze del nuovo ufficio.
3. Sono soppresse le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058 , 17 novembre 1988, n. 519 , e 7 agosto 1990, n. 254 , salvo quelle richiamate nel presente regolamento.
Note all'art. 44:
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 6 della legge n. 223/1990 :
"12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale e' soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto , sesto , settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 ".
- Si riporta il testo dei commi quinto , sesto , settimo ed ottavo dell'art. 8 della legge n. 416/1981 :
"Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente e' determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria e' oggetto a controllo della Corte dei conti.
Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso.
Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti o di societa' di consulenti".