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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/11/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti (g.o.t.c.), all'esito dell'udienza del 2/10/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1842/2024, promossa da:
c.f. , nato negli Stati Uniti d'America il Parte_1 C.F._1
5/06/1952 e residente in Pineto (Teramo), C.da Fonte Antica n. 3, elettivamente domiciliato in Teramo, Viale G. Mazzini n. 2, nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al fascicolo telematico
RICORRENTE
CONTRO
l' c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avvocato Armando Gambino, in virtù di procura generale alle liti per Notar in Fiumicino (RM) in data 22/03/2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Periferico di Teramo, C.so San Giorgio CP_1
n. 14/16
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione avverso comunicazione di iscrizione d'ufficio e a delibera n. 1225 del 18/07/2024.
Omessa contribuzione Gestione Autonoma Commercianti.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 3/10/2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso la comunicazione di iscrizione d'ufficio alla Gestione Autonoma Commercianti operata dall' con delibera n. 1225 del 18/07/2024, con cui lo stesso veniva invitato a CP_1 regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento della somma complessiva di euro 8.714,30, per contributi non versati e sanzioni, relativi al secondo, terzo e quarto trimestre 2022 e al primo trimestre 2023.
L' costituitosi in giudizio, ha contestato i motivi di opposizione, chiedendone il rigetto CP_1 per le motivazioni di cui alla memoria difensiva in atti.
La causa, istruita per tabulas e mediante escussione di testimoni, è pervenuta all'udienza del
2/10/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e in tale sede assunta in decisione con la concessione di termine per il deposito di memorie conclusionali.
°°°°°°°°
Il sig. deduce di aver ricevuto, in data 5/07/2024, un invito da parte dell' a Pt_1 CP_1 regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento della somma complessiva di euro 8.714,30, per contributi non versati e sanzioni, relativi al secondo, terzo e quarto trimestre 2022 e al primo trimestre 2023. Deduce, altresì, che solo in tale circostanza egli apprendeva di essere stato iscritto d'ufficio alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, peraltro senza alcuna ulteriore indicazione in ordine alla specifica attività commerciale alla quale l'iscrizione era dovuta. Non esercitando alcuna attività commerciale, ma solo funzioni di socio finanziatore e amministratore in due esercizi balneari, il e il ha proposto ricorso Controparte_2 Controparte_3 Pt_1 amministrativo, chiedendo l'annullamento del provvedimento di iscrizione e la relativa cancellazione dalla Gestione Esercenti Attività Commerciali. L' respingeva il ricorso, CP_1 sul presupposto della partecipazione personale del al lavoro aziendale della società Pt_1
Controparte_2
Ciò posto, in punto di fatto, l' ha proceduto all'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla CP_1 gestione autonoma commercianti sul presupposto che egli ricoprisse la carica di socio con partecipazione del 51% e di amministratore unico della società a responsabilità limitata denominata “ (p.i. ), esercente l'attività di “Gestione di Controparte_2 P.IVA_2 stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali”, nonché dal fatto che le qualifiche professionali del personale dipendente impiegato in tale società, sarebbero tutte relative a mansioni prettamente operative e nella società non risulterebbero impiegati dipendenti con funzioni direttive o equivalenti per importanza.
Ebbene, come è noto, a norma dell'art. 1 co. 203 L. 662/1996 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Il successivo comma 208 del medesimo articolo, a sua volta prevede: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente […]”. Per giurisprudenza costante, in tale ultimo caso, spetta all' provare CP_1 quale delle attività debba considerarsi prevalente (Cass. Civ. SS.UU. n. 3240 del 13/02/2010).
Nel caso, come quello di specie, di socio amministratore di una s.r.l., poi, “qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (Cass. Civ. n. 10426/2018, Cass. Civ. n.
18281/2018; Cass. Civ. n. n. 23782/2019). Dunque, con riferimento alle società di capitali, non
è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, non potendosi sostenere che il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore. Ed è ciò che sostiene l' fondandosi la pretesa contributiva fondamentalmente su due circostanze: (a) CP_1
l'aver ricoperto il la carica di socio con partecipazione al 51% e di amministratore Pt_1 unico della dal 3/02/2021; (b) dal risiedere il ricorrente, sebbene Controparte_2 cittadino americano, abitualmente in Italia, e dall'avere, gli altri soci, posizioni assicurative attive presso altre casse previdenziali, dall'assenza di dirigenti e preposti.
Che il ricorrente non abbia mai svolto alcuna attività nell'ambito della compagine sociale e che egli di fatto abbia assunto con riferimento ad essa la sola qualità di socio finanziatore, è emerso nel corso dell'istruttoria. Tutti i testi escussi, infatti, hanno dichiarato che Ray Pt_1 Pt_1 vive stabilmente negli Stati Uniti e risiede in Italia per brevi periodi (circa un mese in estate e autunno e/o inverno); proprio in ragione della sua sporadica presenza in Italia, il 16/03/2021, è stato indicato un altro amministratore con poteri di rappresentanza (cfr. dep. testi Tes_1
, ). Nel corso
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 dell'istruttoria è emerso addirittura che il non parlerebbe neppure la lingua italiana, Pt_1 sicché non sarebbe neppure in grado di entrare nel merito delle attività gestionali e operative dell'azienda, occupandosi anche dei rapporti con i clienti e i fornitori e preoccupandosi di assumere personale : “… Oggettivamente non avrebbe potuto entrare nel merito della Testimone_2 gestione, non parlando neppure la lingua italiana e aveva bisogno di traduttore, che faceva l'altro socio”), di cui si occupa tale il quale, nonostante le attività aziendali siano stagionali, è Testimone_1 assunto tutto l'anno (dep. , , , Testimone_5 Testimone_4 Testimone_2 Testimone_3
e lo stesso . A tale ultimo riguardo, la Suprema Corte ha Testimone_6 Testimone_1 stabilito che il facere che può giustificare una doppia iscrizione deve essere diverso e distinto da quello di amministratore e che, ad esempio, lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientrano tutte nelle competenze dell'amministratore (Cass. civile sez. lav., n.1759 del 27/01/2021).
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va accolto e va dichiarata illegittima l'iscrizione di alla Gestione Autonoma Commercianti, disposta d'ufficio dall' di Parte_1 CP_1
Teramo con comunicazione del 28/09/2022 a decorrere dall'1/02/2021 e, conseguentemente, non dovute le somme richieste a titolo di contributi, sanzioni e accessori.
Le spese seguono la soccombenza dell' resistente e vengono liquidate nella misura di CP_1 cui al dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al le tabelle allegate al DM n. 55/2014 ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- Dichiara illegittima l'iscrizione di alla Gestione Autonoma Commercianti, Parte_1 disposta d'ufficio dall' di Teramo con comunicazione del 28/09/2022 a decorrere CP_1 dall'1/02/2021 e, conseguentemente, non dovute le somme richieste a titolo di contributi, sanzioni e accessori;
- Condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in CP_1 euro 2.700,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Teramo lì 7/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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