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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/09/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica e in persona del G.O.P. avv. Anna Tinivella, all'esito della discussione orale, ha pronunciato all'udienza del 11 settembre 2025, ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5615/2014 avente per oggetto divisione endoesecutiva promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Parte_1
procuratrice di elettivamente domiciliata in Parte_2
Milano, Via San Gregorio n. 49, presso lo studio dell'avv. Davide Piacentini, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione
- attrice –
contro rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Nicotra CP_1
- convenuto -
e eredi di Controparte_2 Persona_1
- convenuti contumaci –
e nei confronti di
1 con socio unico, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, quale avente causa e cessionaria di a mezzo del Controparte_4
procuratore alle liti elettivamente domiciliata in Torino, Via XX CP_5
Settembre n. 58, presso lo studio dell'avv. Teresa Besostri Grimaldi, che la rappresenta e difende per mandato speciale allegato alla comparsa di costituzione
- intervenuta -
MOTIVI IN FATTO E RAGIONI IN DIRITTO
A seguito dell'ordinanza 05.11.2014, emessa dal G.E. del Tribunale di Asti, dott. Marco
Bottallo, nella procedura esecutiva R.G.E. n. 123/2012, il creditore procedente, in allora procedeva alla notifica al comproprietario ed ai Parte_3 CP_1
debitori esecutati, e instaurando il presente Persona_1 Controparte_2
giudizio di divisione endoesecutiva, al fine di procedere allo scioglimento della comunione esistente sugli immobili siti in Carmagnola, località Bossola, Lotti 2 e 3, pignorati entrambi, per la quota di 1/2 di titolarità dei debitori.
Si costituiva in giudizio il comproprietario , mentre rimanevano contumaci i CP_1
convenuti esecutati, e Persona_1 Controparte_2
Interveniva nella procedura quale creditore dei debitori esecutati e Controparte_4
successivamente, quale cessionaria di chiedendo CP_4 Controparte_3
procedersi alla divisione.
Il giudizio veniva poi interrotto con ordinanza in data 03.04.2017 a seguito della comunicazione del decesso di , quindi riassunto nei confronti degli Persona_1
eredi, taluni dei quali rinunciavano all'eredità. Nei confronti del PO , CP_6
individuato quale chiamato all'eredità, veniva esperita actio interrogatoria.
2 Perfezionate le notifiche per la riassunzione del giudizio, esso proseguiva con il conferimento di incarico al CTU per la redazione di perizia estimativa circa il valore dei beni immobili, quindi, disposta la vendita mediante professionista delegato nella persona del Notaio si perveniva alla loro aggiudicazione per il prezzo complessivo di Persona_2
€ 60.000 quanto al lotto 2 ed € 55.500 quanto al lotto 3.
All'udienza del 11.09.2025 il creditore procedente quale procuratrice di Parte_1
cessionaria di a sua volta cessionaria di Pt_2 Controparte_7 Parte_3
il creditore intervenuto cessionaria di ed il Controparte_3 Controparte_4
convenuto non esecutato , precisavano le rispettive conclusioni e la causa CP_1
veniva trattenuta a decisione.
La presente sentenza è dunque volta a definire il giudizio disponendo la ripartizione del ricavato e statuendo in ordine al regime delle spese di lite.
Sulla divisione del ricavato.
Il ricavato della vendita, pari ad € 115.500,00, oltre interessi creditori nel contempo maturati, deve essere ripartito in proporzione alle quote di diritto dei condividenti.
Pertanto, la somma corrispondente alla quota di 1/2 spetta al comproprietario non esecutato, sig. , la restante, corrispondente alla quota di 1/2 di proprietà dei CP_1
debitori esecutati, eredi di e deve essere attribuita Persona_1 Controparte_2
alla procedura esecutiva n. 123/2012 R.G.E. pendente dinanzi a questo Tribunale,
sottoposta al vincolo del pignoramento, per essere distribuita in quella sede tra i creditori aventi diritto.
Sulle spese di lite.
3 Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, occorre derogare al principio generale vigente in materia di divisione ordinaria, secondo cui le spese gravano sulla massa in proporzione delle rispettive quote.
Nel giudizio di divisione c.d. endoesecutiva, infatti, il creditore procedente agisce non in quanto portatore di un interesse comune allo scioglimento della comunione, ma quale soggetto terzo la cui azione è strumentale al soddisfacimento coattivo del proprio credito.
La necessità di instaurare il giudizio divisorio deriva direttamente dall'inadempimento del debitore esecutato, il quale, pertanto, deve essere considerato soccombente nei confronti del creditore procedente in applicazione del principio di causalità.
Ne discende che le spese di lite sostenute dal creditore procedente devono essere poste integralmente a carico dei debitori esecutati, sigg.ri , e per questi a Persona_1
carico degli eredi, e Controparte_2
Tuttavia, poiché l'attività del creditore procedente conduce alla realizzazione della divisione, producendo un risultato utile anche per il comproprietario non esecutato,
quest'ultimo è tenuto a rimborsare, in solido con i debitori, una quota di tali spese,
proporzionale al suo diritto sulla comunione. Pertanto, il sig. deve essere CP_1
condannato, in solido con i debitori esecutati, al pagamento delle spese del creditore procedente, nei limiti della propria quota di 1/2.
Le spese sostenute dal creditore intervenuto devono essere poste a carico esclusivo dei debitori esecutati, poiché la sua partecipazione al giudizio è parimenti strumentale alla tutela del proprio credito e non a un interesse comune alla divisione.
Per la liquidazione dei compensi, occorre fare riferimento al valore della quota in contestazione, pari ad € 57.750 (corrispondente alla quota dei debitori sul ricavato),
rientrante nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 del D.M. 55/2014.
4 In favore del creditore procedente si liquidano pertanto i compensi secondo i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, tenuto conto della non complessità del giudizio, per un totale di € 7.052,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
In favore del creditore intervenuto, tenuto conto della minore attività processuale svolta, si liquidano i compensi secondo i parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, per un totale di € 2.090,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese necessarie alla divisione (quali CTU, spese del delegato alla vendita, compenso
Istituto Vendite Giudiziarie), in quanto sostenute nell'interesse della massa, andranno prelevate in prededuzione dal ricavato della vendita, prima della ripartizione qui disposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara lo scioglimento della comunione esistente tra , da una parte, CP_1
e e dall'altra, sugli immobili oggetto di Persona_1 Controparte_2
causa;
- dispone che il ricavato della vendita, pari ad € 115.500,00, oltre interessi creditori nel contempo maturati, al netto delle spese necessarie alla divisione come già
liquidate (compenso del delegato alla vendita Notaio compenso Persona_2
Istituto Vendite Giudiziarie, compenso del CTU anticipato dal creditore procedente cui andrà rimborsato, spese di estinzione del conto della procedura, tutte da prelevarsi dal conto della procedura), sia così ripartito e versato dal professionista delegato:
1/2 in favore di , CP_1
5 1/2 da attribuirsi alla procedura esecutiva immobiliare n. 123/2012 Tribunale di
Asti, a soddisfacimento dei creditori dei debitori esecutati, sigg.ri
[...]
e ; CP_2 Persona_1
- condanna e eredi di , in solido tra loro, a Controparte_2 Persona_1
rimborsare a in persona del legale rappresentante pro tempore, le Parte_1
spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre € 407,39
per spese esenti, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rimborsare a in persona del legale CP_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, le spese di lite come sopra liquidate, in solido con i debitori esecutati, nei limiti della propria quota di ½;
- condanna e eredi di , in solido tra loro, a Controparte_2 Persona_1
rimborsare a in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, le spese di lite, che liquida in € 2.090,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 10 settembre 2025.
Il GOP
avv. Anna Tinivella
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica e in persona del G.O.P. avv. Anna Tinivella, all'esito della discussione orale, ha pronunciato all'udienza del 11 settembre 2025, ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5615/2014 avente per oggetto divisione endoesecutiva promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Parte_1
procuratrice di elettivamente domiciliata in Parte_2
Milano, Via San Gregorio n. 49, presso lo studio dell'avv. Davide Piacentini, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione
- attrice –
contro rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Nicotra CP_1
- convenuto -
e eredi di Controparte_2 Persona_1
- convenuti contumaci –
e nei confronti di
1 con socio unico, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, quale avente causa e cessionaria di a mezzo del Controparte_4
procuratore alle liti elettivamente domiciliata in Torino, Via XX CP_5
Settembre n. 58, presso lo studio dell'avv. Teresa Besostri Grimaldi, che la rappresenta e difende per mandato speciale allegato alla comparsa di costituzione
- intervenuta -
MOTIVI IN FATTO E RAGIONI IN DIRITTO
A seguito dell'ordinanza 05.11.2014, emessa dal G.E. del Tribunale di Asti, dott. Marco
Bottallo, nella procedura esecutiva R.G.E. n. 123/2012, il creditore procedente, in allora procedeva alla notifica al comproprietario ed ai Parte_3 CP_1
debitori esecutati, e instaurando il presente Persona_1 Controparte_2
giudizio di divisione endoesecutiva, al fine di procedere allo scioglimento della comunione esistente sugli immobili siti in Carmagnola, località Bossola, Lotti 2 e 3, pignorati entrambi, per la quota di 1/2 di titolarità dei debitori.
Si costituiva in giudizio il comproprietario , mentre rimanevano contumaci i CP_1
convenuti esecutati, e Persona_1 Controparte_2
Interveniva nella procedura quale creditore dei debitori esecutati e Controparte_4
successivamente, quale cessionaria di chiedendo CP_4 Controparte_3
procedersi alla divisione.
Il giudizio veniva poi interrotto con ordinanza in data 03.04.2017 a seguito della comunicazione del decesso di , quindi riassunto nei confronti degli Persona_1
eredi, taluni dei quali rinunciavano all'eredità. Nei confronti del PO , CP_6
individuato quale chiamato all'eredità, veniva esperita actio interrogatoria.
2 Perfezionate le notifiche per la riassunzione del giudizio, esso proseguiva con il conferimento di incarico al CTU per la redazione di perizia estimativa circa il valore dei beni immobili, quindi, disposta la vendita mediante professionista delegato nella persona del Notaio si perveniva alla loro aggiudicazione per il prezzo complessivo di Persona_2
€ 60.000 quanto al lotto 2 ed € 55.500 quanto al lotto 3.
All'udienza del 11.09.2025 il creditore procedente quale procuratrice di Parte_1
cessionaria di a sua volta cessionaria di Pt_2 Controparte_7 Parte_3
il creditore intervenuto cessionaria di ed il Controparte_3 Controparte_4
convenuto non esecutato , precisavano le rispettive conclusioni e la causa CP_1
veniva trattenuta a decisione.
La presente sentenza è dunque volta a definire il giudizio disponendo la ripartizione del ricavato e statuendo in ordine al regime delle spese di lite.
Sulla divisione del ricavato.
Il ricavato della vendita, pari ad € 115.500,00, oltre interessi creditori nel contempo maturati, deve essere ripartito in proporzione alle quote di diritto dei condividenti.
Pertanto, la somma corrispondente alla quota di 1/2 spetta al comproprietario non esecutato, sig. , la restante, corrispondente alla quota di 1/2 di proprietà dei CP_1
debitori esecutati, eredi di e deve essere attribuita Persona_1 Controparte_2
alla procedura esecutiva n. 123/2012 R.G.E. pendente dinanzi a questo Tribunale,
sottoposta al vincolo del pignoramento, per essere distribuita in quella sede tra i creditori aventi diritto.
Sulle spese di lite.
3 Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, occorre derogare al principio generale vigente in materia di divisione ordinaria, secondo cui le spese gravano sulla massa in proporzione delle rispettive quote.
Nel giudizio di divisione c.d. endoesecutiva, infatti, il creditore procedente agisce non in quanto portatore di un interesse comune allo scioglimento della comunione, ma quale soggetto terzo la cui azione è strumentale al soddisfacimento coattivo del proprio credito.
La necessità di instaurare il giudizio divisorio deriva direttamente dall'inadempimento del debitore esecutato, il quale, pertanto, deve essere considerato soccombente nei confronti del creditore procedente in applicazione del principio di causalità.
Ne discende che le spese di lite sostenute dal creditore procedente devono essere poste integralmente a carico dei debitori esecutati, sigg.ri , e per questi a Persona_1
carico degli eredi, e Controparte_2
Tuttavia, poiché l'attività del creditore procedente conduce alla realizzazione della divisione, producendo un risultato utile anche per il comproprietario non esecutato,
quest'ultimo è tenuto a rimborsare, in solido con i debitori, una quota di tali spese,
proporzionale al suo diritto sulla comunione. Pertanto, il sig. deve essere CP_1
condannato, in solido con i debitori esecutati, al pagamento delle spese del creditore procedente, nei limiti della propria quota di 1/2.
Le spese sostenute dal creditore intervenuto devono essere poste a carico esclusivo dei debitori esecutati, poiché la sua partecipazione al giudizio è parimenti strumentale alla tutela del proprio credito e non a un interesse comune alla divisione.
Per la liquidazione dei compensi, occorre fare riferimento al valore della quota in contestazione, pari ad € 57.750 (corrispondente alla quota dei debitori sul ricavato),
rientrante nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 del D.M. 55/2014.
4 In favore del creditore procedente si liquidano pertanto i compensi secondo i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, tenuto conto della non complessità del giudizio, per un totale di € 7.052,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
In favore del creditore intervenuto, tenuto conto della minore attività processuale svolta, si liquidano i compensi secondo i parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, per un totale di € 2.090,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese necessarie alla divisione (quali CTU, spese del delegato alla vendita, compenso
Istituto Vendite Giudiziarie), in quanto sostenute nell'interesse della massa, andranno prelevate in prededuzione dal ricavato della vendita, prima della ripartizione qui disposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara lo scioglimento della comunione esistente tra , da una parte, CP_1
e e dall'altra, sugli immobili oggetto di Persona_1 Controparte_2
causa;
- dispone che il ricavato della vendita, pari ad € 115.500,00, oltre interessi creditori nel contempo maturati, al netto delle spese necessarie alla divisione come già
liquidate (compenso del delegato alla vendita Notaio compenso Persona_2
Istituto Vendite Giudiziarie, compenso del CTU anticipato dal creditore procedente cui andrà rimborsato, spese di estinzione del conto della procedura, tutte da prelevarsi dal conto della procedura), sia così ripartito e versato dal professionista delegato:
1/2 in favore di , CP_1
5 1/2 da attribuirsi alla procedura esecutiva immobiliare n. 123/2012 Tribunale di
Asti, a soddisfacimento dei creditori dei debitori esecutati, sigg.ri
[...]
e ; CP_2 Persona_1
- condanna e eredi di , in solido tra loro, a Controparte_2 Persona_1
rimborsare a in persona del legale rappresentante pro tempore, le Parte_1
spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre € 407,39
per spese esenti, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rimborsare a in persona del legale CP_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, le spese di lite come sopra liquidate, in solido con i debitori esecutati, nei limiti della propria quota di ½;
- condanna e eredi di , in solido tra loro, a Controparte_2 Persona_1
rimborsare a in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, le spese di lite, che liquida in € 2.090,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 10 settembre 2025.
Il GOP
avv. Anna Tinivella
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