Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00215/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2025, proposto da
RO NT, rappresentato e difeso dall’avv. Simone Ferrari e dall’avv. Luigi P. Murciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 276/2024 in data 28 marzo 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il dott. TA SO e udito, per il ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 276/2024 in data 28 marzo 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato dichiarato il “… diritto di NT RO di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l’importo di euro 500,00 annui …”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a “… mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che il ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge …”;
che l’interessato assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, egli chiede che si condanni l’Amministrazione alla “… attivazione della c.d. carta del docente in favore dell’odierno ricorrente per gli anni scolastici e gli importi liquidati in detta sentenza e secondo le modalità previste dalla stessa, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione …”, che si nomini “… fin d’ora un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza …” e che, infine, si condanni il Ministero dell’Istruzione e del Merito “… al versamento di una congrua somma di danaro per ogni successiva violazione o inosservanza da parte della stessa, ovvero per il ritardo nell’esecuzione della sentenza …” e quindi a “… corrispondere una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 27 maggio 2025) della Cancelleria del Tribunale di Parma;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, dichiarato dal difensore del ricorrente che nelle more del giudizio è stato versato dall’Amministrazione quanto dovuto, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emergeva la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risultava anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 20 febbraio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ uffgabinetto@postacert.istruzione.it ’;
che, tuttavia, all’udienza camerale del 29 aprile 2026 è emersa la sopraggiunta estinzione della pretesa del ricorrente, e ciò in ragione dell’avvenuto pagamento del dovuto, il che comporta naturalmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella misura indicata in dispositivo), essendosi provveduto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio al versamento di quanto spettante al ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e con rifusione del contributo unificato (nella misura dovuta) spettante direttamente al ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA SO, Presidente, Estensore
Caterina RT, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA SO |
IL SEGRETARIO