CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/07/2023, n. 31539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31539 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31539 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AU ON propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui il 27/5/2021 la Corte di Appello di Firenze ha con- fermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Siena, il 28/11/2016 lo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa in quanto ritenutolo colpevole di sei episodi di spaccio di stupefacente (cocaina ed hashish) commessi in Napoli, Firenze e Casale d'Elsa tra il maggio e il settembre 2011, tutti aventi quale acquirente NO DE. Con la pronuncia di primo grado il giudice senese aveva anche revocato la sospensione condizionale della pena concessa all'odierno ricorrente con la sen- tenza del Tribunale di Napoli del 23/09/2011 divenuta definitiva il 19/10/2012. 2. Il ricorrente propone quattro motivi di ricorso. Con il primo lamenta che i fatti imputatigli non siano stati ritenuti riconducibili al meno grave reato di cui all'articolo 73 co. 5 DPR 309/90 non tenendo conto della precedente sentenza passata in giudicato nei suoi confronti, che, invece, aveva ritenuto il fatto di lieve entità. Si evidenzia, inoltre, che ancorché si sia trattato di plurime cessioni le quantità di stupefacente erano minime. Con un secondo motivo ci si duole dell'affermazione di responsabilità in rela- zione al capo 3) dell'imputazione laddove i giudici del merito hanno ritenuto la sussistenza del concorso di persone nel reato tra AU MA e il fratello nonostante in nessuna conversazione intercettata si senta la voce dell'odierno ri- corrente. Ci si duole che la responsabilità sia stata fatta ricadere dal solo fatto che NO DE ha affermato che egli si riforniva indistintamente dai fratelli Dona- deo. Con un terzo motivo si lamenta la mancata concessione delle circostanze at- tenuanti generiche in relazione alle quali non sarebbero state correttamente valo- rizzate l'incensuratezza del ricorrente, il numero modesto di episodi e la rudimen- tale della condotta. Con un quarto motivo si lamenta omessa motivazione in ordine agli operati aumenti per la continuazione. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 4. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. 2 Gli stessi, che peraltro non specificano i vizi di legittimità denunciati, non si coniugano nemmeno alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indica- zioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto i giudici del gravame del merito di non poter riconoscere l'ipotesi meno grave di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 in relazione al reato di cui al capo 4) dell'imputazione in ragione della quantità e della qualità dello stupefacente (120 grammi di cocaina) unitamente al significativo ruolo rive- stito dall'odierno ricorrente nella complessa vicenda oggetto di cognizione dalle ulteriori e diverse contestazioni a lui ascritte in rubrica, che evidenziano come tutte le forniture si attestassero su quantitativi da 100 a 200 grammi circa di cocaina. La motivazione resa sul punto, pertanto, è perfettamente c:oerente con l'inse- gnamento di Sez. Un. n. 51063 del 27/09/201.8, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono attuali i principi affermati nei pre- cedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668. Quanto alla lamentata errata qualificazione giuridica dei fatti di cui alla con- testazione di cui al capo 4 (cessione di 120 grammi di stupefacente di tipo co- caina), al di là della già ricordata estrema genericità della stessa, la stessa è ma- nifestamente infondata in quanto la decisione impugnata chiarisce infatti il diverso ruolo dell'imputato rispetto a quello del Maragliano. (semplice conducente dell'auto utilizzata per il trasporto della droga). Esaustiva risulta anche la motivazione del provvedimento impugnato in punto di trattamento sanzionatorio, rispetto alla quale, peraltro, come pure di è già detto, il ricorso si palesa privo di specificità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 giugno 2023 Il C insigliere es sore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31539 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AU ON propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui il 27/5/2021 la Corte di Appello di Firenze ha con- fermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Siena, il 28/11/2016 lo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa in quanto ritenutolo colpevole di sei episodi di spaccio di stupefacente (cocaina ed hashish) commessi in Napoli, Firenze e Casale d'Elsa tra il maggio e il settembre 2011, tutti aventi quale acquirente NO DE. Con la pronuncia di primo grado il giudice senese aveva anche revocato la sospensione condizionale della pena concessa all'odierno ricorrente con la sen- tenza del Tribunale di Napoli del 23/09/2011 divenuta definitiva il 19/10/2012. 2. Il ricorrente propone quattro motivi di ricorso. Con il primo lamenta che i fatti imputatigli non siano stati ritenuti riconducibili al meno grave reato di cui all'articolo 73 co. 5 DPR 309/90 non tenendo conto della precedente sentenza passata in giudicato nei suoi confronti, che, invece, aveva ritenuto il fatto di lieve entità. Si evidenzia, inoltre, che ancorché si sia trattato di plurime cessioni le quantità di stupefacente erano minime. Con un secondo motivo ci si duole dell'affermazione di responsabilità in rela- zione al capo 3) dell'imputazione laddove i giudici del merito hanno ritenuto la sussistenza del concorso di persone nel reato tra AU MA e il fratello nonostante in nessuna conversazione intercettata si senta la voce dell'odierno ri- corrente. Ci si duole che la responsabilità sia stata fatta ricadere dal solo fatto che NO DE ha affermato che egli si riforniva indistintamente dai fratelli Dona- deo. Con un terzo motivo si lamenta la mancata concessione delle circostanze at- tenuanti generiche in relazione alle quali non sarebbero state correttamente valo- rizzate l'incensuratezza del ricorrente, il numero modesto di episodi e la rudimen- tale della condotta. Con un quarto motivo si lamenta omessa motivazione in ordine agli operati aumenti per la continuazione. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 4. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. 2 Gli stessi, che peraltro non specificano i vizi di legittimità denunciati, non si coniugano nemmeno alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indica- zioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto i giudici del gravame del merito di non poter riconoscere l'ipotesi meno grave di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 in relazione al reato di cui al capo 4) dell'imputazione in ragione della quantità e della qualità dello stupefacente (120 grammi di cocaina) unitamente al significativo ruolo rive- stito dall'odierno ricorrente nella complessa vicenda oggetto di cognizione dalle ulteriori e diverse contestazioni a lui ascritte in rubrica, che evidenziano come tutte le forniture si attestassero su quantitativi da 100 a 200 grammi circa di cocaina. La motivazione resa sul punto, pertanto, è perfettamente c:oerente con l'inse- gnamento di Sez. Un. n. 51063 del 27/09/201.8, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono attuali i principi affermati nei pre- cedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668. Quanto alla lamentata errata qualificazione giuridica dei fatti di cui alla con- testazione di cui al capo 4 (cessione di 120 grammi di stupefacente di tipo co- caina), al di là della già ricordata estrema genericità della stessa, la stessa è ma- nifestamente infondata in quanto la decisione impugnata chiarisce infatti il diverso ruolo dell'imputato rispetto a quello del Maragliano. (semplice conducente dell'auto utilizzata per il trasporto della droga). Esaustiva risulta anche la motivazione del provvedimento impugnato in punto di trattamento sanzionatorio, rispetto alla quale, peraltro, come pure di è già detto, il ricorso si palesa privo di specificità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 giugno 2023 Il C insigliere es sore Il Presidente