CASS
Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2023, n. 38468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38468 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 38468 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 07/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza emessa il 17 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara che ha condannato EL RI alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, per un quantitativo di 90 grammi. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, elevando tre motivi. Con il primo, deduce violazione di legge, in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto, essendo configurabile la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990. La pronuncia impugnata aveva violato i parametri normativi così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza, in quanto il fatto era di minima offensività, posta la modesta entità ponderale, l'inconsistente numero dei cessionari, il mancato ritrovamento di banconote, di sostanza da taglio e di materiale per il confezionamento. Con la seconda doglianza deduce violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva nonché del giudizio di bilanciamento della contestata recidiva con le attenuanti generiche. La Corte aveva omesso di motivare circa la maggiore proclività a delinquere in relazione ai due precedenti dell'imputata, risalenti nel tempo, poiché inerenti a fatti del 2010 e del 2013, e ciò in contrasto con i principi ormai ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Con il terzo motivo deduce vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod proc pen, in quanto i giudici di merito non avevano fornito risposta alle deduzioni difensive e non avevano applicato le regole della logica per sposare le conclusioni cui erano addivenuti in base agli elementi acquisiti al giudizio. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unitamente alla pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una congrua ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti alla condotta dell'imputata quali il dato ponderale, il principio attivo, il numero di dosi ricavabili, le oggettive modalità dell'azione. Invero, risulta accertato che nell'abitazione dell'imputata erano stati rinvenuti 90 grammi di cocaina con alto grado di purezza, dalla quale erano ricavabili ben 456 dosi medie giornaliere, nonché un bilancino di precisione con tracce di sostanza. La motivazione, che ha escluso la minima offensività del fatto in considerazione dei chiari indici rivelatori della attività di spaccio e del considerevole quantitativo di stupefacente da immettere sul mercato, è quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 1 ()k 5, D P R 3 0 9 / 1 990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 - 01-; Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01. La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione;
Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata;
Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649- 01). Nel caso di specie, il considerevole numero delle dosi da immettere sul mercato è stato correttamente considerato come escludente la configurabilità della ipotesi lieve. Va in proposito altresì ricordato che, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Con il motivo in esame, sovrapponibile alla doglianza proposta in sede di appello, non viene contestata l'applicazione della recidiva, ma il giudizio di bilanciamento operato tra la recidiva e le concesse attenuanti generiche. Non può dunque discutersi circa l'insufficienza o carenza di motivazione relativa alla maggiore proclività a delinquere dell'imputata, trattandosi di profili che attengono specificamente al riconoscimento della 2 Roma, 7 settembre 2023 recidiva contestata, ma non al giudizio di bilanciamento tra circostanze, che soggiace ai noti principi secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01) .Nessuna illogicità si coglie nelle argomentazioni della Corte territoriale, che fa riferimento, al fine di sorreggere il giudizio di equivalenza, alle modalità della condotta e alla personalità dell'imputata la quale, già gravata da precedenti specifici, deteneva con inequivocabile finalità di spaccio un considerevole quantitativo di cocaina da diffondere sul mercato. 3. terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, risolvendosi in affermazioni di principi che non attingono l'apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a formulare doglianze del tutto aspecifiche, senza confrontarsi con il concreto contenuto motivazionale del provvedimento gravato. Deve, allora, rilevarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, (vedi Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980-01, Sez.
6 - n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01). 4. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 38468 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 07/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza emessa il 17 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara che ha condannato EL RI alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, per un quantitativo di 90 grammi. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, elevando tre motivi. Con il primo, deduce violazione di legge, in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto, essendo configurabile la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990. La pronuncia impugnata aveva violato i parametri normativi così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza, in quanto il fatto era di minima offensività, posta la modesta entità ponderale, l'inconsistente numero dei cessionari, il mancato ritrovamento di banconote, di sostanza da taglio e di materiale per il confezionamento. Con la seconda doglianza deduce violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva nonché del giudizio di bilanciamento della contestata recidiva con le attenuanti generiche. La Corte aveva omesso di motivare circa la maggiore proclività a delinquere in relazione ai due precedenti dell'imputata, risalenti nel tempo, poiché inerenti a fatti del 2010 e del 2013, e ciò in contrasto con i principi ormai ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Con il terzo motivo deduce vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod proc pen, in quanto i giudici di merito non avevano fornito risposta alle deduzioni difensive e non avevano applicato le regole della logica per sposare le conclusioni cui erano addivenuti in base agli elementi acquisiti al giudizio. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unitamente alla pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una congrua ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti alla condotta dell'imputata quali il dato ponderale, il principio attivo, il numero di dosi ricavabili, le oggettive modalità dell'azione. Invero, risulta accertato che nell'abitazione dell'imputata erano stati rinvenuti 90 grammi di cocaina con alto grado di purezza, dalla quale erano ricavabili ben 456 dosi medie giornaliere, nonché un bilancino di precisione con tracce di sostanza. La motivazione, che ha escluso la minima offensività del fatto in considerazione dei chiari indici rivelatori della attività di spaccio e del considerevole quantitativo di stupefacente da immettere sul mercato, è quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 1 ()k 5, D P R 3 0 9 / 1 990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 - 01-; Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01. La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione;
Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata;
Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649- 01). Nel caso di specie, il considerevole numero delle dosi da immettere sul mercato è stato correttamente considerato come escludente la configurabilità della ipotesi lieve. Va in proposito altresì ricordato che, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Con il motivo in esame, sovrapponibile alla doglianza proposta in sede di appello, non viene contestata l'applicazione della recidiva, ma il giudizio di bilanciamento operato tra la recidiva e le concesse attenuanti generiche. Non può dunque discutersi circa l'insufficienza o carenza di motivazione relativa alla maggiore proclività a delinquere dell'imputata, trattandosi di profili che attengono specificamente al riconoscimento della 2 Roma, 7 settembre 2023 recidiva contestata, ma non al giudizio di bilanciamento tra circostanze, che soggiace ai noti principi secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01) .Nessuna illogicità si coglie nelle argomentazioni della Corte territoriale, che fa riferimento, al fine di sorreggere il giudizio di equivalenza, alle modalità della condotta e alla personalità dell'imputata la quale, già gravata da precedenti specifici, deteneva con inequivocabile finalità di spaccio un considerevole quantitativo di cocaina da diffondere sul mercato. 3. terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, risolvendosi in affermazioni di principi che non attingono l'apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a formulare doglianze del tutto aspecifiche, senza confrontarsi con il concreto contenuto motivazionale del provvedimento gravato. Deve, allora, rilevarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, (vedi Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980-01, Sez.
6 - n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01). 4. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.