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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/08/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 14/7/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 264 dell'anno 2022
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Valentina Palumbo e C. Fabio Spadavecchia, giusta procura allegata al ricorso;
-opponente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina La Gatta, in virtù di procura generale alle liti;
-opposto -
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 14/7/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/1/2022 il ricorrente si opponeva all'avviso di addebito n. 314
2021 00031636 23 000 emesso dall' – Sede di Andria il 09.11.2021 e notificato in data CP_1
15.12.2021 per la somma di € 5.296,89 a titolo di contributi dovuti per il periodo dal 2/2017 al
12/2019 nella Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali.
Deduceva l'opponente che in data 17/12/2015 aveva costituito con il socio la società Parte_2
avente ad oggetto attività di autoriparazione: meccanica, elettronica, gommista Parte_3
e autocarrozzeria;
che era stato nominato amministratore unico della società; che all'avvio effettivo
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dell'attività, avvenuto in data 13/10/2016, aveva dichiarato all' di non essere tenuto CP_1 all'iscrizione esercenti attività commerciali;
che tanto era avvenuto anche in occasione del trasferimento della sede legale e dell'apertura di una nuova unità locale;
che l' per due volte CP_1 aveva preso atto di ciò; che, nonostante ciò, l' in data 6/12/2019 lo aveva Controparte_2 iscritto d'ufficio nella gestione esercenti attività commerciali;
che aveva presentato ricorso amministrativo avverso detta iscrizione, ma invano;
che infine gli era stato notificato l'avviso di addebito impugnato.
L'opponente argomentava che egli non svolgeva alcuna attività all'interno della società finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, ragione per cui non vi era un obbligo di iscrizione nella contestata gestione.
Costituendosi in giudizio, l' deduceva che sussistevano tutti i presupposti per l'iscrizione del CP_1 nominativo del ricorrente nella gestione commercianti.
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L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della l. n. 662 del 1996 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dalla scrivente
(Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012), “La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti "diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale".
Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta
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commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale. I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto 1990, n.
233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti. L'imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali, al medesimo attribuita in ragione della quota di partecipazione societaria”.
Nel caso in esame l' , in base al principio di ripartizione dell'onere della prova, avrebbe dovuto CP_1 provare la sussistenza del presupposto per l'iscrizione del socio, nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale, ovvero la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità. Tuttavia, non ha assolto l'onere della prova su di sé gravante.
Al riguardo, occorre segnalare che la S.C. ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, «in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui
l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa» (Cass. n.
4440/2017).
Negli stessi termini vedasi, con specifico riferimento a una società di persone, Cass. n. 5210/2017, laddove si afferma che «nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n.
45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza - nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere
l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario» e Cass. n. 3835/2016 («Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato
l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa
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degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore»).
Tornando al caso in esame, alcuna prova è stata fornita dall' circa il carattere di abitualità e CP_1 prevalenza dell'attività del ricorrente all'interno della società di cui è socio amministratore, né vi è un'inversione dell'onere della prova che obblighi il ricorrente a provare quale sia invece la sua attività prevalente ed abituale.
Va detto in ogni caso che dall'istruttoria orale espletata, mediante l'ascolto di ben cinque testimoni di parte ricorrente, è emerso che all'interno della società il non Parte_3 Parte_1 svolgeva alcuna attività operativa, essendosi i clienti della società rivoltisi per l'acquisto delle autovetture o per le riparazioni delle stesse al sig. (prima) e al sig. Persona_1 Per_2
(poi). Dalla documentazione prodotta si evince che il , socio al 50% della
[...] Pt_2 [...]
ha ceduto le sue quote nel 2019 all' e che nel dicembre 2021 i soci e Parte_3 Per_2 Per_2
hanno deciso di sciogliere anticipatamente la società. Parte_1
In definitiva, non avendo l' fornito la prova della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione CP_1 del ricorrente nella Gestione Commercianti nel periodo contestato, l'opposizione deve essere accolta e l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad avviso di addebito proposta con ricorso depositato in data 17/1/2022 da nei confronti dell' , rigettata ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente per il periodo considerato;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali dell'opponente, che liquida in favore CP_1 dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 1.865,00 per compensi, oltre RGS, CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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