TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/10/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 240/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 240 /2025, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Giorio parte ricorrente
contro (c.f. ) nata a [...] il 03 Controparte_1 C.F._2 settembre 1990, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Beer parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i Persona_1 genitori e sarà stabilmente collocato e manterrà la residenza e dimora abituale presso la madre;
2. Le decisioni di maggior interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, verranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
Pag. 1 naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio e avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza;
4. Il sig. compatibilmente con i Parte_1 propri impegni lavorativi, salvo diverso accordo con la sig.ra terrà con sé il figlio un fine settimana CP_1 Per_1 alternato, dal sabato mattina alle ore 9.30 alla domenica sera alle ore 21.30 dopo cena;
oltre due pomeriggi, dall'uscita di scuola alle ore 21.30 dopo cena nella settimana che finisce con il weekend con il padre e due giorni, di cui uno con pernottamento (dal dopo scuola al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola del bambino) nella settimana con il settimana di competenza della madre;
il giorno di Natale si alternerà a quello della Vigilia (il Natale 2024 con la sig.ra e la Vigilia di Natale 2024 con il sig. , il 31 dicembre con un genitore CP_1 Pt_1 ed il 1 gennaio con l'altro; per la Pasqua si alternerà il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta presso ciascun genitore;
per quanto riguarda le vacanze estive, un periodo di due settimane che potrà anche essere consecutivo dal sesto anno in poi di età del figlio, sino al sesto anno invece, partendo da un minimo di 7 giorni consecutivi, andrà prevista una graduale progressività dei giorni consecutivi, prevedendo comunque un totale di due settimane. In tutti i casi il padre provvederà a prelevare e riaccompagnare il figlio presso la residenza della madre. L'esatto periodo delle ferie estive dovrà essere comunicato reciprocamente entro e non oltre il 31 maggio.
5. In ragione delle disponibilità reddituali delle parti, il sig. verserà alla sig.ra a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno cinque Pt_1 CP_1 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore sino al raggiungimento Persona_1 dell'autonomia economica dello stesso, la somma di € 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche, ludiche sportive e mediche non coperte dal SSN e straordinarie, con richiamo al Protocollo vigente presso il Tribunale di Novara.
6. L'assegno unico verrà incassato per l'intero importo dalla sig.ra CP_1
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2025, le parti hanno rappresentato di aver avuto una relazione sentimentale da cui è nato, in data 21/12/2021, ma che, nel mese Persona_1 di novembre 2024 la loro relazione era giunta al termine.
Hanno, quindi, adito il Tribunale per chiedere la regolamentazione dei profili relativi alla filiazione.
All'udienza del 16/9/2025, le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al ricorso introduttivo e insistevano per il suo accoglimento.
Il Giudice, quindi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
Il Collegio ritiene di accogliere la configurazione predisposta dalle parti sia in tema di affido che di diritto di frequentazione paterna considerato che è piena espressione del diritto alla bigenitorialità e dei buoni rapporti intercorrenti tra le parti (come certificato dalla neuropsichiatria e dai servizi sociali).
Anche dal punto di vista economico, va ratificato l'accordo delle parti, non contrario alle norme di legge o ai motivi imperativi di interesse generale.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
***
Pag. 2 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dispone l'affido di ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_1 madre;
2) dispone che le decisioni di maggior interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, verranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e che entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza;
3) prende atto dell'impegno di entrambi i genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
4) dispone che compatibilmente con i propri impegni lavorativi, salvo diverso Parte_1 accordo con la sig.ra , terrà con sé il figlio un fine settimana alternato, dal sabato CP_1 Per_1 mattina alle ore 9.30 alla domenica sera alle ore 21.30 dopo cena;
oltre due pomeriggi, dall'uscita di scuola alle ore 21.30 dopo cena nella settimana che finisce con il weekend con il padre e due giorni, di cui uno con pernottamento (dal dopo scuola al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola del bambino) nella settimana con il settimana di competenza della madre;
il giorno di Natale si alternerà a quello della Vigilia, il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro; per la Pasqua si alternerà il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta presso ciascun genitore;
5) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, un periodo di due settimane che potrà anche essere consecutivo dal sesto anno in poi di età del figlio, sino al sesto anno invece, partendo da un minimo di 7 giorni consecutivi, andrà prevista una graduale progressività dei giorni consecutivi, prevedendo comunque un totale di due settimane. In tutti i casi il padre provvederà a prelevare e riaccompagnare il figlio presso la residenza della madre. L'esatto periodo delle ferie estive dovrà essere comunicato reciprocamente entro e non oltre il 31 maggio;
6) pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento di Parte_1 Persona_1 versando, a mezzo di bonifico bancario alla madre entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche, ludiche sportive e mediche non coperte dal SSN e straordinarie, con richiamo al Protocollo vigente presso il Tribunale di Torino, applicato dal Tribunale di Novara.
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) spese compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara, in data 18/9/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Pag. 3 Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 240 /2025, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Giorio parte ricorrente
contro (c.f. ) nata a [...] il 03 Controparte_1 C.F._2 settembre 1990, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Beer parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i Persona_1 genitori e sarà stabilmente collocato e manterrà la residenza e dimora abituale presso la madre;
2. Le decisioni di maggior interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, verranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
Pag. 1 naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio e avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza;
4. Il sig. compatibilmente con i Parte_1 propri impegni lavorativi, salvo diverso accordo con la sig.ra terrà con sé il figlio un fine settimana CP_1 Per_1 alternato, dal sabato mattina alle ore 9.30 alla domenica sera alle ore 21.30 dopo cena;
oltre due pomeriggi, dall'uscita di scuola alle ore 21.30 dopo cena nella settimana che finisce con il weekend con il padre e due giorni, di cui uno con pernottamento (dal dopo scuola al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola del bambino) nella settimana con il settimana di competenza della madre;
il giorno di Natale si alternerà a quello della Vigilia (il Natale 2024 con la sig.ra e la Vigilia di Natale 2024 con il sig. , il 31 dicembre con un genitore CP_1 Pt_1 ed il 1 gennaio con l'altro; per la Pasqua si alternerà il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta presso ciascun genitore;
per quanto riguarda le vacanze estive, un periodo di due settimane che potrà anche essere consecutivo dal sesto anno in poi di età del figlio, sino al sesto anno invece, partendo da un minimo di 7 giorni consecutivi, andrà prevista una graduale progressività dei giorni consecutivi, prevedendo comunque un totale di due settimane. In tutti i casi il padre provvederà a prelevare e riaccompagnare il figlio presso la residenza della madre. L'esatto periodo delle ferie estive dovrà essere comunicato reciprocamente entro e non oltre il 31 maggio.
5. In ragione delle disponibilità reddituali delle parti, il sig. verserà alla sig.ra a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno cinque Pt_1 CP_1 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore sino al raggiungimento Persona_1 dell'autonomia economica dello stesso, la somma di € 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche, ludiche sportive e mediche non coperte dal SSN e straordinarie, con richiamo al Protocollo vigente presso il Tribunale di Novara.
6. L'assegno unico verrà incassato per l'intero importo dalla sig.ra CP_1
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2025, le parti hanno rappresentato di aver avuto una relazione sentimentale da cui è nato, in data 21/12/2021, ma che, nel mese Persona_1 di novembre 2024 la loro relazione era giunta al termine.
Hanno, quindi, adito il Tribunale per chiedere la regolamentazione dei profili relativi alla filiazione.
All'udienza del 16/9/2025, le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al ricorso introduttivo e insistevano per il suo accoglimento.
Il Giudice, quindi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
Il Collegio ritiene di accogliere la configurazione predisposta dalle parti sia in tema di affido che di diritto di frequentazione paterna considerato che è piena espressione del diritto alla bigenitorialità e dei buoni rapporti intercorrenti tra le parti (come certificato dalla neuropsichiatria e dai servizi sociali).
Anche dal punto di vista economico, va ratificato l'accordo delle parti, non contrario alle norme di legge o ai motivi imperativi di interesse generale.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
***
Pag. 2 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dispone l'affido di ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_1 madre;
2) dispone che le decisioni di maggior interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, verranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e che entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza;
3) prende atto dell'impegno di entrambi i genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
4) dispone che compatibilmente con i propri impegni lavorativi, salvo diverso Parte_1 accordo con la sig.ra , terrà con sé il figlio un fine settimana alternato, dal sabato CP_1 Per_1 mattina alle ore 9.30 alla domenica sera alle ore 21.30 dopo cena;
oltre due pomeriggi, dall'uscita di scuola alle ore 21.30 dopo cena nella settimana che finisce con il weekend con il padre e due giorni, di cui uno con pernottamento (dal dopo scuola al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola del bambino) nella settimana con il settimana di competenza della madre;
il giorno di Natale si alternerà a quello della Vigilia, il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro; per la Pasqua si alternerà il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta presso ciascun genitore;
5) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, un periodo di due settimane che potrà anche essere consecutivo dal sesto anno in poi di età del figlio, sino al sesto anno invece, partendo da un minimo di 7 giorni consecutivi, andrà prevista una graduale progressività dei giorni consecutivi, prevedendo comunque un totale di due settimane. In tutti i casi il padre provvederà a prelevare e riaccompagnare il figlio presso la residenza della madre. L'esatto periodo delle ferie estive dovrà essere comunicato reciprocamente entro e non oltre il 31 maggio;
6) pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento di Parte_1 Persona_1 versando, a mezzo di bonifico bancario alla madre entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche, ludiche sportive e mediche non coperte dal SSN e straordinarie, con richiamo al Protocollo vigente presso il Tribunale di Torino, applicato dal Tribunale di Novara.
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) spese compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara, in data 18/9/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Pag. 3 Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 4