CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 11/02/2026, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2049/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6401/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK50EM101986 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 8014/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK50EM101995/2024 IRES-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 8017/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK50EM101998/2024 IRES-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 8018/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK50EM101999 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12156/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: − annullare integralmente gli avvisi di accertamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Controlli in materia di IRES per l'anno d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021; − in subordine, annullare integralmente la sanzione irrogata con i predetti avvisi di accertamento;
− in via ulteriormente subordinata, annullare almeno parzialmente le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento;
− con ogni consequenziale declaratoria del caso e di legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari. Resistente: - rigettare i ricorsi introduttivi, confermando la legittimità e la fondatezza della pretesa fiscale azionata;
- condannare parte avversa alla rifusione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 – Ricorrente_2 S.r.l., con sede legale in Roma (RM), al Indirizzo_1 n.
15 in persona del consigliere e rappresentante pro tempore, dott. Rappresentante_1, e la società Ricorrente_3
S.r.l., con sede legale in Roma (RM), al Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Rappresentante_2, con ricorso iscritto al rgn. hanno impugnato l'AVVISO DI
ACCERTAMENTO n° TK50EM101986 - IRES-ALTRO 2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Roma – Ufficio Controlli e notificato in data 27 dicembre 2024, in materia di IRES per l'anno d'imposta 2018.
L'avviso di accertamento impugnato riprende a tassazione gli interessi attivi ritenuti dall'ufficio non contabilizzati da parte della Hill's Italia per un importo euro 579.194,00, con maggiore Ires di euro 139.007,00 oltre interessi ed irroga la sanzione di infedele dichiarazione.
Analoghi separati avvisi di accertamento sono stati impugnati e i relativi giudizi pendono innanzi a questa
Corte fissati per la trattazione all'udienza odierna e precisamente:
-RGN 8014_2025: avviso di accertamento n. TK50EM101995/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Controlli e notificato in data 4 febbraio 2025, in materia di IRES per l'anno d'imposta 2019;
-RGN 8017/2025: avviso di accertamento n. TK50EM101998/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Controlli e notificato in data 4 febbraio 2025, in materia di IRES per l'anno d'imposta 2020 (cfr. doc. 2 allegato al rispettivo ricorso introduttivo);
-RGN 8018/2025: avviso di accertamento n. TK50EM101999/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Controlli e notificato in data 4 febbraio 2025, in materia di IRES per l'anno d'imposta 2021.
La vicenda trae origine dalla verifica fiscale iniziata in data 24 marzo 2022 conclusa con il Processo Verbale di Constatazione (“PVC”) del 31 maggio 2022 per l'anno d'imposta 2017. Nel dettaglio, le attività di verifica si concentravano sul rapporto di “Cash pooling” sorto tra le società del gruppo Ricorrente_1, ivi inclusa Società_1, la capogruppo irlandese Società_1 in qualità di “Pooler”
e TI in qualità di “Agent”, al fine di accertare la conformità dei tassi di interesse concordati dalle parti rispetto al principio di libera concorrenza dell'arm's length, ai fini della normativa sui prezzi di trasferimento
(“transfer pricing”) di cui all'art. 110, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”).
I verificatori riqualificavano il "Cash pooling" alla stregua di un finanziamento erogato da Hill's Italia in favore della controllante irlandese Società_1, per l'effetto contestavano il tasso di interesse applicato dalla Società ricorrente, addebitando la mancata contabilizzazione di interessi attivi in capo alla Hill's Italia per un importo pari ad euro 627.396,55, accertando una maggiore IRES pari ad euro
150.575,00 oltre interessi irrogando la sanzione di infedele dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per un importo pari ad euro 135.517,50, non ritenendo applicabile al caso di specie la c.d. penalty protection in materia di transfer pricing di cui all'art. 1, comma 6, del medesimo D.
Lgs. n. 471/1997.
Il controllo fiscale ha avuto ad oggetto il rapporto di cash pooling che la Ricorrente_3 s.r.l. ha in essere con la consociata Società_1, soggetto di diritto europeo.
Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate, in sede di controlli fiscali e di successiva emissione dell'atto impositivo, ha inteso verificare la conformità del predetto rapporto con la normativa in materia di transfer pricing, art. 110, comma 7, del Tuir con riferimento alla misura del tasso d'interesse applicato in relazione all'operazione di "cash pooling" intervenuta tra le parti (Ricorrente_3 e Ricorrente_1) e se sia compatibile con la disciplina in materia di prezzi di trasferimento, ossia se sia conforme al principio di libera concorrenza dell'arm's leght.
-A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
1. erronea riqualificazione del "Cash pooling" in un contratto di finanziamento e conseguente correttezza del tasso di interesse applicato. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR
2. difetto di prova. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546
3. In via subordinata: sulla nullità delle sanzioni irrogate per evidente sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472, dell'art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
A supporto del ricorso ha depositato: avviso di accertamento n. TK50EM100701/2023 per l'anno d'imposta
2017; 4. sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. XX, 19 novembre 2024, n.
15121; 5. invito n. I00533/2024; 6. nota esplicativa prodotta in sede di verifica;
7. schema d'atto n.
TK5T210000391/2024; 8. istanza per l'instaurazione del procedimento di accertamento con adesione;
9. invito n. TK5I1M100838/2024; 10. Multitarget Balancing Agreement del 16 novembre 2004; 11. Accession
Agreement del 19 ottobre 2012 12. mastrini;
13. Global Interest Reallocation Report;
14. Interest Reallocation
Supplemental Agreement del 30 gennaio 2013; 15. Interest Statement Report.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra indicate.
B) Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate Direzione provinciale 2 di ROMA che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione.
Per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 546/1992, ha chiesto la riunione del giudizio R.G.R. 6401/2025 – sez. 18 – avverso l'avviso di accertamento TK50EM101986/2024 per l'anno di imposta 2018 con i seguenti giudizi fissati per la stessa data odierna davanti a questa Sezione:
- R.G.R. 6401/2025 – sez. 18 – avv. avv. TK50EM101986/2024 (a.i. 2018);
- R.G.R. 8014/2025 – sez. 16 – avv. avv. TK50EM101995/2024 (a.i. 2019);
- R.G.R. 8017/2025 – sez. 36 – avv. avv. TK50EM101998/2024 (a.i. 2020);
- R.G.R. 8018/2025 – sez. 15 – avv. avv. TK50EM101999/2024 (a.i. 2021).
L'Ufficio ha eccepito che il presente contenzioso è volto ad appurare se il tasso d'interesse applicato in relazione all'operazione di "cash pooling" intervenuta tra le parti (Ricorrente_3 e Ricorrente_1) sia compatibile con la disciplina in materia di prezzi di trasferimento, ossia se sia conforme al principio di libera concorrenza alla disciplina del c.d. transfer pricing, ai sensi dell'art.110, comma 7, del TUIR ai fini della rideterminazione della liquidità della contribuente e l'applicazione di interessi attivi e passivi al “tasso normale”.
A supporto delle controdeduzioni ha depositato COPIA PVC A.I. 2017 e LINEE GUIDA OCSE.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
C) All'udienza pubblica del giorno 27.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_3 S.r.l. opera nel campo della distribuzione di alimenti secchi ed umidi per animali ed è parte del Ricorrente_1.
Il collegio riunito per la trattazione, letti gli atti ed i motivi di ricorso, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
-) Preliminarmente, ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, vengono riuniti al presente ricorso più antico nel ruolo, R.G.R. 6401/2025 avverso l'avviso di accertamento
TK50EM101986/2024 per l'anno di imposta 2018, i seguenti giudizi fissati per la trattazione davanti a questa
Corte: i seguenti giudizi pendenti davanti a questa Corte:
- R.G.R. 8014/2025 avverso l'avviso di accertamento TK50EM101995/2024 relativo all'anno di imposta a2019;
- R.G.R. 8017/2025 avverso l'avviso di accertamento TK50EM101998/2024 relativo all'anno di imposta
2020) e
- R.G.R. 8018/2025 avverso l'avviso di accertamento TK50EM101999/2024 per l'anno di imposta 2021.
Detti giudizi vertono sulle medesime contestazioni già mosse dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale
2 di Roma con separato avviso di accertamento nei confronti della Società con riferimento all'anno di imposta
2017,
Si legge nella motivazione dell'atto impugnato: “…da un riscontro fattuale del conto corrente nell'arco temporale preso a riferimento ossia dal 2017 al 2021, l'Ufficio ha appurato che il rapporto di cash pooling ha funzionato in parte per operazioni di tesoreria a breve termine ed in parte per operazioni di finanziamento a lungo termine. In particolare, si è riscontrato la presenza di una base solida non inferiore ad € 19.127.943,59 sotto il quale il conto corrente non è mai sceso. La distinzione è ancor più significativa se si osserva l'incremento annuale prodottosi dal 01/01/2017 da 19.013.936,85 milioni di euro ad oltre 25 milioni di euro del 2021 a testimonianza che l'operazione Intercompany rappresenta nella sostanza un'operazione di finanziamento. … La differenza tra le somme stabilmente messe a disposizione ed i prelievi rappresenta esattamente l'importo che l'Ufficio ritiene essere un finanziamento non adeguatamente remunerato ed è pari all'importo di € 19.127.943,59, ossia all'importo minimo individuato nell'arco temporale di riferimento 2017-2021… L'Ufficio ritiene di considerare quale quota del finanziamento il valore minimo raggiunto dai depositi, e di considerare tutte le altre fluttuazioni, positive o negative, estranee al finanziamento. Sulla base di quanto sopra, si contesta non tanto l'esistenza del contratto di cash pooling quanto piuttosto si mette in evidenza la presenza di due operazioni. La prima preponderante di finanziamento, la seconda residuale di cash pooling (tesoreria)”. L'Ufficio ha in sostanza riqualificato il deposito “cash pooling” in operazione finanziamento a lungo termine e ritenuto di dover applicare al caso di specie il tasso del 3,028%, quale tasso maggiormente idoneo e remunerativo, rispetto al tasso di interesse percepito.
Le argomentazioni esposte dall'Ufficio che richiamano il combinato disposto degli articoli 110, settimo comma,
e 9, terzo comma, del Testo unico (nei quali viene previsto che il prezzo in cui avvengono le transazioni commerciali tra imprese residenti in [...]diversi, tra di loro legate da rapporti di controllo o di collegamento, deve essere valutato al “valore normale”) non possono essere condivise.
Il "cash pooling" è istituto riconducibile alla figura del deposito irregolare in cui la società depositante ha il potere di richiamare in ogni tempo il denaro depositato e di prorogare insindacabilmente il contratto stesso;
le somme depositate, sebbene utilizzabili dall'accipiens, devono essere rese in ogni tempo disponibili ed è prevista la maturazione di interessi come si rileva dalla documentazione depositata dalla Società. Si tratta, dunque, non già di un finanziamento, ma di un rapporto finalizzato a soddisfare l'interesse del depositante alla custodia di determinate somme. Al riguardo il Collegio condivide le argomentazioni e richiama la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 15121/2024, pronunciata in data 19 novembre 2024, depositata il successivo 9 dicembre 2024, che ha accolto l'analogo ricorso riferito all'anno di imposta 2017.
Vi si legge: “Il contratto di conto corrente (non bancario) cui risulta assimilabile il cash pooling nella forma dello Zero Balance è disciplinato nell'art. 1823 c.c. che lo definisce come “il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto”. Nel contratto di Cash pooling, ciascuna consociata può decidere di recedere dal contratto in qualsivoglia momento (cfr. clausola 2.3 del Multitarget Agreement) e in quel momento richiedere il rimborso dei crediti eventualmente maturati lungo il corso del Cash pooling. Inoltre, mentre nel contratto di finanziamento viene di fatto immobilizzata una somma di denaro e messa a disposizione del mutuatario fino ad un termine prestabilito nel contratto, nel cash pooling non vi è tale immobilizzazione dal momento che vi sono continue rimesse reciproche tale per cui i saldi attivi vengono trasferiti e quelli passivi vengono coperti. Nel finanziamento la sua remunerazione segue criteri e variabili (rischio di mercato, rischio controparte, etc) del tutto diversi dalle logiche delle remunerazioni nel cash pooling;
il cash pooling assicura flessibilità finanziaria e il finanziamento invece un impiego rischioso del capitale disponibile;
il mutuatario in un finanziamento ha un aggravio di oneri finanziari e invece il cash pooling ottimizza e riduce gli oneri finanziari del gruppo. Inoltre il tasso di remunerazione applicato va visto non in relazione ai tassi passivi ma alla redditività del denaro che in quel periodo storico era pressoché zero se non addirittura negativa. Pertanto il cash pooling realizza essenzialmente una funzione finanziaria, di ottimizzazione della gestione delle risorse finanziarie del gruppo, di realizzazione di economia di scala, di migliore coordinamento e direzione a livello centralizzato delle strategie finanziarie, di più efficace e flessibile organizzazione e contenimento di costi;
con la conseguenza che, anche tenuto conto della sua causa e della ratio sottostante, non può essere assimilato a un mutuo”.
In buona sostanza il Collegio ritiene che l'astratta possibilità ipotizzata dall'Ufficio per la società Ricorrente di rivolgersi al sistema creditizio bancario e finanziario globale e di non ricorrere al contratto di cash pooling, in ragione della minore remuneratività di tale contratto, non porta a ravvisare “operazioni” che violino la libera concorrenza e a configurare operazioni di tranfer pricing secondo l'art. 110 comma 7, del TUIR. La giurisprudenza di legittimità sul transfer pricing perviene infatti alla conclusione che “la ratio della disciplina di cui all'art. 110, comma 7, TUIR, va individuata nel principio di libera concorrenza” - cfr. Cass. 7 novembre 2018, n. 28335; Cass.16 novembre 2018, n. 29529 – ed esclude la qualificazione della stessa come norma antielusiva, come enunciato nell'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE.
La Suprema Corte ha specificato che, sebbene “in linea generale non si può escludere che considerazioni di strategia complessiva inducano le imprese a compiere operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di altri benefici” … “è necessario che le varie operazioni rispondano a criteri di logica economica,
i quali, a loro volta, devono essere funzionali a meccanismi di mercato in regime di libera concorrenza, non distorsivi di tale regime” (cfr. sentenza 6 settembre 2017, n. 20805 che richiama e in senso conforme, Cassazione 18 settembre 2015, n. 18392 e Cassazione 24 luglio 2013, n. 17955).
Al riguardo si rileva che si tratta di fattispecie diverse.
Nella questione esaminata emerge come la CAUSA del contratto sia ravvisabile prevalentemente nella gestione della tesoreria di gruppo e che la Società ricorrente abbia dimostrato, attraverso i richiami alle operazioni strategiche di crescita e di sviluppo a livello globale, come l'utilizzo dello strumento del cash pooling abbia permesso, non già di concedere finanziamenti a breve e a lungo termine che avrebbero potuto essere maggiormente remunerati, bensì di salvaguardare la liquidità monetaria via via disponibile a tutela della solidità patrimoniale e del monitoraggio effettivo del rischio di impresa, senza provocare effetti distorsivi della libera concorrenza del mercato.
Il Collegio ritiene in buona sostanza che non possa essere riconosciuto all'accordo di cash pooling né dal punto di vista formale né dal punto di vista sostanziale la natura di “operazione di finanziamento” e che non sia giustificata la rideterminazione di interessi attivi in capo alla società nell'ambito del cash pooling di tipo zero balance attraverso l'automatica applicazione di percentuali di tassi sui finanziamenti ritenuti al "valore normale", nonostante la diversa natura giuridica del “deposito irregolare/cash pooling".
Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, e pertanto il ricorso del contribuente alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi riuniti sono meritevoli di accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Quanto alle spese di lite, l'esito della lite e l'obiettiva complessità della stessa giustificano per gravi motivi la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in epigrafe, così provvede: -riunisce i ricorsi iscritti ai numeri Rgn. 8014/2025, Rgn 8017/2025 e Rgn
8018/2025 al ricorso iscritto al numero Rgn. 6401/2025 vertenti tra le medesime parti;
-accoglie i ricorsi e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 27.11.2025
Il Relatore (Margherita Mantini)
IL PRESIDENTE (Maria Laura Petrongari)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6401/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK50EM101986 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 8014/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK50EM101995/2024 IRES-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 8017/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK50EM101998/2024 IRES-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 8018/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK50EM101999 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12156/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: − annullare integralmente gli avvisi di accertamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Controlli in materia di IRES per l'anno d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021; − in subordine, annullare integralmente la sanzione irrogata con i predetti avvisi di accertamento;
− in via ulteriormente subordinata, annullare almeno parzialmente le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento;
− con ogni consequenziale declaratoria del caso e di legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari. Resistente: - rigettare i ricorsi introduttivi, confermando la legittimità e la fondatezza della pretesa fiscale azionata;
- condannare parte avversa alla rifusione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 – Ricorrente_2 S.r.l., con sede legale in Roma (RM), al Indirizzo_1 n.
15 in persona del consigliere e rappresentante pro tempore, dott. Rappresentante_1, e la società Ricorrente_3
S.r.l., con sede legale in Roma (RM), al Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Rappresentante_2, con ricorso iscritto al rgn. hanno impugnato l'AVVISO DI
ACCERTAMENTO n° TK50EM101986 - IRES-ALTRO 2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Roma – Ufficio Controlli e notificato in data 27 dicembre 2024, in materia di IRES per l'anno d'imposta 2018.
L'avviso di accertamento impugnato riprende a tassazione gli interessi attivi ritenuti dall'ufficio non contabilizzati da parte della Hill's Italia per un importo euro 579.194,00, con maggiore Ires di euro 139.007,00 oltre interessi ed irroga la sanzione di infedele dichiarazione.
Analoghi separati avvisi di accertamento sono stati impugnati e i relativi giudizi pendono innanzi a questa
Corte fissati per la trattazione all'udienza odierna e precisamente:
-RGN 8014_2025: avviso di accertamento n. TK50EM101995/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Controlli e notificato in data 4 febbraio 2025, in materia di IRES per l'anno d'imposta 2019;
-RGN 8017/2025: avviso di accertamento n. TK50EM101998/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Controlli e notificato in data 4 febbraio 2025, in materia di IRES per l'anno d'imposta 2020 (cfr. doc. 2 allegato al rispettivo ricorso introduttivo);
-RGN 8018/2025: avviso di accertamento n. TK50EM101999/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Controlli e notificato in data 4 febbraio 2025, in materia di IRES per l'anno d'imposta 2021.
La vicenda trae origine dalla verifica fiscale iniziata in data 24 marzo 2022 conclusa con il Processo Verbale di Constatazione (“PVC”) del 31 maggio 2022 per l'anno d'imposta 2017. Nel dettaglio, le attività di verifica si concentravano sul rapporto di “Cash pooling” sorto tra le società del gruppo Ricorrente_1, ivi inclusa Società_1, la capogruppo irlandese Società_1 in qualità di “Pooler”
e TI in qualità di “Agent”, al fine di accertare la conformità dei tassi di interesse concordati dalle parti rispetto al principio di libera concorrenza dell'arm's length, ai fini della normativa sui prezzi di trasferimento
(“transfer pricing”) di cui all'art. 110, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”).
I verificatori riqualificavano il "Cash pooling" alla stregua di un finanziamento erogato da Hill's Italia in favore della controllante irlandese Società_1, per l'effetto contestavano il tasso di interesse applicato dalla Società ricorrente, addebitando la mancata contabilizzazione di interessi attivi in capo alla Hill's Italia per un importo pari ad euro 627.396,55, accertando una maggiore IRES pari ad euro
150.575,00 oltre interessi irrogando la sanzione di infedele dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per un importo pari ad euro 135.517,50, non ritenendo applicabile al caso di specie la c.d. penalty protection in materia di transfer pricing di cui all'art. 1, comma 6, del medesimo D.
Lgs. n. 471/1997.
Il controllo fiscale ha avuto ad oggetto il rapporto di cash pooling che la Ricorrente_3 s.r.l. ha in essere con la consociata Società_1, soggetto di diritto europeo.
Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate, in sede di controlli fiscali e di successiva emissione dell'atto impositivo, ha inteso verificare la conformità del predetto rapporto con la normativa in materia di transfer pricing, art. 110, comma 7, del Tuir con riferimento alla misura del tasso d'interesse applicato in relazione all'operazione di "cash pooling" intervenuta tra le parti (Ricorrente_3 e Ricorrente_1) e se sia compatibile con la disciplina in materia di prezzi di trasferimento, ossia se sia conforme al principio di libera concorrenza dell'arm's leght.
-A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
1. erronea riqualificazione del "Cash pooling" in un contratto di finanziamento e conseguente correttezza del tasso di interesse applicato. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR
2. difetto di prova. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546
3. In via subordinata: sulla nullità delle sanzioni irrogate per evidente sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472, dell'art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
A supporto del ricorso ha depositato: avviso di accertamento n. TK50EM100701/2023 per l'anno d'imposta
2017; 4. sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. XX, 19 novembre 2024, n.
15121; 5. invito n. I00533/2024; 6. nota esplicativa prodotta in sede di verifica;
7. schema d'atto n.
TK5T210000391/2024; 8. istanza per l'instaurazione del procedimento di accertamento con adesione;
9. invito n. TK5I1M100838/2024; 10. Multitarget Balancing Agreement del 16 novembre 2004; 11. Accession
Agreement del 19 ottobre 2012 12. mastrini;
13. Global Interest Reallocation Report;
14. Interest Reallocation
Supplemental Agreement del 30 gennaio 2013; 15. Interest Statement Report.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra indicate.
B) Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate Direzione provinciale 2 di ROMA che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione.
Per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 546/1992, ha chiesto la riunione del giudizio R.G.R. 6401/2025 – sez. 18 – avverso l'avviso di accertamento TK50EM101986/2024 per l'anno di imposta 2018 con i seguenti giudizi fissati per la stessa data odierna davanti a questa Sezione:
- R.G.R. 6401/2025 – sez. 18 – avv. avv. TK50EM101986/2024 (a.i. 2018);
- R.G.R. 8014/2025 – sez. 16 – avv. avv. TK50EM101995/2024 (a.i. 2019);
- R.G.R. 8017/2025 – sez. 36 – avv. avv. TK50EM101998/2024 (a.i. 2020);
- R.G.R. 8018/2025 – sez. 15 – avv. avv. TK50EM101999/2024 (a.i. 2021).
L'Ufficio ha eccepito che il presente contenzioso è volto ad appurare se il tasso d'interesse applicato in relazione all'operazione di "cash pooling" intervenuta tra le parti (Ricorrente_3 e Ricorrente_1) sia compatibile con la disciplina in materia di prezzi di trasferimento, ossia se sia conforme al principio di libera concorrenza alla disciplina del c.d. transfer pricing, ai sensi dell'art.110, comma 7, del TUIR ai fini della rideterminazione della liquidità della contribuente e l'applicazione di interessi attivi e passivi al “tasso normale”.
A supporto delle controdeduzioni ha depositato COPIA PVC A.I. 2017 e LINEE GUIDA OCSE.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
C) All'udienza pubblica del giorno 27.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_3 S.r.l. opera nel campo della distribuzione di alimenti secchi ed umidi per animali ed è parte del Ricorrente_1.
Il collegio riunito per la trattazione, letti gli atti ed i motivi di ricorso, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
-) Preliminarmente, ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, vengono riuniti al presente ricorso più antico nel ruolo, R.G.R. 6401/2025 avverso l'avviso di accertamento
TK50EM101986/2024 per l'anno di imposta 2018, i seguenti giudizi fissati per la trattazione davanti a questa
Corte: i seguenti giudizi pendenti davanti a questa Corte:
- R.G.R. 8014/2025 avverso l'avviso di accertamento TK50EM101995/2024 relativo all'anno di imposta a2019;
- R.G.R. 8017/2025 avverso l'avviso di accertamento TK50EM101998/2024 relativo all'anno di imposta
2020) e
- R.G.R. 8018/2025 avverso l'avviso di accertamento TK50EM101999/2024 per l'anno di imposta 2021.
Detti giudizi vertono sulle medesime contestazioni già mosse dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale
2 di Roma con separato avviso di accertamento nei confronti della Società con riferimento all'anno di imposta
2017,
Si legge nella motivazione dell'atto impugnato: “…da un riscontro fattuale del conto corrente nell'arco temporale preso a riferimento ossia dal 2017 al 2021, l'Ufficio ha appurato che il rapporto di cash pooling ha funzionato in parte per operazioni di tesoreria a breve termine ed in parte per operazioni di finanziamento a lungo termine. In particolare, si è riscontrato la presenza di una base solida non inferiore ad € 19.127.943,59 sotto il quale il conto corrente non è mai sceso. La distinzione è ancor più significativa se si osserva l'incremento annuale prodottosi dal 01/01/2017 da 19.013.936,85 milioni di euro ad oltre 25 milioni di euro del 2021 a testimonianza che l'operazione Intercompany rappresenta nella sostanza un'operazione di finanziamento. … La differenza tra le somme stabilmente messe a disposizione ed i prelievi rappresenta esattamente l'importo che l'Ufficio ritiene essere un finanziamento non adeguatamente remunerato ed è pari all'importo di € 19.127.943,59, ossia all'importo minimo individuato nell'arco temporale di riferimento 2017-2021… L'Ufficio ritiene di considerare quale quota del finanziamento il valore minimo raggiunto dai depositi, e di considerare tutte le altre fluttuazioni, positive o negative, estranee al finanziamento. Sulla base di quanto sopra, si contesta non tanto l'esistenza del contratto di cash pooling quanto piuttosto si mette in evidenza la presenza di due operazioni. La prima preponderante di finanziamento, la seconda residuale di cash pooling (tesoreria)”. L'Ufficio ha in sostanza riqualificato il deposito “cash pooling” in operazione finanziamento a lungo termine e ritenuto di dover applicare al caso di specie il tasso del 3,028%, quale tasso maggiormente idoneo e remunerativo, rispetto al tasso di interesse percepito.
Le argomentazioni esposte dall'Ufficio che richiamano il combinato disposto degli articoli 110, settimo comma,
e 9, terzo comma, del Testo unico (nei quali viene previsto che il prezzo in cui avvengono le transazioni commerciali tra imprese residenti in [...]diversi, tra di loro legate da rapporti di controllo o di collegamento, deve essere valutato al “valore normale”) non possono essere condivise.
Il "cash pooling" è istituto riconducibile alla figura del deposito irregolare in cui la società depositante ha il potere di richiamare in ogni tempo il denaro depositato e di prorogare insindacabilmente il contratto stesso;
le somme depositate, sebbene utilizzabili dall'accipiens, devono essere rese in ogni tempo disponibili ed è prevista la maturazione di interessi come si rileva dalla documentazione depositata dalla Società. Si tratta, dunque, non già di un finanziamento, ma di un rapporto finalizzato a soddisfare l'interesse del depositante alla custodia di determinate somme. Al riguardo il Collegio condivide le argomentazioni e richiama la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 15121/2024, pronunciata in data 19 novembre 2024, depositata il successivo 9 dicembre 2024, che ha accolto l'analogo ricorso riferito all'anno di imposta 2017.
Vi si legge: “Il contratto di conto corrente (non bancario) cui risulta assimilabile il cash pooling nella forma dello Zero Balance è disciplinato nell'art. 1823 c.c. che lo definisce come “il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto”. Nel contratto di Cash pooling, ciascuna consociata può decidere di recedere dal contratto in qualsivoglia momento (cfr. clausola 2.3 del Multitarget Agreement) e in quel momento richiedere il rimborso dei crediti eventualmente maturati lungo il corso del Cash pooling. Inoltre, mentre nel contratto di finanziamento viene di fatto immobilizzata una somma di denaro e messa a disposizione del mutuatario fino ad un termine prestabilito nel contratto, nel cash pooling non vi è tale immobilizzazione dal momento che vi sono continue rimesse reciproche tale per cui i saldi attivi vengono trasferiti e quelli passivi vengono coperti. Nel finanziamento la sua remunerazione segue criteri e variabili (rischio di mercato, rischio controparte, etc) del tutto diversi dalle logiche delle remunerazioni nel cash pooling;
il cash pooling assicura flessibilità finanziaria e il finanziamento invece un impiego rischioso del capitale disponibile;
il mutuatario in un finanziamento ha un aggravio di oneri finanziari e invece il cash pooling ottimizza e riduce gli oneri finanziari del gruppo. Inoltre il tasso di remunerazione applicato va visto non in relazione ai tassi passivi ma alla redditività del denaro che in quel periodo storico era pressoché zero se non addirittura negativa. Pertanto il cash pooling realizza essenzialmente una funzione finanziaria, di ottimizzazione della gestione delle risorse finanziarie del gruppo, di realizzazione di economia di scala, di migliore coordinamento e direzione a livello centralizzato delle strategie finanziarie, di più efficace e flessibile organizzazione e contenimento di costi;
con la conseguenza che, anche tenuto conto della sua causa e della ratio sottostante, non può essere assimilato a un mutuo”.
In buona sostanza il Collegio ritiene che l'astratta possibilità ipotizzata dall'Ufficio per la società Ricorrente di rivolgersi al sistema creditizio bancario e finanziario globale e di non ricorrere al contratto di cash pooling, in ragione della minore remuneratività di tale contratto, non porta a ravvisare “operazioni” che violino la libera concorrenza e a configurare operazioni di tranfer pricing secondo l'art. 110 comma 7, del TUIR. La giurisprudenza di legittimità sul transfer pricing perviene infatti alla conclusione che “la ratio della disciplina di cui all'art. 110, comma 7, TUIR, va individuata nel principio di libera concorrenza” - cfr. Cass. 7 novembre 2018, n. 28335; Cass.16 novembre 2018, n. 29529 – ed esclude la qualificazione della stessa come norma antielusiva, come enunciato nell'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE.
La Suprema Corte ha specificato che, sebbene “in linea generale non si può escludere che considerazioni di strategia complessiva inducano le imprese a compiere operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di altri benefici” … “è necessario che le varie operazioni rispondano a criteri di logica economica,
i quali, a loro volta, devono essere funzionali a meccanismi di mercato in regime di libera concorrenza, non distorsivi di tale regime” (cfr. sentenza 6 settembre 2017, n. 20805 che richiama e in senso conforme, Cassazione 18 settembre 2015, n. 18392 e Cassazione 24 luglio 2013, n. 17955).
Al riguardo si rileva che si tratta di fattispecie diverse.
Nella questione esaminata emerge come la CAUSA del contratto sia ravvisabile prevalentemente nella gestione della tesoreria di gruppo e che la Società ricorrente abbia dimostrato, attraverso i richiami alle operazioni strategiche di crescita e di sviluppo a livello globale, come l'utilizzo dello strumento del cash pooling abbia permesso, non già di concedere finanziamenti a breve e a lungo termine che avrebbero potuto essere maggiormente remunerati, bensì di salvaguardare la liquidità monetaria via via disponibile a tutela della solidità patrimoniale e del monitoraggio effettivo del rischio di impresa, senza provocare effetti distorsivi della libera concorrenza del mercato.
Il Collegio ritiene in buona sostanza che non possa essere riconosciuto all'accordo di cash pooling né dal punto di vista formale né dal punto di vista sostanziale la natura di “operazione di finanziamento” e che non sia giustificata la rideterminazione di interessi attivi in capo alla società nell'ambito del cash pooling di tipo zero balance attraverso l'automatica applicazione di percentuali di tassi sui finanziamenti ritenuti al "valore normale", nonostante la diversa natura giuridica del “deposito irregolare/cash pooling".
Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, e pertanto il ricorso del contribuente alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi riuniti sono meritevoli di accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Quanto alle spese di lite, l'esito della lite e l'obiettiva complessità della stessa giustificano per gravi motivi la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in epigrafe, così provvede: -riunisce i ricorsi iscritti ai numeri Rgn. 8014/2025, Rgn 8017/2025 e Rgn
8018/2025 al ricorso iscritto al numero Rgn. 6401/2025 vertenti tra le medesime parti;
-accoglie i ricorsi e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 27.11.2025
Il Relatore (Margherita Mantini)
IL PRESIDENTE (Maria Laura Petrongari)