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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/08/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4209/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4209/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SERENA VACCARO, elettivamente C.F._2 domiciliati nel suo studio in Comiso, via Forlanini n. 39;
ATTORI-OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
SEBASTIANO SALLEMI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Roma n. 200;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.).
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 13/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 22/12/2020 e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio , esponendo: Controparte_1
- che con decreto di trasferimento del 17/7/2019, emesso nella procedura esecutiva immobiliare iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 312/2016 R.G.E., erano stati trasferiti ad CP_1
gli immobili siti in Scicli, in catasto al foglio 74, part. 296, sub 1 e part. 296-700;
[...]
- che in data 11/12/2020 aveva notificato il decreto di trasferimento in uno con Controparte_1
l'atto di precetto per il rilascio dell'unità immobiliare aggiudicata;
- che, tuttavia, era stato già immesso nel pieno possesso dell'unità immobiliare, Controparte_1 come da verbale di consegna del 5/9/2019. Pertanto, e chiedevano, in accoglimento della proposta Parte_1 Parte_2 opposizione a precetto, di sospendere l'efficacia esecutiva del precetto e di dichiararne la nullità, con condanna di ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
Con comparsa di risposta depositata in data 22/3/2021 si costituiva in giudizio , Controparte_1 il quale esponeva:
- che, secondo le difese spiegate da e l'immobile era nella Parte_1 Parte_2 disponibilità di;
Controparte_1
- che, pertanto, e non potevano subire la preannunciata Parte_1 Parte_2 esecuzione per rilascio, non essendo nel possesso dell'immobile, con conseguente inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse;
- che, in ogni caso, e successivamente alla sottoscrizione del Parte_1 Parte_2 verbale di rilascio, avevano (abusivamente e in assenza di alcun titolo) continuato ad occupare l'immobile in questione.
Pertanto, chiedeva: Controparte_1
- in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 15/11/2021 veniva disposto interrogatorio formale di e Parte_1 [...]
Parte_2
All'esito dell'interrogatorio formale, con ordinanza del 16/10/2022 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, con ordinanza del 27/4/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 13/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 50 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
***
Con l'atto di precetto oggetto della presente opposizione (opposto) ha intimato Controparte_1 ad e a (opponenti) il rilascio degli immobili siti in Scicli, in Parte_1 Parte_2 catasto al foglio 74, part. 296, sub 1 e part. 296-700, sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto di trasferimento del 17/7/2019, emesso nella procedura esecutiva immobiliare iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 312/2016 R.G.E.
È vero che, per come affermato dagli opponenti, l'opposto era stato immesso nel possesso dei predetti immobili in data 5/9/2019 (cfr. verbale di consegna;
all. 2 all'atto di citazione).
È anche vero, però, che (per come evidenziato dall'opposto con la comparsa di risposta):
- l'atto di precetto opposto è stato notificato agli opponenti ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in Scicli, c.da Torre Dammusi, ove si trovano gli immobili oggetto del decreto di trasferimento;
- con l'atto di citazione gli stessi opponenti hanno dichiarato di essere residenti in [...], c.da Torre Dammusi. A fronte di quanto sopra, gli opponenti hanno sostenuto di essere residenti in un immobile adiacente a quelli oggetto dell'aggiudicazione (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., p. 2).
Ed in effetti, in sede di interrogatorio formale, all'udienza dell'11/10/2022 l'opponente
[...] ha dichiarato di occupare un immobile in c.da Dammusi “di proprietà di mia suocera, Parte_2 che ci ha concesso di abitarlo” e di aver “rilasciato e consegnato tutto l'immobile pignorato e aggiudicato ad ”; analogamente, l'opponente ha dichiarato di Controparte_1 Parte_1 occupare un immobile “di proprietà di mia madre, che mi ha concesso di stare lì perché ero senza casa” e di aver “consegnato ad la parte che era stata pignorata e aggiudicata”. Controparte_1
Per contro, secondo l'opposto, gli opponenti avevano occupato una costruzione abusiva in sanatoria, della cui chiusura non si era tenuto conto nella relazione dell'esperto stimatore nominato in sede esecutiva, ma che faceva “pacificamente parte del compendio pignorato non ancora rilasciato nella propria integralità dagli attori” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., p. 3).
In sintesi, gli opponenti hanno sostenuto di occupare un immobile che non faceva parte di quello pignorato e aggiudicato, mentre, secondo l'opposto, tale immobile era compreso in quello pignorato e aggiudicato, dovendo perciò essere rilasciato in suo favore.
Orbene, a seguito di avvio della procedura esecutiva per rilascio iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 782/2021 R.G.E., l'immobile in questione è stato rilasciato in data 4/7/2024 (cfr. verbale di rilascio;
all. 2 alla comparsa conclusionale dell'opposto).
Più precisamente, per come si legge nel verbale di rilascio (la cui produzione risulta ammissibile, trattandosi di documento comprovante fatti avvenuti successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), in data 4/7/2024 l'ufficiale giudiziario ha “immesso il sig.
[...]
nel possesso legale e materiale dell'immobile oggetto della presente esecuzione” (cfr. p. CP_1
6).
Alla luce di quanto sopra, con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica l'opposto ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, tale richiesta è infondata, per le ragioni espresse da Cass. 20924/2017, condivisa da questo giudice, secondo la quale:
- “la possibilità che l'esecuzione non sia sospesa (ai sensi dell'art. 624 c.p.c.) e quindi prosegua, in pendenza di una eventuale opposizione dell'esecutato relativa al diritto di procedere ad esecuzione forzata, rende inevitabile la possibilità che essa venga anche portata a termine, e naturalmente ciò non può in alcun modo determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, permanendo l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la eventuale insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo eventualmente proseguito”;
- tale principio costituisce “indiscutibile proiezione della garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi di cui all'art. 24 Cost.: è evidente che una erronea valutazione del giudice dell'esecuzione (o del collegio in sede di reclamo) in ordine alla sospensione del processo esecutivo in pendenza di opposizione non può determinare la perdita del diritto del debitore opponente di vedere riconosciuta l'inesistenza dell'azione esecutiva ovvero l'irregolarità degli atti esecutivi e l'inefficacia degli stessi”; - “d'altra parte, finanche in caso di estinzione del processo esecutivo (o di chiusura anticipata dello stesso: cd. estinzione atipica, rectius improcedibilità dell'esecuzione), secondo i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio si determina esclusivamente in caso di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione delle opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014, Rv. 631879-01; Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012, Rv. 621377 01; Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 24/02/2011, Rv. 617239-01; Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005, Rv. 585554-01)”;
- “la cessazione della materia del contendere può determinarsi esclusivamente laddove sia venuto meno l'interesse all'accertamento della situazione sostanziale posta a base dell'opposizione, e cioè - per l'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. - laddove le parti non abbiano più interesse all'accertamento della sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Ma è evidente che ciò, nell'esecuzione per rilascio, può accadere eventualmente in caso di rilascio spontaneo dell'immobile da parte del soggetto obbligato, laddove sia venuto meno il suo interesse alla detenzione dello stesso (anche eventualmente in seguito ad un accordo transattivo con il creditore procedente), ma non certo nel caso in cui venga portata a termine l'esecuzione forzata (e lo stesso è a dirsi laddove il rilascio sia avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva dello sfratto, senza alcuna rinunzia al diritto di occupare o comunque di detenere l'immobile da parte dell'esecutato)”;
- “in tale ultimo caso, al contrario, l'accoglimento dell'opposizione determina, di regola, la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene di cui eventualmente sia stato illegittimamente spossessato”.
Ne segue che, in base a tali condivisibili principi, l'opposizione a precetto proposta dagli opponenti (qualificabile come opposizione all'esecuzione, essendo volta a contestare il diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata) deve essere esaminata nel merito, in quanto l'immobile oggetto di causa è stato rilasciato solo a seguito di esecuzione forzata, e non spontaneamente.
Orbene, con relazione depositata in data 27/3/2023 il consulente tecnico d'ufficio, ing. Per_1
ha formulato le seguenti conclusioni:
[...]
- “sulle particelle pignorate insiste la porzione di immobile oggetto dell'istanza di condono prot. 2056 del 30/09/1986” (cfr. p. 6);
- “la medesima porzione risulta occupata dal figlio degli opponenti e dal suo Parte_3 nucleo familiare secondo quanto dichiarato da in sede di sopralluogo” (cfr. p. 6). Parte_1
Più precisamente, per come si legge nella relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata in data 27/3/2023:
- “la porzione di immobile di cui al condono prot. 2056 del 30/09/1986 insiste sulla particella 296 a suo tempo pignorata e risulta in planimetria catastale al sub 1” (cfr. p. 4);
- “dai rilievi effettuati si desume che la proprietaria precedente, che ha richiesto il Parte_4 condono per la stessa porzione, ha realizzato tale porzione di fabbricato sconfinando nella particella 706, sempre di sua proprietà” (cfr. p. 5); - “la richiesta di condono, così come l'attuale planimetria catastale e il pignoramento, riportano comunque l'intera porzione di immobile al foglio 74 particella 296 sub 1” (cfr. p. 5);
- “dall'atto di acquisto dell'immobile da parte degli esecutati, notaio Sede Persona_2
SCICLI (RG) Repertorio n. 35034, si evince che tale porzione fa parte degli immobili acquistati dagli esecutati e dunque del pignoramento” (cfr. p. 5).
Ed anche con relazione del 6/2/2024 dell'ing. nominato quale consulente tecnico Persona_1
d'ufficio pure nella procedura esecutiva per rilascio iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 782/2021 R.G.E. (cfr. all. 1 alla comparsa conclusionale dell'opposto, la cui produzione risulta ammissibile, trattandosi di relazione redatta successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), è stato accertato che:
- “l'immobile per civile abitazione, descritto nel decreto di trasferimento … risulta parzialmente occupato dalla famiglia ” (cfr. p. 1); Pt_1
- “la porzione occupata risulta essere parte dell'immobile censito al catasto al foglio 74 particella 296 sub. 1” (cfr. p. 1).
In sintesi, secondo il consulente tecnico d'ufficio, ing. gli opponenti hanno Persona_1 occupato una porzione dell'immobile che era stata oggetto di un condono edilizio ed era compresa nella part. 296, sub 1.
Orbene, non vi è prova che gli opponenti abbiano formulato osservazioni alla relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito della procedura esecutiva per rilascio iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 782/2021 R.G.E.
Per contro, nel presente procedimento il consulente tecnico degli opponenti ha formulato osservazioni volte (in sintesi) a individuare una diversa linea di confine fra le particelle e a dimostrare che l'immobile in questione ricadeva su altra particella.
A seguito di tali osservazioni, il consulente tecnico d'ufficio ha confermato le conclusioni già espresse, ribadendo le linee di confine già individuate e gli esiti dei rilievi già eseguiti.
Tali conclusioni risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnico-giuridici ed espresse (all'esito di sopralluogo) con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Ne segue che, in base alle condivisibili conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, la porzione di immobile occupata dagli opponenti si trovava in una delle particelle (part. 296, sub 1) pignorate e poi trasferite con il decreto di trasferimento del 17/7/2019, emesso nella procedura esecutiva immobiliare iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 312/2016 R.G.E., il quale costituiva il titolo esecutivo posto alla base dell'atto di precetto opposto.
Pertanto, con l'atto di precetto oggetto della presente opposizione l'opposto ha legittimamente intimato il rilascio, in quanto gli opponenti non avevano rilasciato la porzione di un immobile compreso fra quelli trasferiti.
Da ciò deriva l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione proposta dagli opponenti (senza che sia perciò necessario esaminare l'eccezione, formulata dall'opposto, di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse, da ritenersi assorbita).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione proposta dagli opponenti è infondata e deve essere perciò rigettata. In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali dell'opposto (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della sua bassa complessità, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico degli opponenti, con distrazione in favore del difensore dell'opposto, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. comparsa di risposta, p. 5).
Dato l'esito del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4209/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
2) condanna e al pagamento, in favore del difensore distrattario Parte_1 Parte_2
(avv. Sebastiano Sallemi) di , delle spese processuali, che liquida in euro Controparte_1
5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
3) pone definitivamente a carico di e le spese della consulenza Parte_1 Parte_2 tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti.
Così deciso in Ragusa, 5 agosto 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4209/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SERENA VACCARO, elettivamente C.F._2 domiciliati nel suo studio in Comiso, via Forlanini n. 39;
ATTORI-OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
SEBASTIANO SALLEMI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Roma n. 200;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.).
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 13/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 22/12/2020 e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio , esponendo: Controparte_1
- che con decreto di trasferimento del 17/7/2019, emesso nella procedura esecutiva immobiliare iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 312/2016 R.G.E., erano stati trasferiti ad CP_1
gli immobili siti in Scicli, in catasto al foglio 74, part. 296, sub 1 e part. 296-700;
[...]
- che in data 11/12/2020 aveva notificato il decreto di trasferimento in uno con Controparte_1
l'atto di precetto per il rilascio dell'unità immobiliare aggiudicata;
- che, tuttavia, era stato già immesso nel pieno possesso dell'unità immobiliare, Controparte_1 come da verbale di consegna del 5/9/2019. Pertanto, e chiedevano, in accoglimento della proposta Parte_1 Parte_2 opposizione a precetto, di sospendere l'efficacia esecutiva del precetto e di dichiararne la nullità, con condanna di ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
Con comparsa di risposta depositata in data 22/3/2021 si costituiva in giudizio , Controparte_1 il quale esponeva:
- che, secondo le difese spiegate da e l'immobile era nella Parte_1 Parte_2 disponibilità di;
Controparte_1
- che, pertanto, e non potevano subire la preannunciata Parte_1 Parte_2 esecuzione per rilascio, non essendo nel possesso dell'immobile, con conseguente inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse;
- che, in ogni caso, e successivamente alla sottoscrizione del Parte_1 Parte_2 verbale di rilascio, avevano (abusivamente e in assenza di alcun titolo) continuato ad occupare l'immobile in questione.
Pertanto, chiedeva: Controparte_1
- in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 15/11/2021 veniva disposto interrogatorio formale di e Parte_1 [...]
Parte_2
All'esito dell'interrogatorio formale, con ordinanza del 16/10/2022 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, con ordinanza del 27/4/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 13/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 50 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
***
Con l'atto di precetto oggetto della presente opposizione (opposto) ha intimato Controparte_1 ad e a (opponenti) il rilascio degli immobili siti in Scicli, in Parte_1 Parte_2 catasto al foglio 74, part. 296, sub 1 e part. 296-700, sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto di trasferimento del 17/7/2019, emesso nella procedura esecutiva immobiliare iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 312/2016 R.G.E.
È vero che, per come affermato dagli opponenti, l'opposto era stato immesso nel possesso dei predetti immobili in data 5/9/2019 (cfr. verbale di consegna;
all. 2 all'atto di citazione).
È anche vero, però, che (per come evidenziato dall'opposto con la comparsa di risposta):
- l'atto di precetto opposto è stato notificato agli opponenti ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in Scicli, c.da Torre Dammusi, ove si trovano gli immobili oggetto del decreto di trasferimento;
- con l'atto di citazione gli stessi opponenti hanno dichiarato di essere residenti in [...], c.da Torre Dammusi. A fronte di quanto sopra, gli opponenti hanno sostenuto di essere residenti in un immobile adiacente a quelli oggetto dell'aggiudicazione (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., p. 2).
Ed in effetti, in sede di interrogatorio formale, all'udienza dell'11/10/2022 l'opponente
[...] ha dichiarato di occupare un immobile in c.da Dammusi “di proprietà di mia suocera, Parte_2 che ci ha concesso di abitarlo” e di aver “rilasciato e consegnato tutto l'immobile pignorato e aggiudicato ad ”; analogamente, l'opponente ha dichiarato di Controparte_1 Parte_1 occupare un immobile “di proprietà di mia madre, che mi ha concesso di stare lì perché ero senza casa” e di aver “consegnato ad la parte che era stata pignorata e aggiudicata”. Controparte_1
Per contro, secondo l'opposto, gli opponenti avevano occupato una costruzione abusiva in sanatoria, della cui chiusura non si era tenuto conto nella relazione dell'esperto stimatore nominato in sede esecutiva, ma che faceva “pacificamente parte del compendio pignorato non ancora rilasciato nella propria integralità dagli attori” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., p. 3).
In sintesi, gli opponenti hanno sostenuto di occupare un immobile che non faceva parte di quello pignorato e aggiudicato, mentre, secondo l'opposto, tale immobile era compreso in quello pignorato e aggiudicato, dovendo perciò essere rilasciato in suo favore.
Orbene, a seguito di avvio della procedura esecutiva per rilascio iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 782/2021 R.G.E., l'immobile in questione è stato rilasciato in data 4/7/2024 (cfr. verbale di rilascio;
all. 2 alla comparsa conclusionale dell'opposto).
Più precisamente, per come si legge nel verbale di rilascio (la cui produzione risulta ammissibile, trattandosi di documento comprovante fatti avvenuti successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), in data 4/7/2024 l'ufficiale giudiziario ha “immesso il sig.
[...]
nel possesso legale e materiale dell'immobile oggetto della presente esecuzione” (cfr. p. CP_1
6).
Alla luce di quanto sopra, con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica l'opposto ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, tale richiesta è infondata, per le ragioni espresse da Cass. 20924/2017, condivisa da questo giudice, secondo la quale:
- “la possibilità che l'esecuzione non sia sospesa (ai sensi dell'art. 624 c.p.c.) e quindi prosegua, in pendenza di una eventuale opposizione dell'esecutato relativa al diritto di procedere ad esecuzione forzata, rende inevitabile la possibilità che essa venga anche portata a termine, e naturalmente ciò non può in alcun modo determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, permanendo l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la eventuale insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo eventualmente proseguito”;
- tale principio costituisce “indiscutibile proiezione della garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi di cui all'art. 24 Cost.: è evidente che una erronea valutazione del giudice dell'esecuzione (o del collegio in sede di reclamo) in ordine alla sospensione del processo esecutivo in pendenza di opposizione non può determinare la perdita del diritto del debitore opponente di vedere riconosciuta l'inesistenza dell'azione esecutiva ovvero l'irregolarità degli atti esecutivi e l'inefficacia degli stessi”; - “d'altra parte, finanche in caso di estinzione del processo esecutivo (o di chiusura anticipata dello stesso: cd. estinzione atipica, rectius improcedibilità dell'esecuzione), secondo i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio si determina esclusivamente in caso di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione delle opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014, Rv. 631879-01; Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012, Rv. 621377 01; Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 24/02/2011, Rv. 617239-01; Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005, Rv. 585554-01)”;
- “la cessazione della materia del contendere può determinarsi esclusivamente laddove sia venuto meno l'interesse all'accertamento della situazione sostanziale posta a base dell'opposizione, e cioè - per l'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. - laddove le parti non abbiano più interesse all'accertamento della sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Ma è evidente che ciò, nell'esecuzione per rilascio, può accadere eventualmente in caso di rilascio spontaneo dell'immobile da parte del soggetto obbligato, laddove sia venuto meno il suo interesse alla detenzione dello stesso (anche eventualmente in seguito ad un accordo transattivo con il creditore procedente), ma non certo nel caso in cui venga portata a termine l'esecuzione forzata (e lo stesso è a dirsi laddove il rilascio sia avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva dello sfratto, senza alcuna rinunzia al diritto di occupare o comunque di detenere l'immobile da parte dell'esecutato)”;
- “in tale ultimo caso, al contrario, l'accoglimento dell'opposizione determina, di regola, la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene di cui eventualmente sia stato illegittimamente spossessato”.
Ne segue che, in base a tali condivisibili principi, l'opposizione a precetto proposta dagli opponenti (qualificabile come opposizione all'esecuzione, essendo volta a contestare il diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata) deve essere esaminata nel merito, in quanto l'immobile oggetto di causa è stato rilasciato solo a seguito di esecuzione forzata, e non spontaneamente.
Orbene, con relazione depositata in data 27/3/2023 il consulente tecnico d'ufficio, ing. Per_1
ha formulato le seguenti conclusioni:
[...]
- “sulle particelle pignorate insiste la porzione di immobile oggetto dell'istanza di condono prot. 2056 del 30/09/1986” (cfr. p. 6);
- “la medesima porzione risulta occupata dal figlio degli opponenti e dal suo Parte_3 nucleo familiare secondo quanto dichiarato da in sede di sopralluogo” (cfr. p. 6). Parte_1
Più precisamente, per come si legge nella relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata in data 27/3/2023:
- “la porzione di immobile di cui al condono prot. 2056 del 30/09/1986 insiste sulla particella 296 a suo tempo pignorata e risulta in planimetria catastale al sub 1” (cfr. p. 4);
- “dai rilievi effettuati si desume che la proprietaria precedente, che ha richiesto il Parte_4 condono per la stessa porzione, ha realizzato tale porzione di fabbricato sconfinando nella particella 706, sempre di sua proprietà” (cfr. p. 5); - “la richiesta di condono, così come l'attuale planimetria catastale e il pignoramento, riportano comunque l'intera porzione di immobile al foglio 74 particella 296 sub 1” (cfr. p. 5);
- “dall'atto di acquisto dell'immobile da parte degli esecutati, notaio Sede Persona_2
SCICLI (RG) Repertorio n. 35034, si evince che tale porzione fa parte degli immobili acquistati dagli esecutati e dunque del pignoramento” (cfr. p. 5).
Ed anche con relazione del 6/2/2024 dell'ing. nominato quale consulente tecnico Persona_1
d'ufficio pure nella procedura esecutiva per rilascio iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 782/2021 R.G.E. (cfr. all. 1 alla comparsa conclusionale dell'opposto, la cui produzione risulta ammissibile, trattandosi di relazione redatta successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), è stato accertato che:
- “l'immobile per civile abitazione, descritto nel decreto di trasferimento … risulta parzialmente occupato dalla famiglia ” (cfr. p. 1); Pt_1
- “la porzione occupata risulta essere parte dell'immobile censito al catasto al foglio 74 particella 296 sub. 1” (cfr. p. 1).
In sintesi, secondo il consulente tecnico d'ufficio, ing. gli opponenti hanno Persona_1 occupato una porzione dell'immobile che era stata oggetto di un condono edilizio ed era compresa nella part. 296, sub 1.
Orbene, non vi è prova che gli opponenti abbiano formulato osservazioni alla relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito della procedura esecutiva per rilascio iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 782/2021 R.G.E.
Per contro, nel presente procedimento il consulente tecnico degli opponenti ha formulato osservazioni volte (in sintesi) a individuare una diversa linea di confine fra le particelle e a dimostrare che l'immobile in questione ricadeva su altra particella.
A seguito di tali osservazioni, il consulente tecnico d'ufficio ha confermato le conclusioni già espresse, ribadendo le linee di confine già individuate e gli esiti dei rilievi già eseguiti.
Tali conclusioni risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnico-giuridici ed espresse (all'esito di sopralluogo) con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Ne segue che, in base alle condivisibili conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, la porzione di immobile occupata dagli opponenti si trovava in una delle particelle (part. 296, sub 1) pignorate e poi trasferite con il decreto di trasferimento del 17/7/2019, emesso nella procedura esecutiva immobiliare iscritta dinanzi al Tribunale di Ragusa al n. 312/2016 R.G.E., il quale costituiva il titolo esecutivo posto alla base dell'atto di precetto opposto.
Pertanto, con l'atto di precetto oggetto della presente opposizione l'opposto ha legittimamente intimato il rilascio, in quanto gli opponenti non avevano rilasciato la porzione di un immobile compreso fra quelli trasferiti.
Da ciò deriva l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione proposta dagli opponenti (senza che sia perciò necessario esaminare l'eccezione, formulata dall'opposto, di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse, da ritenersi assorbita).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione proposta dagli opponenti è infondata e deve essere perciò rigettata. In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali dell'opposto (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della sua bassa complessità, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico degli opponenti, con distrazione in favore del difensore dell'opposto, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. comparsa di risposta, p. 5).
Dato l'esito del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4209/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
2) condanna e al pagamento, in favore del difensore distrattario Parte_1 Parte_2
(avv. Sebastiano Sallemi) di , delle spese processuali, che liquida in euro Controparte_1
5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
3) pone definitivamente a carico di e le spese della consulenza Parte_1 Parte_2 tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti.
Così deciso in Ragusa, 5 agosto 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo