Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006, n. 97
Articolo 3
- Legge 20 febbraio 2006, n. 97
Articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006, n. 97
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17 marzo 2006
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