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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4352/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/10/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori mantenendo il collocamento Per_1 Per_2
e la residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare sita in Capannori (LU) – Frazione Parezzana – Via di Carraia n. 85/A. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé. 2) La casa familiare sita in Capannori (LU) – Frazione Parezzana –Via di Carraia n. 85/A, di cui sono comproprietari i ricorrenti per i diritti di un mezzo ciascuno, rappresentata all'Agenzia delle Entrate di Lucca e precisamente:
1 al Catasto Fabbricati del Comune di Capannori nel Foglio 78 come segue:
- mappale 1584 sub 3 e mappale 1604 sub 2 (graffati), categ. A/3, classe 6, vani 7, r.c. euro 741,12, rendita catastale proposta ai sensi del DM 701/94 a seguito di pratica Docfa prot LU 0079287 del 1 luglio 2016 per fusione, diversa distribuzione spazi interni e ristrutturazione n. 38295.1/2016;
- mappale 1646, categ. C/2, classe 5, consistenza mq. 25, r.c. euro 73,60 a seguito di pratica Docfa protocollo LU0089738 del 26 luglio 2016 per migliore rappresentazione grafica n. 43782.1/2016;
- mappale 1807, area urbana di mq. 10, esente da reddito (resede propria); mappale 1808 area urbana di mq. 2, esente da reddito (resede propria); al Catasto Terreni del Comune di Capannori nel Foglio 78 come segue:
- mappale 1801 di mq. 48, relitto di accessorio comune esente da reddito;
mappale 1802 di mq. 5, relitto di accessorio comune esente da reddito;
mappale 1799 di mq. 7, relitto di accessorio comune esente da reddito, gravata da mutuo ipotecario contratto con l'Istituto Unicredit Banca S.P.A. con atto in data 3.08.2016 ai rogiti del Notaio Rep. n. 79105, Racc. n. 27348, registrato Persona_3
a Lucca in data 4.08.2016 al n. 6128 serie IT, iscritta ipoteca in data 4.08.2016 al n. 1808 Part., come da contratto in atti (cfr. doc. n. 11) e come da successivo contratto di mutuo con surrogazione di ipoteca in data 15.11.2018 ai rogiti del Notaio di Firenze Rep. n. 3.540, Racc. n. Persona_4
2961, registrato Firenze in data 6.12.2018 al n. 38020 serie IT, annotato a Lucca in data 7.12.2018 al n. 19041 Reg. Gen. e al n. 2578 Reg. Part., (cfr. doc. n. 12) con rate mensili attuali pari ad Euro 1.036,88 e con scadenza al 31.10.2038, come da Piano di Rimborso contrattuale in atti (cfr. doc. n. 12), resta assegnata alla ricorrente , collocataria dei figli minori Parte_1
e . I ricorrenti si impegnano a corrispondere all'Istituto bancario le rate residue del Per_1 Per_2 mutuo mediante bonifico sul conto corrente cointestato n. 2802/3525 aperto presso l'Istituto bancario BNL nella misura del 50% ciascuno. I beni mobili, gli arredi e corredi della casa familiare restano assegnati alla ricorrente . Parte_1
3) I tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore sono regolati nel modo seguente: a) prima settimana: i minori trascorreranno con la madre i giorni di lunedì e martedì dall'uscita di scuola del lunedì al rientro a scuola del mercoledì e il fine settimana dall'uscita della scuola del venerdì al rientro a scuola del lunedì successivo;
i minori trascorreranno con il padre i giorni di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola del mercoledì al rientro a scuola del venerdì; b) seconda settimana: i minori trascorreranno con la madre i giorni di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola del mercoledì al rientro a scuola del venerdì; i minori trascorreranno con il padre i giorni di lunedì e martedì dall'uscita di scuola del lunedì al rientro a scuola del mercoledì e il fine settimana dall'uscita della scuola del venerdì al rientro a scuola del lunedì successivo. Il figlio Per_1 frequenterà la classe prima – indirizzo ordinario – del Liceo Scientifico presso l'Istituto “E. Majorana” a Capannori (LU) – Via Guido Rossa n. 1 con orario dal lunedì al giovedì compreso dalle ore 8:10 alle ore 13:05, il venerdì e il sabato dalle ore 8:10 alle ore 12:10; come attività extrascolastiche continuerà a praticare il calcio;
il figlio frequenterà la classe seconda della Per_2 scuola secondaria presso l'Istituto “Don Aldo Mei” a Capannori (LU) – San Leonardo in Treponzio con orario dalle ore 8:10 alle 14:10 nei giorni da lunedì a venerdì e come attività extrascolastiche praticherà il nuoto. I genitori continueranno ad avvalersi della baby sitter che durante i rispettivi orari di lavoro si è sempre occupata della cura dei figli minori. La madre anche nei giorni di pertinenza del padre, se questi è impegnato per esigenze di lavoro, prenderà i figli minori e Per_1
dall'uscita della scuola e permarrà con loro provvedendo al pranzo di entrambi i figli fino Per_2 all'arrivo della baby sitter. Durante le festività Natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore
2 ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività Pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane non consecutive nel periodo che essi si comunicheranno entro il mese di maggio di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta della madre e negli anni dispari quella del padre. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli minori nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri dei figli. 4) Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno 28 la somma mensile di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) a titolo
[...] di contributo perequativo al mantenimento dei figli minori e . Tale somma sarà Per_1 Per_2 rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di settembre di ogni anno.
5) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo ai figli minori e sarà percepito Per_1 Per_2 integralmente dal padre.
6) Il padre provvederà nella misura del 100% a tutte le spese mediche e sanitarie necessarie per i figli usufruendo della propria polizza sanitaria;
le spese mediche e sanitarie non coperte da tale polizza e le spese relative alla baby sitter saranno corrisposte dal padre nella misura del 60% e dalla madre nella misura del 40%; le restanti spese straordinarie necessarie per i figli saranno corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori concordano che le spese straordinarie relative ai figli minori sono da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi
3 autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche e sanitarie non coperte dalla polizza assicurativa e delle spese relative alla baby sitter che saranno detraibili ai fini IRPEF dal padre nella misura del 60% e dalla madre nella misura del 40%.
7) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
8) Il ricorrente si impegna ed obbliga a proseguire nel pagamento delle rate del Parte_2 mutuo ipotecario gravante sull'immobile di sua esclusiva proprietà contratto con la
[...]
n data 7.12.2022 con atto ai rogiti del Notaio di Lucca Controparte_1 Per_5
Rep. n. 3.645, Racc. n. 2.454, registrato a Lucca in data 12.12.2022 al n.
9.286 serie 1T, trascritto a Lucca in data 12.12.2022 al n. 22.617 Reg. Gen. e al n.
3.369 Reg. Part., in atti (cfr. doc. n. 18). La rata mensile attuale è pari ad Euro 431,83 (Euro quattrocentotrentuno/83) e la scadenza del predetto mutuo è al 31.12.2052, come da Piano di Rimborso contrattuale in atti (cfr. doc. n. 18). Il ricorrente si impegna ed obbliga altresì a manlevare e rilevare indenne la Parte_2 ricorrente da ogni e qualsiasi richiesta dell'Istituto bancario Parte_1 mutuante». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 6/6/2015, antecedentemente al quale sono nati i due figli Per_1
(nato l'[...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di
4 essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
n Lucca (LU) in data 6/6/2015, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 54, Parte 1, dell'Anno 2015; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
DO RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/10/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori mantenendo il collocamento Per_1 Per_2
e la residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare sita in Capannori (LU) – Frazione Parezzana – Via di Carraia n. 85/A. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé. 2) La casa familiare sita in Capannori (LU) – Frazione Parezzana –Via di Carraia n. 85/A, di cui sono comproprietari i ricorrenti per i diritti di un mezzo ciascuno, rappresentata all'Agenzia delle Entrate di Lucca e precisamente:
1 al Catasto Fabbricati del Comune di Capannori nel Foglio 78 come segue:
- mappale 1584 sub 3 e mappale 1604 sub 2 (graffati), categ. A/3, classe 6, vani 7, r.c. euro 741,12, rendita catastale proposta ai sensi del DM 701/94 a seguito di pratica Docfa prot LU 0079287 del 1 luglio 2016 per fusione, diversa distribuzione spazi interni e ristrutturazione n. 38295.1/2016;
- mappale 1646, categ. C/2, classe 5, consistenza mq. 25, r.c. euro 73,60 a seguito di pratica Docfa protocollo LU0089738 del 26 luglio 2016 per migliore rappresentazione grafica n. 43782.1/2016;
- mappale 1807, area urbana di mq. 10, esente da reddito (resede propria); mappale 1808 area urbana di mq. 2, esente da reddito (resede propria); al Catasto Terreni del Comune di Capannori nel Foglio 78 come segue:
- mappale 1801 di mq. 48, relitto di accessorio comune esente da reddito;
mappale 1802 di mq. 5, relitto di accessorio comune esente da reddito;
mappale 1799 di mq. 7, relitto di accessorio comune esente da reddito, gravata da mutuo ipotecario contratto con l'Istituto Unicredit Banca S.P.A. con atto in data 3.08.2016 ai rogiti del Notaio Rep. n. 79105, Racc. n. 27348, registrato Persona_3
a Lucca in data 4.08.2016 al n. 6128 serie IT, iscritta ipoteca in data 4.08.2016 al n. 1808 Part., come da contratto in atti (cfr. doc. n. 11) e come da successivo contratto di mutuo con surrogazione di ipoteca in data 15.11.2018 ai rogiti del Notaio di Firenze Rep. n. 3.540, Racc. n. Persona_4
2961, registrato Firenze in data 6.12.2018 al n. 38020 serie IT, annotato a Lucca in data 7.12.2018 al n. 19041 Reg. Gen. e al n. 2578 Reg. Part., (cfr. doc. n. 12) con rate mensili attuali pari ad Euro 1.036,88 e con scadenza al 31.10.2038, come da Piano di Rimborso contrattuale in atti (cfr. doc. n. 12), resta assegnata alla ricorrente , collocataria dei figli minori Parte_1
e . I ricorrenti si impegnano a corrispondere all'Istituto bancario le rate residue del Per_1 Per_2 mutuo mediante bonifico sul conto corrente cointestato n. 2802/3525 aperto presso l'Istituto bancario BNL nella misura del 50% ciascuno. I beni mobili, gli arredi e corredi della casa familiare restano assegnati alla ricorrente . Parte_1
3) I tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore sono regolati nel modo seguente: a) prima settimana: i minori trascorreranno con la madre i giorni di lunedì e martedì dall'uscita di scuola del lunedì al rientro a scuola del mercoledì e il fine settimana dall'uscita della scuola del venerdì al rientro a scuola del lunedì successivo;
i minori trascorreranno con il padre i giorni di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola del mercoledì al rientro a scuola del venerdì; b) seconda settimana: i minori trascorreranno con la madre i giorni di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola del mercoledì al rientro a scuola del venerdì; i minori trascorreranno con il padre i giorni di lunedì e martedì dall'uscita di scuola del lunedì al rientro a scuola del mercoledì e il fine settimana dall'uscita della scuola del venerdì al rientro a scuola del lunedì successivo. Il figlio Per_1 frequenterà la classe prima – indirizzo ordinario – del Liceo Scientifico presso l'Istituto “E. Majorana” a Capannori (LU) – Via Guido Rossa n. 1 con orario dal lunedì al giovedì compreso dalle ore 8:10 alle ore 13:05, il venerdì e il sabato dalle ore 8:10 alle ore 12:10; come attività extrascolastiche continuerà a praticare il calcio;
il figlio frequenterà la classe seconda della Per_2 scuola secondaria presso l'Istituto “Don Aldo Mei” a Capannori (LU) – San Leonardo in Treponzio con orario dalle ore 8:10 alle 14:10 nei giorni da lunedì a venerdì e come attività extrascolastiche praticherà il nuoto. I genitori continueranno ad avvalersi della baby sitter che durante i rispettivi orari di lavoro si è sempre occupata della cura dei figli minori. La madre anche nei giorni di pertinenza del padre, se questi è impegnato per esigenze di lavoro, prenderà i figli minori e Per_1
dall'uscita della scuola e permarrà con loro provvedendo al pranzo di entrambi i figli fino Per_2 all'arrivo della baby sitter. Durante le festività Natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore
2 ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività Pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane non consecutive nel periodo che essi si comunicheranno entro il mese di maggio di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta della madre e negli anni dispari quella del padre. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli minori nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri dei figli. 4) Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla Signora Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno 28 la somma mensile di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) a titolo
[...] di contributo perequativo al mantenimento dei figli minori e . Tale somma sarà Per_1 Per_2 rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di settembre di ogni anno.
5) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo ai figli minori e sarà percepito Per_1 Per_2 integralmente dal padre.
6) Il padre provvederà nella misura del 100% a tutte le spese mediche e sanitarie necessarie per i figli usufruendo della propria polizza sanitaria;
le spese mediche e sanitarie non coperte da tale polizza e le spese relative alla baby sitter saranno corrisposte dal padre nella misura del 60% e dalla madre nella misura del 40%; le restanti spese straordinarie necessarie per i figli saranno corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori concordano che le spese straordinarie relative ai figli minori sono da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi
3 autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche e sanitarie non coperte dalla polizza assicurativa e delle spese relative alla baby sitter che saranno detraibili ai fini IRPEF dal padre nella misura del 60% e dalla madre nella misura del 40%.
7) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
8) Il ricorrente si impegna ed obbliga a proseguire nel pagamento delle rate del Parte_2 mutuo ipotecario gravante sull'immobile di sua esclusiva proprietà contratto con la
[...]
n data 7.12.2022 con atto ai rogiti del Notaio di Lucca Controparte_1 Per_5
Rep. n. 3.645, Racc. n. 2.454, registrato a Lucca in data 12.12.2022 al n.
9.286 serie 1T, trascritto a Lucca in data 12.12.2022 al n. 22.617 Reg. Gen. e al n.
3.369 Reg. Part., in atti (cfr. doc. n. 18). La rata mensile attuale è pari ad Euro 431,83 (Euro quattrocentotrentuno/83) e la scadenza del predetto mutuo è al 31.12.2052, come da Piano di Rimborso contrattuale in atti (cfr. doc. n. 18). Il ricorrente si impegna ed obbliga altresì a manlevare e rilevare indenne la Parte_2 ricorrente da ogni e qualsiasi richiesta dell'Istituto bancario Parte_1 mutuante». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 6/6/2015, antecedentemente al quale sono nati i due figli Per_1
(nato l'[...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di
4 essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
n Lucca (LU) in data 6/6/2015, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 54, Parte 1, dell'Anno 2015; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
DO RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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