Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 73
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica dello schema d'atto e mancato contraddittorio preventivo

    L'Agenzia delle Entrate ha richiamato l'art. 38-bis DPR 600/1973, che consente la notifica diretta dell'atto di recupero motivato senza la preventiva notifica dello schema d'atto, in deroga alle disposizioni ordinarie. Inoltre, l'art. 7-bis dl 39/2024 ha chiarito che tale norma non si applica agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d'imposta inesistenti. Il contraddittorio preventivo è stato comunque assicurato in occasione di un incontro precedente.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza dell'azione accertativa

    La Corte ha ritenuto che, qualora il credito d'imposta sia classificato come inesistente, non vi sia fondamento per l'eccezione di decadenza, poiché l'art. 38-bis DPR 600/1973 consente la notifica dell'atto di recupero di crediti inesistenti fino all'ottavo anno successivo a quello del suo utilizzo. La notifica effettuata nel caso di specie è risultata tempestiva.

  • Rigettato
    Mancanza di competenze tecniche dell'ente impositore

    Le gravi carenze della relazione accompagnatoria del progetto di ricerca e sviluppo, non adeguatamente superate dalla ricorrente, rendono irrilevanti i motivi del ricorso relativi alla mancata richiesta di un parere tecnico al Ministero dello sviluppo economico. Tale parere costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Agenzia.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Le gravi carenze della relazione accompagnatoria del progetto di ricerca e sviluppo, non adeguatamente superate dalla ricorrente, rendono irrilevanti i motivi del ricorso, inclusi quelli relativi al difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento dell'onere probatorio

    Le gravi carenze della relazione accompagnatoria del progetto di ricerca e sviluppo, non adeguatamente superate dalla ricorrente, rendono irrilevanti i motivi del ricorso, inclusi quelli relativi al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio.

  • Rigettato
    Infondatezza della rettifica e inesistenza delle violazioni contestate

    La Corte ha ritenuto che le lacune e incongruenze della relazione accompagnatoria del progetto di ricerca e sviluppo, non adeguatamente superate dalla ricorrente, non consentono di ravvisare le condizioni per ritenere le relative spese agevolabili come credito d'imposta. La mancata dimostrazione da parte della ricorrente che il progetto ideato consentisse un effettivo superamento della difficoltà di acquisire documenti in formato diverso, oltre all'effettivo apporto delle risorse impiegate nella ricerca e all'entità dei relativi costi, ha portato alla qualificazione del credito come inesistente.

  • Rigettato
    Disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997

    La condizione di non punibilità prevista dall'art. 6 co 2 D.Lgs. 472/1997 non è applicabile poiché la sanzione non deriva dalla violazione di una normativa oscura o di incerta interpretazione, ma dalla mancanza delle condizioni sostanziali richieste per il riconoscimento del credito d'imposta, che sono di natura oggettiva e non legate all'incertezza interpretativa.

  • Rigettato
    Rideterminazione delle sanzioni nell'ipotesi di 'non spettanza' del credito

    La Corte ha qualificato il credito come inesistente, non come non spettante. Pertanto, trova applicazione l'art. 13 co. 5 D. Lgs. 471/1997, che prevede una sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati in compensazione. Inoltre, il D.Lgs. 87/2024, che prevede una sanzione di minore entità, si applica solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, non retroattivamente.

  • Rigettato
    Applicazione del principio del favor rei

    Il principio del favor rei non trova applicazione in questo caso perché il D.Lgs. 87/2024 prevede una sanzione di minore entità (dal 70 al 100% del credito) che si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. La scelta del legislatore di derogare espressamente al generale principio di retroattività della legge più favorevole non contrasta con i principi costituzionali.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 38-bis, c. 1, lett. d, del D.P.R. n. 600/1973

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. Sebbene gli atti di recupero e gli avvisi di accertamento siano assimilati, muovono da presupposti diversi. L'atto di recupero riguarda il disconoscimento di agevolazioni indebitamente fruite, mentre l'avviso di accertamento riguarda il pagamento di imposte non versate su un maggior imponibile. Stante la non coincidenza dei presupposti, il legislatore ha discrezionalità nel introdurre un regime diverso per la loro riscossione in pendenza di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 73
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como
    Numero : 73
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo