Art. 23. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall' articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Note all'art. 23:
- Il testo dell' articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e' riportato nelle note all'articolo 1.
2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall' articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Note all'art. 23:
- Il testo dell' articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e' riportato nelle note all'articolo 1.