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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 450/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORIO ATTILIO FRANCO, Presidente
TA RG, TO
RUOCCO CARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4679/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90155331 28000 IRES-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150028715258000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160001049862000 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede legale in Nocera Inferiore alla Indirizzo_1, in nome e per conto dell'amministratore pro tempore, sig. Rappresentante_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 100 2025 90155331 28/000 - notificata in data 22.9.2025 a mezzo pec -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nelle cartelle n. 10020150028715258000 – afferente l'IRAP – e n. 10020160001049862000 – afferente l'IRES -, le veniva intimato il pagamento di euro 8.896,74.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica delle prodromiche cartelle;
b) la estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti relativi alle imposte, agli interessi ed alle sanzioni;
c) la intervenuta decadenza in ragione dello spirare del termine previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973, in ragione del quale “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti d'ufficio”.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate-
Riscossione, la quale, prodotta la documentazione afferente le notifiche degli atti prodromici (segnatamente: la notifica, in data 19.11.2015, della cartella di pagamento n. 10020150028715258000 e la notifica, in data
27.1.2016, della cartella di pagamento n. 10020160001049862000), concludeva per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
Destituita di fondamento, in primo luogo, si appalesa la dedotta nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica degli atti ad esso prodromici. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15.4.2021, hanno ribadito il principio secondo il quale la invalidità o la inesistenza della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi (Testualmente:
“In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”). E', dunque, senz'altro consentito al contribuente di impugnare un atto esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Pertanto, poiché dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione si evince che, nel caso in esame, i crediti erariali vennero fatti valere notificando alla ricorrente, in data 19.11.2015, la cartella di pagamento n. 10020150028715258000 e, in data 27.1.2016, la cartella di pagamento n.
10020160001049862000, non può non pervenirsi ad una declaratoria di infondatezza della dedotta nullità procedimentale.
In ordine alla eccepita prescrizione, poi, la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”,
“motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016).
La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente, come nel caso in esame, non abbia proposto opposizione alla cartella di pagamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una intimazione di pagamento, in tal caso “anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del
17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'ingiunzione impugnata veniva notificata a distanza di non più di dieci anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per l'IRPEF e l'IVA – dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione (da individuarsi nelle due cartelle di pagamento), deve ritenersi che tale termine prescrizionale non sia affatto decorso. Al contrario, poiché l'atto impugnato veniva notificato a distanza di oltre cinque anni – tale è il termine di prescrizione per gli interessi e le sanzioni – e di oltre cinque anni – tale è il termine di prescrizione per i diritti camerali, per gli interessi e le sanzioni – dal predetto ultimo atto interruttivo della prescrizione, devono ritenersi estinti i crediti afferenti gli interessi e le sanzioni.
Avendo il ricorrente, come detto, prestato acquiescenza in ordine alle prodromiche cartelle di pagamento, deve ritenersi inammissibile l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, in ragione del quale “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti d'ufficio”.
Il ricorso va, pertanto, nei predetti termini, parzialmente accolto.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. compensa le spese fra le parti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORIO ATTILIO FRANCO, Presidente
TA RG, TO
RUOCCO CARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4679/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90155331 28000 IRES-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150028715258000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160001049862000 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede legale in Nocera Inferiore alla Indirizzo_1, in nome e per conto dell'amministratore pro tempore, sig. Rappresentante_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 100 2025 90155331 28/000 - notificata in data 22.9.2025 a mezzo pec -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nelle cartelle n. 10020150028715258000 – afferente l'IRAP – e n. 10020160001049862000 – afferente l'IRES -, le veniva intimato il pagamento di euro 8.896,74.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica delle prodromiche cartelle;
b) la estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti relativi alle imposte, agli interessi ed alle sanzioni;
c) la intervenuta decadenza in ragione dello spirare del termine previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973, in ragione del quale “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti d'ufficio”.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate-
Riscossione, la quale, prodotta la documentazione afferente le notifiche degli atti prodromici (segnatamente: la notifica, in data 19.11.2015, della cartella di pagamento n. 10020150028715258000 e la notifica, in data
27.1.2016, della cartella di pagamento n. 10020160001049862000), concludeva per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
Destituita di fondamento, in primo luogo, si appalesa la dedotta nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica degli atti ad esso prodromici. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15.4.2021, hanno ribadito il principio secondo il quale la invalidità o la inesistenza della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi (Testualmente:
“In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”). E', dunque, senz'altro consentito al contribuente di impugnare un atto esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Pertanto, poiché dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione si evince che, nel caso in esame, i crediti erariali vennero fatti valere notificando alla ricorrente, in data 19.11.2015, la cartella di pagamento n. 10020150028715258000 e, in data 27.1.2016, la cartella di pagamento n.
10020160001049862000, non può non pervenirsi ad una declaratoria di infondatezza della dedotta nullità procedimentale.
In ordine alla eccepita prescrizione, poi, la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”,
“motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016).
La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente, come nel caso in esame, non abbia proposto opposizione alla cartella di pagamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una intimazione di pagamento, in tal caso “anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del
17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'ingiunzione impugnata veniva notificata a distanza di non più di dieci anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per l'IRPEF e l'IVA – dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione (da individuarsi nelle due cartelle di pagamento), deve ritenersi che tale termine prescrizionale non sia affatto decorso. Al contrario, poiché l'atto impugnato veniva notificato a distanza di oltre cinque anni – tale è il termine di prescrizione per gli interessi e le sanzioni – e di oltre cinque anni – tale è il termine di prescrizione per i diritti camerali, per gli interessi e le sanzioni – dal predetto ultimo atto interruttivo della prescrizione, devono ritenersi estinti i crediti afferenti gli interessi e le sanzioni.
Avendo il ricorrente, come detto, prestato acquiescenza in ordine alle prodromiche cartelle di pagamento, deve ritenersi inammissibile l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, in ragione del quale “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti d'ufficio”.
Il ricorso va, pertanto, nei predetti termini, parzialmente accolto.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. compensa le spese fra le parti.