Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4748/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da
, nata Catania il 18.10.1972 , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sergio A. Spina;
contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Girolamo D'Alleo, Controparte_1 PartitaIVA_1
Antonino San Martino ed Andrea D'Alleo;
conclusioni: come da verbale dell'11 marzo 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
Tutte le domande di parte attrice vanno disattese, dovendosi piuttosto accogliere la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da parte convenuta, tempestivamente costituita.
In fatto va evidenziato che, nella comparsa di risposta, la convenuta ha specificamente prospettato che “Sul terreno dell'odierna attrice, sito in Pedara (Ct), c.da Sottomonte, via Padre Pio, 5, insiste da vari decenni un palo di sostegno della rete di distribuzione in media tensione dell'energia elettrica
è stata oggetto di costante adeguamento tecnico del conduttore (ciò ancorché il palo in questione presenti taluni circoscritti segni di deterioramento connessi all'installazione pluridecennale) ed i conduttori “nudi” costituenti tale linea rispettano il c.d. franco da terra e le “distanze di rispetto”.
Nella documentazione fotografica che si produce (doc. 1) è ritratta la targhetta del palo insistente nella proprietà dell'odierna attrice;
ivi è dato constatare che il palo risalga agli anni ottanta (poiché
l'ultima cifra è stata oggetto di usura, ma appaio ben visibili le prime tre: “198(?)”). Nonostante dalla targa non sia arguibile l'anno esatto di edificazione del palo, lo stesso può desumersi dall'anno di realizzazione della linea alla quale lo stesso è asservito;
la linea “D430-18846 – 10 Trigona” è, infatti, stata eretta nel 1985 ed è in funzione dal 9 gennaio 1986 e non ha mutato nel tempo il proprio tracciato”. E tale prospettazione non è stata contestata da parte attrice, sì come già rilevato nell'ordinanza istruttoria resa all'udienza del 25 novembre 2022.
In diritto va invece evidenziato che “la servitù di elettrodotto acquistata per usucapione ha natura di servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l'imposizione coattiva del vincolo, in quanto estranea all'attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù, essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto” (Cassazione civile sez. II, 04/11/2019, n.28271).
L'acquisto per usucapione esclude la debenza di alcuna indennità.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
I compensi per la difesa di parte convenuta, integralmente vittoriosa, sono liquidati avuto riguardo ai parametri previsti dal d. m. 55/2014 per le cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000, ma con il massimo abbattimento della fase istruttoria, non essendo stata raccolta prova costituenda.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta tutte le domande di parte attrice;
in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta dichiara che e- distribuzione ha acquistato per usucapione la servitù di elettrodotto, gravante sul fondo di proprietà della signora , sì come descritta da parte convenuta in comparsa di risposta. Parte_1
Condanna a rifondere delle spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1
complessivi Euro 6.050,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit..
Catania, 4 giugno 2025. Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo