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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1373/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. AS NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1373/2025 promossa da:
nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.COFONE Parte_1
EMANUELA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
VE RI
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 22.7.2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 5/9/2020, che dalla unione erano nate le figlie e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Per_1 Per_2
indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Le figlie saranno affidate a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione familiare unitamente alla madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
3. La casa familiare sita in Corigliano-Rossano, a.u. Corigliano, alla via Monaco n.21, viene assegnata alla SI.ra , con tutti gli arredi, che ne prenderà cura a suo carico dell' CP_1
intera gestione.
4. Il SI. potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo riterrà Parte_1
opportuno, previo accordo con la SI.ra (da concordare almeno il giorno prima CP_1
entro le ore 12) e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle minori;
durante le festività natalizie (dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 7 gennaio per la primogenita mentre la piccola senza pernottamento) o pasquali Per_2
(per sette giorni comprendenti la settimana precedente la domenica di Pasqua, compresa,
o la successiva, comprensiva del lunedì dell'Angelo) si seguirà il criterio dell'alternanza mentre nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia almeno 30 giorni (Luglio
o Agosto), previ opportuni accordi da stabilire entro il mese di Maggio, compatibilmente con gli impegni delle minori e delle parti;
in caso di mancato accordo per il periodo estivo le minori trascorreranno, con alternanza annuale, i primi 15 giorni di luglio ed i primi 15 giorni di agosto con un genitore ed i rimanenti giorni con l'altro; nel periodo estivo in cui resteranno con un genitore le minori trascorreranno, salvo diverso accordo, a settimane alterne il sabato e la domenica con l'altro genitore;
- ìn mancanza di accordo sulle visite il padre avrà facoltà di visitare e di tenere con sé la minore almeno due fine settimana al mese dalle ore 08.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica (1° e 3°), nonché il Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15 alle ore 20, sempre compatibilmente con gli impegni delle minori e delle parti;
Si precisa che data la tenera età delle bambine, e soprattutto della figlia di appena Per_2
un anno, dal piano genitoriale bisogna escludere il pernottamento della stessa presso il padre.
5. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 20 di ogni Pt_1 Parte_2
mese, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie e , la somma Per_1 Per_2
complessiva di euro 300,00 ossia € 150,00 cadauno, oltre le spese straordinarie in misura del 50% da sostenere nell'interesse delle figlie, come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero,
stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- le sopra indicate somme verranno versate mediante bonifico bancario, o altra modalità
tracciabile di pagamento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. Tali importi verranno corrisposti da parte del padre a favore delle figlie sino a quando quest'ultime non saranno indipendenti dal punto di vista economico patrimoniale.
6. La casa coniugale sita in Corigliano-Rossano alla Via Monaco n.21 (Area Urbana di
Corigliano), di proprietà di entrambi i coniugi sulla quale è acceso un mutuo ipotecario di €
64.436,40 con scadenza al 31.05.2040 con pagamento di rate mensili di € 291,88 a carico di entrambi, resta assegnata alla sig.ra , che continuerà ad abitarla unitamente CP_1
alle due figlie.
7. I SIg. e concordano, inoltre, che le due figlie e saranno CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2
totalmente a carico della madre per il versamento diretto da parte dell' del 100% degli CP_2
assegni unici universali o qualsiasi forma di sussidio erogato dal detto Istituto per le predette.
8. Entrambi i coniugi rinunciano, così come in effetti rinunciano, all'obbligo di mantenimento,
sia presente che futuro a qualsiasi obbligo di mantenimento fatto salvo quanto concordato a carico del SI. nei confronti delle figlie;
Pt_1
9. Spese legali compensate.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato in [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni riportate Controparte_1
in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 22 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
AS NT
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. AS NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1373/2025 promossa da:
nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.COFONE Parte_1
EMANUELA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
VE RI
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 22.7.2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 5/9/2020, che dalla unione erano nate le figlie e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Per_1 Per_2
indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Le figlie saranno affidate a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione familiare unitamente alla madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
3. La casa familiare sita in Corigliano-Rossano, a.u. Corigliano, alla via Monaco n.21, viene assegnata alla SI.ra , con tutti gli arredi, che ne prenderà cura a suo carico dell' CP_1
intera gestione.
4. Il SI. potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo riterrà Parte_1
opportuno, previo accordo con la SI.ra (da concordare almeno il giorno prima CP_1
entro le ore 12) e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle minori;
durante le festività natalizie (dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 7 gennaio per la primogenita mentre la piccola senza pernottamento) o pasquali Per_2
(per sette giorni comprendenti la settimana precedente la domenica di Pasqua, compresa,
o la successiva, comprensiva del lunedì dell'Angelo) si seguirà il criterio dell'alternanza mentre nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia almeno 30 giorni (Luglio
o Agosto), previ opportuni accordi da stabilire entro il mese di Maggio, compatibilmente con gli impegni delle minori e delle parti;
in caso di mancato accordo per il periodo estivo le minori trascorreranno, con alternanza annuale, i primi 15 giorni di luglio ed i primi 15 giorni di agosto con un genitore ed i rimanenti giorni con l'altro; nel periodo estivo in cui resteranno con un genitore le minori trascorreranno, salvo diverso accordo, a settimane alterne il sabato e la domenica con l'altro genitore;
- ìn mancanza di accordo sulle visite il padre avrà facoltà di visitare e di tenere con sé la minore almeno due fine settimana al mese dalle ore 08.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica (1° e 3°), nonché il Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15 alle ore 20, sempre compatibilmente con gli impegni delle minori e delle parti;
Si precisa che data la tenera età delle bambine, e soprattutto della figlia di appena Per_2
un anno, dal piano genitoriale bisogna escludere il pernottamento della stessa presso il padre.
5. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 20 di ogni Pt_1 Parte_2
mese, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie e , la somma Per_1 Per_2
complessiva di euro 300,00 ossia € 150,00 cadauno, oltre le spese straordinarie in misura del 50% da sostenere nell'interesse delle figlie, come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero,
stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- le sopra indicate somme verranno versate mediante bonifico bancario, o altra modalità
tracciabile di pagamento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. Tali importi verranno corrisposti da parte del padre a favore delle figlie sino a quando quest'ultime non saranno indipendenti dal punto di vista economico patrimoniale.
6. La casa coniugale sita in Corigliano-Rossano alla Via Monaco n.21 (Area Urbana di
Corigliano), di proprietà di entrambi i coniugi sulla quale è acceso un mutuo ipotecario di €
64.436,40 con scadenza al 31.05.2040 con pagamento di rate mensili di € 291,88 a carico di entrambi, resta assegnata alla sig.ra , che continuerà ad abitarla unitamente CP_1
alle due figlie.
7. I SIg. e concordano, inoltre, che le due figlie e saranno CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2
totalmente a carico della madre per il versamento diretto da parte dell' del 100% degli CP_2
assegni unici universali o qualsiasi forma di sussidio erogato dal detto Istituto per le predette.
8. Entrambi i coniugi rinunciano, così come in effetti rinunciano, all'obbligo di mantenimento,
sia presente che futuro a qualsiasi obbligo di mantenimento fatto salvo quanto concordato a carico del SI. nei confronti delle figlie;
Pt_1
9. Spese legali compensate.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato in [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni riportate Controparte_1
in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 22 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
AS NT