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Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di AT, Scuola Secondaria di I Grado SMS Volta AT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di AT – Sezione Lavoro - -OMISSIS-con la quale è stato definito il giudizio R.G. n. -OMISSIS- promosso dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di AT, Scuola Secondaria di I Grado SMS Volta AT;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Istruzione e del Merito, depositato in atti, è stata eseguita la sentenza del Tribunale di AT — Sezione Lavoro -OMISSIS-della quale si chiede l’esecuzione;
Ritenuto, pertanto, in parte qua, di dichiarare la cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Rilevato, tuttavia, che il Ministero resistente non ha ancora adempiuto, a completa ed integrale soddisfazione della parte, a pagare le spese di lite liquidate nella medesima sentenza, a carico delle amministrazioni scolastiche, in € 1.250,00 oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali come per legge.
Ritenuto, quindi, di condannare le resistenti amministrazioni al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di AT — Sezione Lavoro n. -OMISSIS-, a completo soddisfacimento della pretesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dichiara, in parte qua, la cessazione della materia del contendere;
- condanna le resistenti amministrazioni al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di AT — Sezione Lavoro n. -OMISSIS-.
Condanna le resistenti amministrazioni al pagamento, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.000 (euro mille/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO