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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3278/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto –
scioglimento matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA OPPIA, presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo confermate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 23/01/2025, di seguito riportate:
“i ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e chiedono la conferma di quello precedente ad accezione del fatto che il padre
pagina 1 di 3 contribuirà mediante il versamento di un assegno mensile di €. 500,00 al mantenimento delle
proprie figlie, mentre verrà posto a carico di entrambi per il 50% cadauno il pagamento delle spese
straordinarie sostenute per libri scolastici e altri strumenti di studio nonché spese mediche, in
quanto la , lavora con contratto a tempo determinato presso un Parte_2
negozio di prodotti alimentari da un anno circa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in SANTIAGO DI CUBA (CUBA) in data 19/07/2002.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 23/01/2025 e le conferma essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 16/10/2024 dai signori e ogni Parte_1 Parte_2
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
in SANTIAGO DI CUBA (CUBA) in data 19 luglio 2002 trascritto Parte_2
nei registri dello Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'Anno 2003, Atto 7, Parte 2, Serie
C.
pagina 2 di 3 ordina
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza
conferma
le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 23/01/2025, essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 18.02.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3278/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto –
scioglimento matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA OPPIA, presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo confermate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 23/01/2025, di seguito riportate:
“i ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e chiedono la conferma di quello precedente ad accezione del fatto che il padre
pagina 1 di 3 contribuirà mediante il versamento di un assegno mensile di €. 500,00 al mantenimento delle
proprie figlie, mentre verrà posto a carico di entrambi per il 50% cadauno il pagamento delle spese
straordinarie sostenute per libri scolastici e altri strumenti di studio nonché spese mediche, in
quanto la , lavora con contratto a tempo determinato presso un Parte_2
negozio di prodotti alimentari da un anno circa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in SANTIAGO DI CUBA (CUBA) in data 19/07/2002.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 23/01/2025 e le conferma essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 16/10/2024 dai signori e ogni Parte_1 Parte_2
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
in SANTIAGO DI CUBA (CUBA) in data 19 luglio 2002 trascritto Parte_2
nei registri dello Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'Anno 2003, Atto 7, Parte 2, Serie
C.
pagina 2 di 3 ordina
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza
conferma
le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 23/01/2025, essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 18.02.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3