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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/07/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Susanna Menegazzi – Presidente.
Marina Righi – Giudice rel.
Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 67/2024, promossa con ricorso depositato in data 04/01/2024;
da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. TOFFOLI ANGELA e dall'avv. FELTRIN ALBERTO
( ) ed elettivamente domiciliato in VIALE COSSETTI 9 33170 C.F._1
PORDENONE presso lo studio del difensore,
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
,
- RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO EX LEGE -
Causa rimessa alla decisione del collegio all'udienza del 24/07/2025 sulle seguenti conclusioni della parte costituita:
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor CP_1
, nato a [...] il [...], e la signora , nata a
[...] Parte_1
Vittorio veneto (TV) il 30/11/1991, CF: , matrimonio contratto in C.F._2
data 23/01/2014 in CA (Marocco), matrimonio trascritto nel registro degli atti di
matrimonio del Comune di Vittorio Veneto anno 2014, parte II, serie C, atto n. 22; -
ordinare al Comune di CA (Marocco), quale luogo di celebrazione del
matrimonio, ed al Comune di Vittorio Veneto, quale luogo di residenza dei coniugi, di
annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Riservate ulteriori deduzioni, eccezioni ed istanze istruttorie all'esito della costituzione del
resistente.
Spese di causa rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/01/2024, esponeva: Parte_1
che in data 23/01/2014 aveva contratto matrimonio concordatario con
[...]
CP_1
che dalla loro unione non erano nati figli;
che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati.
E' intervenuta separazione con pronuncia del 18.7.24, passata in giudicato.
2 La ricorrente nel medesimo ricorso introduttivo ha altresì chiesto di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il resistente, dichiarato contumace già all'udienza del 18.7.24, non è comparso all'udienza del 24.7.25.
All'udienza del 24/07/2025, presente la sola ricorrente, la stessa ha riferito di non aver più
visto il resistente e di averlo soltanto sentito al telefono per definire alcune questioni relative alla sua residenza, presso la madre della sig.ra . Pt_1
I procuratori della parte ha discusso la causa e precisato le conclusioni in ordine alla pronuncia di sentenza di divorzio;
il Giudice Istruttore si è riservato di riferire in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'estratto dell'atto di matrimonio risulta che le parti abbiano contratto matrimonio in
CA (Marocco) in data 23/01/2014, e che l'atto è stato trascritto al n. 22 parte II
serie C Anno 2014 del registro di VITTORIO VENETO.
Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non ci sono più riconciliate nè hanno convissuto dopo la separazione personale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma secondo, lett. b, legge 1
dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, per procedere alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, perché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 citato ed è decorso il periodo di tempo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
VITTORIO VENETO è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
3 Trattandosi di pronuncia limitata allo status nulla si dispone quanto al pagamento delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a CA (Marocco) in data
23/01/2014, tra , n. a VITTORIO VENETO (TV) il 30/11/1991 e Parte_1
n. a MAROCCO il 21/07/1994, trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO al n. 22, parte II, Serie C, anno
2014;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VITTORIO VENETO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla sulle spese.
Treviso, 24/07/2025
Il Presidente
Susanna Menegazzi
Il Giudice est.
Marina Righi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Susanna Menegazzi – Presidente.
Marina Righi – Giudice rel.
Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 67/2024, promossa con ricorso depositato in data 04/01/2024;
da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. TOFFOLI ANGELA e dall'avv. FELTRIN ALBERTO
( ) ed elettivamente domiciliato in VIALE COSSETTI 9 33170 C.F._1
PORDENONE presso lo studio del difensore,
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
,
- RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO EX LEGE -
Causa rimessa alla decisione del collegio all'udienza del 24/07/2025 sulle seguenti conclusioni della parte costituita:
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor CP_1
, nato a [...] il [...], e la signora , nata a
[...] Parte_1
Vittorio veneto (TV) il 30/11/1991, CF: , matrimonio contratto in C.F._2
data 23/01/2014 in CA (Marocco), matrimonio trascritto nel registro degli atti di
matrimonio del Comune di Vittorio Veneto anno 2014, parte II, serie C, atto n. 22; -
ordinare al Comune di CA (Marocco), quale luogo di celebrazione del
matrimonio, ed al Comune di Vittorio Veneto, quale luogo di residenza dei coniugi, di
annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Riservate ulteriori deduzioni, eccezioni ed istanze istruttorie all'esito della costituzione del
resistente.
Spese di causa rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/01/2024, esponeva: Parte_1
che in data 23/01/2014 aveva contratto matrimonio concordatario con
[...]
CP_1
che dalla loro unione non erano nati figli;
che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati.
E' intervenuta separazione con pronuncia del 18.7.24, passata in giudicato.
2 La ricorrente nel medesimo ricorso introduttivo ha altresì chiesto di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il resistente, dichiarato contumace già all'udienza del 18.7.24, non è comparso all'udienza del 24.7.25.
All'udienza del 24/07/2025, presente la sola ricorrente, la stessa ha riferito di non aver più
visto il resistente e di averlo soltanto sentito al telefono per definire alcune questioni relative alla sua residenza, presso la madre della sig.ra . Pt_1
I procuratori della parte ha discusso la causa e precisato le conclusioni in ordine alla pronuncia di sentenza di divorzio;
il Giudice Istruttore si è riservato di riferire in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'estratto dell'atto di matrimonio risulta che le parti abbiano contratto matrimonio in
CA (Marocco) in data 23/01/2014, e che l'atto è stato trascritto al n. 22 parte II
serie C Anno 2014 del registro di VITTORIO VENETO.
Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non ci sono più riconciliate nè hanno convissuto dopo la separazione personale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma secondo, lett. b, legge 1
dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, per procedere alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, perché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 citato ed è decorso il periodo di tempo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
VITTORIO VENETO è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
3 Trattandosi di pronuncia limitata allo status nulla si dispone quanto al pagamento delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a CA (Marocco) in data
23/01/2014, tra , n. a VITTORIO VENETO (TV) il 30/11/1991 e Parte_1
n. a MAROCCO il 21/07/1994, trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO al n. 22, parte II, Serie C, anno
2014;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VITTORIO VENETO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla sulle spese.
Treviso, 24/07/2025
Il Presidente
Susanna Menegazzi
Il Giudice est.
Marina Righi
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