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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15777 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48984/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIGNONI ADALGISA Parte_1 C.F._1
EVA, elettivamente domiciliato in VIALE TOSCANA 11 MILANO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dal ricorrente stesso.
Possono essere compensate le spese di causa, tenuto conto dell'enorme mole di lavoro che grava sull'amministrazione competente all'esame della domanda visto, considerato che il Marocco è interessato da un importante flusso migratorio che non permette di provvedere in tempi ragionevoli.
“ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) . pagina 1 di 2 Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere, spese di lite compensate.
Roma, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48984/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIGNONI ADALGISA Parte_1 C.F._1
EVA, elettivamente domiciliato in VIALE TOSCANA 11 MILANO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dal ricorrente stesso.
Possono essere compensate le spese di causa, tenuto conto dell'enorme mole di lavoro che grava sull'amministrazione competente all'esame della domanda visto, considerato che il Marocco è interessato da un importante flusso migratorio che non permette di provvedere in tempi ragionevoli.
“ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) . pagina 1 di 2 Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere, spese di lite compensate.
Roma, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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