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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 972 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. AURNIA VANESSA;
C.F._1
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ) con l'avv. DEMAESTRI GRAZIA
[...] P.IVA_1
MARIA; resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a Parte_1
percepire l'indennizzo previsto dalla L. 145/2018 per la cessazione
Pagina 1 di 3 dell'attività commerciale (ditta individuale dedita alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con P.I. ), intervenuta il P.IVA_2
23.9.2022, e la condanna dell al pagamento dell'importo di € CP_1
8.913,85 a tale titolo, oltre accessori.
L' si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della CP_1
domanda ed in particolare l'applicabilità della disposizione invocata dal ricorrente, sostenendo che la cessazione dell'attività non sarebbe stata definitiva, in quanto l'impresa è stata ceduta a terzi a titolo oneroso, come da visura camerale e atto di compravendita allegati.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 207/1996, richiamato dalla L. 145/2018,
l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale è subordinato alla cessazione definitiva dell'attività stessa. Tale cessazione deve essere intesa in senso oggettivo e assoluto, come dismissione dell'attività imprenditoriale, e non come semplice trasferimento a terzi.
Nel caso di specie, risulta che il ricorrente ha ceduto a titolo oneroso la propria attività commerciale con atto di compravendita del 23.09.2022, come confermato dalla causale di cancellazione dal Registro delle
Imprese (“cessione azienda”) e dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente.
La Corte d'Appello di Milano, nella sentenza n. 2077/2019 (nonché n.
906/2020, cfr. anche App. Salerno, 258/2022), ha chiarito che la
“cessazione definitiva” dell'attività commerciale, ai fini dell'indennizzo, deve essere interpretata come dissoluzione dell'attività stessa, e non anche come prosecuzione sotto altra titolarità. Il legislatore, richiedendo la compresenza della cessazione definitiva, della restituzione delle autorizzazioni e della cancellazione dal registro delle imprese, ha inteso escludere le ipotesi di cessione a terzi, anche se accompagnate da tali formalità.
Pagina 2 di 3 Infatti, la ratio dell'indennizzo è quella di compensare il pregiudizio derivante dalla perdita della fonte di reddito, in vista del pensionamento.
Tale pregiudizio non sussiste quando l'imprenditore ottiene un corrispettivo economico dalla cessione dell'attività, che può compensare integralmente la perdita. In tal caso, non si verifica la condizione di
“sacrificio” economico che giustifica l'intervento previdenziale.
La Corte ha inoltre evidenziato che l'uso del termine “indennizzo” implica una prestazione patrimoniale a fronte di un pregiudizio, e non può essere riconosciuto in presenza di un vantaggio economico derivante dalla cessione dell'impresa.
Tale lettura del requisito della “cessazione definitiva” è tutt'altro che contraria alla lettera della legge, come invece sembra sostenere il ricorrente con le ultime note di trattazione scritta: come evidenziato dalla
Corte d'Appello di Milano, si tratta di una lettura che valorizza l'uso del termine “definitiva”, che non sarebbe stato necessario ove si fosse voluto dare rilevanza anche alla cessione.
Alla luce di tali considerazioni, condivise da questo Tribunale, deve ritenersi corretta la decisione dell' , che ha rigettato l'istanza per CP_1
insussistenza del requisito della cessazione definitiva dell'attività commerciale.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese vanno dichiarate irripetibili alla luce della dichiarazione ex articolo 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e dichiara le spese irripetibili.
19/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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