Decreto cautelare 30 settembre 2025
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00194/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Humera Khan, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Grazioli, n. 100;
contro
Ministero dell'Interno, Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento:
- del provvedimento del Commissariato del Governo per la provincia di Trento Proc. n. -OMISSIS- - protocollo n. -OMISSIS- - di data 22.08.2025, notificato in data 05.09.2025, con il quale è stata disposta la revoca della misura di accoglienza nei confronti del ricorrente;
- nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti, anche non conosciuti, e comunque connessi e/o richiamati per relationem.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. OM DI e udito per la parte ricorrente il difensore, mentre nessuno è comparso per l’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
All’odierno ricorrente, cittadino -OMISSIS- in attesa del riconoscimento della Protezione Internazionale da parte della Commissione Territoriale di Verona, sono state revocate le misure di accoglienza, vale a dire l’alloggio presso la struttura di accoglienza sita in -OMISSIS-, -OMISSIS-, a suo tempo concesso ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”, in quanto privo di mezzi sufficienti di sussistenza.
Secondo il provvedimento di revoca di data 22 agosto 2025, oggetto di gravame, preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento del 23 luglio 2025, il signor -OMISSIS- avrebbe percepito emolumenti per euro 12.135,00 per l’anno 2024, risulterebbe occupato a tempo indeterminato full time, quindi supererebbe “la soglia di indigenza fissata per l’anno 2024 in euro 6.947 e, per l’effetto, certifica la disponibilità in atto di mezzi economici sufficienti”.
Il signor -OMISSIS- ha così proposto ricorso avverso il prefato provvedimento, affidandolo ad un unico motivo ( Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 – Insussistenza dei presupposti per la revoca dell’accoglienza –Insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento ), contestando la sussistenza dei presupposti per la revoca della misura di accoglienza e segnatamente contestando che il ricorrente godesse di mezzi di sussistenza sufficienti, nonché stabili e duraturi. Invero, la difesa del ricorrente evidenziava in ricorso che questi fosse occupato solo saltuariamente e comunque percepisse un reddito “attuale” ben inferiore all’anno precedente e comunque al di sotto dell’importo annuo previsto per l’assegno sociale.
Con decreto n. -OMISSIS- del 30 settembre 2025 il Presidente di questo Tribunale, ravvisando i prescritti presupposti di estrema gravità ed urgenza, ha accolto la domanda di misure cautelari monocratiche che accompagnava il ricorso, fissando l’udienza del 23 ottobre 2025 per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare.
In data 1 ottobre 2025 si è costituita l’Amministrazione con memoria formale, contestando le avverse domande.
Il ricorrente ha depositato l’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, su cui si è pronunciata con accoglimento la competente Commissione con decreto n. 10/2025 Reg. Patr., pubblicato il 2 dicembre 2025.
Con memoria depositata il 21 ottobre 2025, la difesa dell’Amministrazione resistente ha contestato le argomentazioni del ricorrente, in particolare rilevando che la revoca del beneficio è stata adottata – ratione temporis – quando il ricorrente godeva di un reddito non occasionale e ben superiore all’importo massimo per poter accedere alla misura di accoglienza; inoltre, veniva evidenziato che il signor -OMISSIS- era assunto dal 2025 a tempo indeterminato.
Con ordinanza cautelare del 23 ottobre 2025, pubblicata il 24 ottobre 2025, la misura cautelare è stata accolta, sospendendo dunque l’impugnato provvedimento, ed è stata fissata l’udienza pubblica di discussione del giorno 11 dicembre 2025.
Il Ministero dell'Interno, Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, ha depositato in data 20 novembre 2025 una memoria con la quale ha formalizzato di avere provveduto con atto prot. n. -OMISSIS- dd. 13.11.2025 (allegato alla memoria) a revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990 il decreto proc. n.-OMISSIS-5 –del 22 agosto 2025, con cui era stata disposta la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del signor -OMISSIS-, oggetto del ricorso e dunque chiedendo che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere.
All’udienza di discussione del giorno 11 dicembre 2025, sentita la difesa del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che in caso di annullamento in autotutela di un atto amministrativo, il provvedimento cessa di esistere, anche in pendenza di giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere sul merito del provvedimento, ovvero che “ nell'ambito del processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere opera nel caso in cui si determina un'attività amministrativa successiva dell'amministrazione pubblica integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, come nel caso di annullamento in autotutela degli atti impugnati ” (Cons. Stato, sez. VII, 26/1/2023, n. 911), ricorre tale fattispecie nel caso qui in discussione, attesa la revoca in autotutela del provvedimento impugnato.
Considerata la motivazione addotta nel provvedimento ed in particolare il riferimento alle sopravvenienze che hanno interessato il ricorrente, vi sono giustificati motivi per compensare le spese.
Con successivo decreto verrà disposta la liquidazione del corrispettivo spettante al difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Riserva ad un separato decreto la liquidazione del compenso del patrocinio del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA AR, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
OM DI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM DI | RA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.