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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9984 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 25740/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, in composizione monocratica e in per-
sona del Dr. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Con R.G. 25740.23
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
lomena Nitti Bovet 23, C.F. e rappresentato in virtù CodiceFiscale_1
di mandato in calce al presente atto di appello dall'avv. Davide Martino, (C.F.
), ed elettivamente domiciliato ex art. 47 c.p.c. presso il C.F._2
suo studio sito in Napoli alla via San Gennaro al Vomero n. 24, in virtù di procu-
ra come in atti;
Appellante
E
(C.F. - P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
corrente in Torino al Corso Massimo D'Azeglio, 33/E, rapp.ta e difesa dall'avv.
CA LL (C.F.: ), con il quale è elettivamente CodiceFiscale_3
dom.ta in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22 in forza di procura geneAL al-
1
le liti per Notaio di Torino del 2.3.2023, Rep. n. 38490/20440 Persona_1
(all. 1),
Ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni si indicano i seguenti re-
capiti: pec: Email_1
Appellata
Svolgimento in fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato, parte appellante, propone im-
pugnazione avverso la sentenza n. 41005/2023, depositata presso la cancelleria del Giudice di pace di Napoli, in data 16 novembre 2023.
L'atto di appello reca le seguenti conclusioni:
A) si richiede di applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo e considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo di natura cd. recurring, con il conseguen-
te diritto dell'istante a percepire il rimborso dci ratei residui di tutti i costi dcl credito ulteriori agli interessi pagati in anticipo;
B) accertare e dichiarare il diritto del sig. al rimborso Parte_1
degli oneri anticipati per la quota non maturata ed ancora accertare la annullabili-
tà e/o inefficacia della clausola contrattuale che disciplina l'anticipata estinzione del contratto per cui è causa nella misura in cui impedisce o comprime il diritto del consumatore ad ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota dei costi ulteriori agli interessi;
C) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari versati e non goduti, con ri-
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guardo al contratto per cui è causa;
D) per l'effetto, condannare la convenuta società , in per- CP_2
sona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di
1.724,64 € maggiorata degli interessi legali sulle somme indebitamente trattenu-
te, decorrenti, stante la doverosa applicazione della disciplina che regola l'istituto dell'indebito oggettivo dalla data stipula del contratto di mutuo e commisurati al tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/02 e s.m.i. stante la recente novella dell'art.1284 c.c.;
E) Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attri-
buzione delle stesse al sottoscritto procuratore per anticipo fattone;
La vicenda in primo grado.
Con atto di citazione parte appellante conveniva innanzi al Giudice di Pa-
ce di Napoli la convenuta società , al fine di sentire emettere nei CP_2
suoi confronti i provvedimenti di cui alle seguenti conclusioni, rassegnate in comparsa conclusionale:
“- accertare e dichiarare il diritto dell'istante, in ossequio all'art. 125 –
sexies del Testo Unico Bancario, ed alla luce della Sentenza della Corte di Giu-
stizia dell'Unione Europea resa l'11.11.2019 in Causa C-383/18, ad ottenere la restituzione dei costi del credito ulteriori agli interessi, non dovuti in ragione dell'estinzione anticipata del debito rispetto alla sua natuAL scadenza;
- per l'effetto, accertare, in via del tutto incidentale e senza efficacia di giudicato, ma ai soli fini restitutori in ordine alle somme oggetto del presente giudizio, la nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale che disciplina l'ipotesi di estinzione anticipata del contratto, nella misura in cui comprime in
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qualsiasi modo il diritto alla restituzione dei ripetuti costi;
- per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale rappresen-
tante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in €
1.724,64 maggiorata degli interessi legali sulle somme indebitamente trattenute,
decorrenti, stante la doverosa applicazione della disciplina che regola l'istituto dell'indebito oggettivo dalla data stipula del contratto di mutuo e commisurati al tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/02 e s.m.i. stante la recente novella dell'art.1284 c.c.;
- con l'esplicita precisazione che la somma delle domande formulate, ove eccedente, deve intendersi da riportare nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito;
- condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.
In fatto e diritto premetteva che:
A) che il 1° giugno 2012 l'istante stipulava, con la odierna convenuta so-
cietà Banca Santander Consumer Bank S.p.A., il contratto di cessione dello sti-
pendio n. 110408 rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” di quote dello stipendio;
B) che, secondo le previsioni contrattuali, parte attrice si impegnava alla restituzione della complessiva somma di 34.080,00 € mediante la corresponsione di 120 rate da 284,00 € a fronte di un'erogazione netta pari a 21.440,85 €.
C) che in sede di stipula, oltre alla quota interessi, pari ad 8.148,32 €, re-
golarmente ripartita secondo il piano di ammortamento, parte attrice ha corrispo-
sto anticipatamente, mediante trattenuta diretta dalla somma netta erogata in sede
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di liquidazione, i seguenti costi del credito, indicati nel contratto, ulteriori agli in-
teressi pattuiti per un totale di euro 12.639,15.
D) che successivamente, alla data del 31 maggio 2012, sulla base di con-
teggio estintivo prodotto dalla società odierna convenuta, lo stesso era anticipa-
tamente estinto dall'odierno attore utilizzando il capitale liquidato mediante la stipula di un nuovo contratto di mutuo allorché residuavano 72 quote a scadere,
effettuando un pagamento estintivo pari ad euro 17.654,72 ;
E) che in sede di conteggio estintivo, all'odierno attore veniva abbuonata una quota per interessi futuri non maturati, secondo le previsioni del piano di ammortamento, nella misura di 3.164,35 €, travalicando totalmente il dato lette-
AL
del contratto che prevede senza alcun dubbio come anche il calcolo degli interessi nell'ipotesi dell'estinzione anticipata del rapporto deve soggiacere al principio proporzione c.d. pro-rata temporis
F) che, pertanto, l'istante chiede la restituzione della somma di € (4.888,99
€– 3.164,35€) = 1.724,64€, maggiorata degli interessi legali sulle somme indebi-
tamente trattenute, decorrenti, stante la doverosa applicazione della disciplina che regola l'istituto dell'indebito oggettivo dalla data stipula del contratto di mutuo e commisurati al tasso di mora di cui al D. Lgs.231/02 e s.m.i. stante la recente no-
vella dell'art. 1284 c.c.;
I) Che a nulla è valsa la lettera di messa in mora del 07 ottobre 2021, cui è
seguito in data 22 ottobre 2021 il riscontro negativo della convenuta banca.
Si costituiva in primo grado la convenuta che chiedeva accogliersi le se-
guenti conclusioni:
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1. dare atto che la società ha già rimborsato la quota degli inte- CP_2
ressi residuali secondo lo scema del prospetto di liquidazione e del piano di am-
mortamento consegnato al sig. e di conseguenza rigettare integralmen- Parte_1
te le richieste attoree, siccome inammissibili ed infondate per tutte le ragioni illu-
strate nel corpo del presente atto;
2. in ogni caso condannare l'attore al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con espressa salvezza di ogni ulteriore richiesta istrut-
toria
In fatto e diritto allegava la correttezza dell'operato della banca nel rispet-
to delle condizioni contrattuali, non contestando le risultanze aritmetiche come dedotte dalla controparte, ma l'an del debito richiesto, da ritenersi infondato. Ciò
perché la banca aveva inteso abbuonare solo i costi c.d. recurring attinenti alla svolgimento del rapporto, con esclusione di quelli c.d. up front ovvero collegati alla costituzione del rapporto. Contestava infine il ricorso al criterio pro rata tem-
poris.
Con sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Napoli, in relazione alla domanda proposta dall'attore così provvedeva:
- Rigetta la domanda;
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
I motivi a sostegno dell'appello.
- Errata applicazione dell'art. 125 sexies tub;
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- Conseguente diritto dell'appellante alla restituzione pro rata tempo-
ris dei costi anticipati.
Costituitasi parte appellata tempestivamente, chiedeva il rigetto dell'appello con condanna delle spese della controparte.
Nel merito, assegnata la causa in decisione in data 30.10.25, si osserva quanto segue.
Il giudice di prime cure ha ritenuto non applicabile il principio della di-
stribuzione delle spese pro rata temporis richiamando quanto regolamentato nel contratto sottoscritto tra le parti da cui ha origine il finanziamento.
A parte il richiamo del contratto all'allegato modulo SECCI abbinato al finanziamento che invece richiama il principio invocato dall'appellante, deve ri-
tenersi fondata la tesi di . Parte_1
Chiarito che risulta documentale ed incontestato che che in sede di stipu-
la, oltre alla quota interessi, pari ad 8.148,32 €, regolarmente ripartita secondo il piano di ammortamento, parte attrice ha corrisposto anticipatamente, mediante trattenuta diretta dalla somma netta erogata in sede di liquidazione, i seguenti co-
sti del credito, indicati nel contratto
SPESE INIZIALI
Oneri erariali € 64,82
Commissione mandataria: € 1.022,40
Spese di istruttoria: € 200,00
Provvigioni: € 2.344,70
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Premio assicurativo € 858,91
Interessi Trattenuti Anticipatamente € 8.148.32
Totale Spese Iniziali € 12.639,15
Il tutto per un totale di costi del credito (in aggiunta agli interessi) pari ad
12.639,15 €.
Successivamente, alla data del 31 maggio 2012, sulla base di conteggio estintivo prodotto dalla società odierna convenuta, lo stesso era anticipatamente estinto dall'odierno attore utilizzando il capitale liquidato mediante la stipula di un nuovo contratto di mutuo allorché residuavano 72 quote a scadere, effettuando un pagamento estintivo pari ad 17.654,72 €.
In sede di conteggio estintivo, all'odierno attore veniva abbuonata una quota per interessi futuri non maturati, secondo le previsioni del piano di ammor-
tamento, nella misura di 3.164,35 €.
Orbene, l'istante chiede la restituzione della somma di € (4.888,99 €–
3.164,35€) = 1.724,64€, somma derivante dall'applicazione del principio pro rata temporis, principio disatteso dal giudice onorario che ha invece ricompreso nel rimborso sia i costi c.d. up front che recurring.
Orbene, deve ritenersi che è diritto dell'istante, ai sensi dell'art. 125 sexies d.lgs. n. 385193 (Testo Unico Bancario) e dell'art. 2033 c.c., ottenere la restitu-
zione di parte delle commissioni e del premio assicurativo, relativi al periodo re-
siduo rispetto alla scadenza originaria del finanziamento.
La soluzione del caso di specie richiede una previa analisi dell'iter legisla-
tivo e giurisprudenziale sul tema dei compensi da corrispondere alla banca in ca-
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so di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.
Al riguardo, l'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia banca-
ria e creditizia (d.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385), inserito dall'art. 1 del d.lgs.
13 agosto 2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, stabilisce al comma 1
che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tut-
to o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha dirit-
to a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
E' opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune dispo-
si-zioni precedenti, ossia l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE la quale sancisce che
"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle di-sposizioni de-
gli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo comples-
sivo del credito". La disposizione suesposta è stata suffragata da alcuni interventi del legislatore nazionale, ovvero il Decreto del Ministero del Tesoro dell' 8 lu-
glio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione
del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva
2008/48/CE del 23 aprile 2008, il cui art. 16 espressamente prevede che: “il con-
sumatore ha il diritto di adempiere qualsiasi momento, in tutto o in par-te, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La direttiva comunitaria è stata, poi,
recepita con il citato d.lgs. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 9
125- sexies del TUB.
La giurisprudenza di merito ha sin da subito interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costo, ovvero quelli up front, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto e quelli recurring, che, invece, ineriscono ad attività soggette a matura-
zione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale. Ebbene,
l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB e non anche i primi, i quali mantenevano la propria giustificazione causale e legittimava-no la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario. Si sosteneva, infatti, che “l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimbor-
sabilità delle sole voci soggette a matura-zione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione pa-
trimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività pre-
liminari e prodro-miche alla concessione del prestito, integralmente esaurite pri-
ma della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)” (Tribunale Napoli sent.
del 04/12/2018).
L'orientamento descritto, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di co-sti, era sostenuto anche dalle pronunce dell'Arbitro Bancario-Finanziario (cfr.
ex multis Collegio di coordinamento decisione n. 6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta di recente la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudizia-
le, ha dettato dei principi innovativi.
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I giudici europei hanno affermato, infatti, che “L'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso antici-
pato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte Giust.,
causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Si legge nella sentenza :” l'effettività del diritto del consumatore alla ridu-
zione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi pre-sentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto (…) i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca”. Nei fatti, poi, “la fatturazione di costi può includere un certo mar-gine di profitto”;
La Corte ha inoltre osservato, al proposito, che il “margine di manovra, di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizza-
zione interna, rende in pratica molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
“il rischio di penalizzare il soggetto concedente il credito in maniera spro-
porzionata” è d'altro canto stornato – ha concluso la sentenza – dal fatto che la norma dell'art. 16 par. prevede “a beneficio del mutuante il diritto a un indenniz-
zo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credi-
to” e anche dal fatto che il comma 4 del medesimo articolo “offre agli Stati
membri una possibilità supplementare di provvedere affin-ché l'indennizzo sia
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adeguato alla condizioni del credito e del mercato al fi-ne di tutelare gli interessi del mutuante”.
In altre parole, il consumatore che ha sottoscritto un contratto di prestito personale, di cessione del quinto o di mutuo, ove eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto all'intermediario, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito ex articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE
e ex articolo 125 sexies TUB che include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito: per conseguenza, la sentenza ha quindi stabilito che deve essere restituita non solo la quota non maturata degli oneri ricorrenti pagati anticipatamente (c.d. oneri recur-
ring), ma anche una quota de-gli oneri imputabili alla fase di concessione del fi-
nanziamento (c.d. oneri up-front).
Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del con-
tratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso so-
stenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring. Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati Membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e pro-
tettiva del consumatore, considera-to parte debole qualora si rapporti con gli in-
termediari finanziari. Ne con-segue che nella nozione di “costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 sono inclusi, altresì, quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto.
La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di rie-
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quilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posi-
zione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informa-tivo.
L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla circo-
stanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei co-sti del finanziamento.
La decisione summenzionata della Corte di Giustizia ha inevitabili riper-
cussioni dirette nell'ordinamento interno. Le sentenze interpretative della CGUE
vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma in-terna conflig-
gente con quella dell'Unione.
Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Cor-
te decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (ex multis
Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa 43/1975, Defrenne contro . Costituisce Controparte_3 CP_4
principio consolidato, infatti, quello secondo cui “nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurou-
nitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 mar-
zo 2017, n. 583; Corte Giust. causa C-347/2000, ). Persona_2
La pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costi-
tuendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per
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tutti quelli degli altri Stati Membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determi-
na che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia,
ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass.
sent. 23 ottobre 2014, n. 22577).
L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costi-
tuisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE.
Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rap-
presenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle dispo-
sizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e, dall'altro, che esso pos-
sa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile.
Diversamente ragionando, invero, vi sarebbe un'ingiustificabile violazione del principio di primazia del diritto comunitario che trova il proprio fonda-mento nell'art. 11 della Costituzione.
Parimenti, la circolare della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019 ha stabili-
to che in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento in corso tra intermediari finanziari e consumatori, i primi riducano il costo totale del credito includendovi tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte.
Riguardo i costi up front, la Banca d'Italia ha precisato che essi debbano essere calcolati secondo prudente apprezzamento in maniera proporzionale.
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Tali principi comunitari sono stati recepiti parzialmente dal legislatore ita-
liano, nel 2021, attraverso il menzionato art. 11-octies del Decreto sostegni bis con il quale la rimborsabilità si è estesa ai costi up-front, ma limitatamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso (25 luglio 2021).
Tale esclusione tempoAL è stata definitivamente superata nel 2022: con la Sentenza n. 263 del 22/12/202022, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-octies per contrasto con l'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, ha previsto la rimborsabilità di tutti costi anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021.
La norma limitava ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva
2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-
sexies comma 1 TUB che “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, de-gli interessi e di tutti i costi com-
presi nel costo totale del credito, escluse le imposte”». La norma disponeva che:”
alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993”
Quindi, la norma discriminava i contratti conclusi prima dell'entrata in vi-
gore, rispetto quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n.
141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE.
Tale intervento ha indotto il legislatore al fine di ripristinare la regola, in
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base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione antici-
pata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese,
come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dal-la Corte di giustizia
) ad introdurre l'art. 27 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.
9 ottobre 2023, n. 136 che rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, così recita:
“All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi se-
condo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione
europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del co-dice civile in materia di indebito og-
gettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”
Anche la Cassazione è intervenuta sul tema.
Con Ordinanza n. 25977/23, del 6 settembre, (seguita da S.C. con ordi-
nanze nn. 16550 e 14836 del 2024, ) in relazione ad un contratto stipulato prima della riforma del 2010 citata, hanno espresso il seguente principio di di-ritto: “il consumatore deve ottenere il rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli in-
teressi e le altre spese che deve pagare per il finanziamento”. Nella medesima de-
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cisione la Cassazione ha specificato che è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto stesso, perché
determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 206/2005.
Per completezza si aggiunge che con decorrenza dal 25-7-2021 la norma in esame espressamente attribuisce al consumatore il diritto alla piena restituzio-
ne dei costi:” Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsia-si mo-
mento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli inte-
ressi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credi-to, escluse le imposte”.
Orbene, nel caso di specie, il contratto risulta stipulato il 17.2.12 risulta quindi applicabile l'art. 125 sexies TUB nella sua formulazione seguente :
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momen-
to, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli inte-
ressi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Tale articolo, per quanto detto, deve essere interpretato nel senso che in ogni caso vanno restituiti pro rata temporis tutti i costi complessivi, totali - af-
frontati dal consumatore per addivenire al finanziamento, in assenza di distinzio-
ni. In mancanza di espressa previsione si farà applicazione secondo un principio di immediatezza logica-aritmetica, della riduzione pro rata temporis di tutti i co-
sti.
E' il cd. Metodo proporzionale, ovvero, il costo soggetto a maturazione nel tempo che viene ripartito per il numero delle rate originarie del finanzia-
17
mento ed il coefficiente ottenuto viene moltiplicato per le rate residue alla virtua-
le scadenza del contratto.
Ebbene, in altri termini, il consumatore sostiene i soli costi maturati sino al momento della anticipata estinzione e divisi per il numero di rate.
La clausola impugnata dal consumatore appellante, per quanto detto po-
trebbe essere in ogni caso oggetto di censura in ordine al significativo squilibrio contrattuale a carico del consumatore, vessatorietà contestata dall'odierno appel-
lante.
Alcune precisazioni sulla portata delle pronunzia della Corte di giustizia
Europea.
Occorre esaminare la sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea
emessa nella causa c-555/21, perché secondo alcuni commentatori, sarebbe stato superato il principio adottato dal giudice di pace e confermato nelle pregresse ar-
gomentazioni su esposte, nel senso dell' l'esclusivo rimborso dei soli costi c.d.
recurring.
A sostegno delle censure, parte appellante, deduce anche che la norma in esame, è stata modificata dall'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104/2023 (c.d. Decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 octies del de-creto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio,
n. 103. L'art. 11 octies comma 2 prevede ora quanto segue: “Nel rispetto del di-
ritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pro-nunce della Corte di giu-
18
stizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in ma-
teria di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comun-
que soggetti a riduzione le imposte”. Tale disposizione si applica ai contratti,
come quello oggetto della presente causa, sottoscritti prima del 25 luglio 2021
(data di entrata in vigore della predetta legge 106/2021).
Nel premettere in limine che tale ultimo intervento normativo non fa altro che richiamare l'applicabilità della formulazione della norma vigente al tempo della stipulazione del contratto, il che, tuttavia impone di applicare la corretta in-
terpretazione secondo anche i principi di diritto unionale espressi dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che deve ritenersi pur sempre il diritto alla restitu-
zione di tutti i costi eccetto le imposte pro rata temporis, occorre soffermarsi sul-
la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa nella causa c-
555/21.
La predetta pronunzia ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame.
Era una domanda sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio
2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immo-bili re-
sidenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del rego-
lamento (UE) n. 1093/2010.
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Doveva pronunziarsi invero, sulla clausola standard, contenuta nei suoi contratti di credito immobiliare, che prevede che, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, le spese di gestione indipenden-ti dalla du-
rata del credito non gli vengano rimborsate.
La Corte di Giustizia, nel prendere atto che:
vi è formulazione quasi identica delle direttive in tema di credito al con-
sumo e credito immobiliare al consumatore, (articolo 25, paragrafo 1, della diret-
tiva 2014/17 e articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48) nonché
dell'obiettivo comune alle due direttive di assicurare una tutela elevata del con-
sumatore;
i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48
presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al control-lo dall'ente cre-
ditizio;
ha dedotto che il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1,
della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso
mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. 31 Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che,
indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumato-
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re a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state ese-
guite integralmente al momento del rimborso anticipato.
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determina-
zione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente corre-
lati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019,
Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33). 34 Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a forni-re al consumatore informazioni precontrattuali me-
diante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ri-
partizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carat-
tere ricor-rente o meno.
Tenuto quindi conto delle caratteristiche del finanziamento garantito da ipoteca o altro diritto reale, (credito al consumo immobiliare), la Corte ha sancito che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere in-terpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credi-to, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
Tale conclusione, tuttavia, per le peculiarità del credito immobiliare, non può invece essere estesa al contratto di credito al consumo standard.
Il criterio relativo al rimborso degli oneri up front.
21
Si è evidenziato che il Tribunale preferisce per il metodo di calcolo pro-
porzionale alla durata del rapporto (c.d. metodo pro rata temporis), rispetto al cri-
terio di rimborso secondo la curva degli interessi.
La scelta del criterio di riduzione per i costi recurring con il criterio del
“pro-rata temporis”, cioè il valore da restituire proporzionale al numero di rate residue soppresse dall'estinzione anticipata rapportato al numero totale di rate,
corrisponde ad esempio ma quanto previsto dalle condizioni di cui al punto 4 del modulo SECCI ovvero lo standard European Consumer Credit Information che sta per Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori.
È il documento informativo da chiedere e leggere per il credito al consu-
mo, che prevede che – nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito – gli inte-
ressi siano restituiti secondo il principio di calcolo pro rata temporis, e cioè “in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza natu-
AL del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
Il criterio pro rata temporis, inoltre, è espressamente previsto dalle parti originarie del contratto di cui è causa, seppur solo per alcune voci di costo (solo alcune infatti venivano riconosciute ai fini del rimborso in caso di estinzione an-
ticipata).
Gli interessi sulle somme da restituire.
Parte appellante, in primo grado, aveva richiesto la condanna della
contro
-
parte alla somma di euro 1.724,64 maggiorata degli interessi legali sulle somme indebitamente trattenute, decorrenti, dalla data stipula del contratto di cessione e commisurati al tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/02 e s.m.i. stante la recente no-
22
vella dell'art. 1284 c.c.
Per quanto detto risulta fondata la richiesta di condanna al pagamento del-
la somma su indicata.
Gli interessi invece spetteranno al saggio previsto ex art.1284 comma 1
c.c. a far data dal versamento della somma ai fini dell' anticipata estinzione del contratto 30.4.21 sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed al saggio previsto ex art.1284 comma 4 c.c. a far data dalla noti-
fica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo.
Sul punto il Tribunale richiama la Corte di Cassazione, che con ordinanza
3 gennaio 2023, n. 61, ha affermato che anche la mera azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista, per ottenere la restituzione di importi illegitti-
mamente trattenuti dalla propria banca sulla base di clausole contrattuali nulle,
costituisce un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra istituto di credito e cliente. Infatti, si tratterebbe di un'azione restitutoria rela-
tiva all'inadempimento di un accordo contrattuale e, di conseguenza, il relativo credito resterebbe assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284, IV comma c.c.
Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appel-
lata.
Ciò perché, alla data dell'instaurazione del presente giudizio, a parte la prevalente giurisprudenza di merito, sul tema non solo è intervenuta una pronun-
zia di legittimità nel settembre del 2023 ma anche il legislatore con Legge N. 136
23
Del 09-10-2023 di conversione del DL 104/2023 contribuendo ad orientare il di-
battito in senso ancor più favorevole al consumatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulle domande, così provve-
de:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condan-
na Santander Consumer Bank S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma in favore di parte appellante pari ad euro
1.724,64 oltre interessi legali al saggio previsto ex art.1284 comma 1 c.c. a far data dalla anticipata estinzione del contratto 30.4.21, sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed al saggio previsto ex art.1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo;
- Condanna parte appellata alla refusione in favore del legale dell'appellante anticipatario, delle spese di lite che liquida in euro 1200,00 per compensi oltre iva cassa e spese generali, ed euro 70,00 per spese, per il primo grado, ed euro 2000,00 per compensi, oltre iva cassa e spese generali ed euro
100,00 per spese, per il secondo grado.
Così deciso, Napoli 1.11.25 Il Giudice
Diego Ra-
gozini
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, in composizione monocratica e in per-
sona del Dr. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Con R.G. 25740.23
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
lomena Nitti Bovet 23, C.F. e rappresentato in virtù CodiceFiscale_1
di mandato in calce al presente atto di appello dall'avv. Davide Martino, (C.F.
), ed elettivamente domiciliato ex art. 47 c.p.c. presso il C.F._2
suo studio sito in Napoli alla via San Gennaro al Vomero n. 24, in virtù di procu-
ra come in atti;
Appellante
E
(C.F. - P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
corrente in Torino al Corso Massimo D'Azeglio, 33/E, rapp.ta e difesa dall'avv.
CA LL (C.F.: ), con il quale è elettivamente CodiceFiscale_3
dom.ta in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22 in forza di procura geneAL al-
1
le liti per Notaio di Torino del 2.3.2023, Rep. n. 38490/20440 Persona_1
(all. 1),
Ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni si indicano i seguenti re-
capiti: pec: Email_1
Appellata
Svolgimento in fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato, parte appellante, propone im-
pugnazione avverso la sentenza n. 41005/2023, depositata presso la cancelleria del Giudice di pace di Napoli, in data 16 novembre 2023.
L'atto di appello reca le seguenti conclusioni:
A) si richiede di applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo e considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo di natura cd. recurring, con il conseguen-
te diritto dell'istante a percepire il rimborso dci ratei residui di tutti i costi dcl credito ulteriori agli interessi pagati in anticipo;
B) accertare e dichiarare il diritto del sig. al rimborso Parte_1
degli oneri anticipati per la quota non maturata ed ancora accertare la annullabili-
tà e/o inefficacia della clausola contrattuale che disciplina l'anticipata estinzione del contratto per cui è causa nella misura in cui impedisce o comprime il diritto del consumatore ad ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota dei costi ulteriori agli interessi;
C) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari versati e non goduti, con ri-
2
guardo al contratto per cui è causa;
D) per l'effetto, condannare la convenuta società , in per- CP_2
sona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di
1.724,64 € maggiorata degli interessi legali sulle somme indebitamente trattenu-
te, decorrenti, stante la doverosa applicazione della disciplina che regola l'istituto dell'indebito oggettivo dalla data stipula del contratto di mutuo e commisurati al tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/02 e s.m.i. stante la recente novella dell'art.1284 c.c.;
E) Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attri-
buzione delle stesse al sottoscritto procuratore per anticipo fattone;
La vicenda in primo grado.
Con atto di citazione parte appellante conveniva innanzi al Giudice di Pa-
ce di Napoli la convenuta società , al fine di sentire emettere nei CP_2
suoi confronti i provvedimenti di cui alle seguenti conclusioni, rassegnate in comparsa conclusionale:
“- accertare e dichiarare il diritto dell'istante, in ossequio all'art. 125 –
sexies del Testo Unico Bancario, ed alla luce della Sentenza della Corte di Giu-
stizia dell'Unione Europea resa l'11.11.2019 in Causa C-383/18, ad ottenere la restituzione dei costi del credito ulteriori agli interessi, non dovuti in ragione dell'estinzione anticipata del debito rispetto alla sua natuAL scadenza;
- per l'effetto, accertare, in via del tutto incidentale e senza efficacia di giudicato, ma ai soli fini restitutori in ordine alle somme oggetto del presente giudizio, la nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale che disciplina l'ipotesi di estinzione anticipata del contratto, nella misura in cui comprime in
3
qualsiasi modo il diritto alla restituzione dei ripetuti costi;
- per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale rappresen-
tante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in €
1.724,64 maggiorata degli interessi legali sulle somme indebitamente trattenute,
decorrenti, stante la doverosa applicazione della disciplina che regola l'istituto dell'indebito oggettivo dalla data stipula del contratto di mutuo e commisurati al tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/02 e s.m.i. stante la recente novella dell'art.1284 c.c.;
- con l'esplicita precisazione che la somma delle domande formulate, ove eccedente, deve intendersi da riportare nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito;
- condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.
In fatto e diritto premetteva che:
A) che il 1° giugno 2012 l'istante stipulava, con la odierna convenuta so-
cietà Banca Santander Consumer Bank S.p.A., il contratto di cessione dello sti-
pendio n. 110408 rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” di quote dello stipendio;
B) che, secondo le previsioni contrattuali, parte attrice si impegnava alla restituzione della complessiva somma di 34.080,00 € mediante la corresponsione di 120 rate da 284,00 € a fronte di un'erogazione netta pari a 21.440,85 €.
C) che in sede di stipula, oltre alla quota interessi, pari ad 8.148,32 €, re-
golarmente ripartita secondo il piano di ammortamento, parte attrice ha corrispo-
sto anticipatamente, mediante trattenuta diretta dalla somma netta erogata in sede
4
di liquidazione, i seguenti costi del credito, indicati nel contratto, ulteriori agli in-
teressi pattuiti per un totale di euro 12.639,15.
D) che successivamente, alla data del 31 maggio 2012, sulla base di con-
teggio estintivo prodotto dalla società odierna convenuta, lo stesso era anticipa-
tamente estinto dall'odierno attore utilizzando il capitale liquidato mediante la stipula di un nuovo contratto di mutuo allorché residuavano 72 quote a scadere,
effettuando un pagamento estintivo pari ad euro 17.654,72 ;
E) che in sede di conteggio estintivo, all'odierno attore veniva abbuonata una quota per interessi futuri non maturati, secondo le previsioni del piano di ammortamento, nella misura di 3.164,35 €, travalicando totalmente il dato lette-
AL
del contratto che prevede senza alcun dubbio come anche il calcolo degli interessi nell'ipotesi dell'estinzione anticipata del rapporto deve soggiacere al principio proporzione c.d. pro-rata temporis
F) che, pertanto, l'istante chiede la restituzione della somma di € (4.888,99
€– 3.164,35€) = 1.724,64€, maggiorata degli interessi legali sulle somme indebi-
tamente trattenute, decorrenti, stante la doverosa applicazione della disciplina che regola l'istituto dell'indebito oggettivo dalla data stipula del contratto di mutuo e commisurati al tasso di mora di cui al D. Lgs.231/02 e s.m.i. stante la recente no-
vella dell'art. 1284 c.c.;
I) Che a nulla è valsa la lettera di messa in mora del 07 ottobre 2021, cui è
seguito in data 22 ottobre 2021 il riscontro negativo della convenuta banca.
Si costituiva in primo grado la convenuta che chiedeva accogliersi le se-
guenti conclusioni:
5
1. dare atto che la società ha già rimborsato la quota degli inte- CP_2
ressi residuali secondo lo scema del prospetto di liquidazione e del piano di am-
mortamento consegnato al sig. e di conseguenza rigettare integralmen- Parte_1
te le richieste attoree, siccome inammissibili ed infondate per tutte le ragioni illu-
strate nel corpo del presente atto;
2. in ogni caso condannare l'attore al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con espressa salvezza di ogni ulteriore richiesta istrut-
toria
In fatto e diritto allegava la correttezza dell'operato della banca nel rispet-
to delle condizioni contrattuali, non contestando le risultanze aritmetiche come dedotte dalla controparte, ma l'an del debito richiesto, da ritenersi infondato. Ciò
perché la banca aveva inteso abbuonare solo i costi c.d. recurring attinenti alla svolgimento del rapporto, con esclusione di quelli c.d. up front ovvero collegati alla costituzione del rapporto. Contestava infine il ricorso al criterio pro rata tem-
poris.
Con sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Napoli, in relazione alla domanda proposta dall'attore così provvedeva:
- Rigetta la domanda;
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
I motivi a sostegno dell'appello.
- Errata applicazione dell'art. 125 sexies tub;
6
- Conseguente diritto dell'appellante alla restituzione pro rata tempo-
ris dei costi anticipati.
Costituitasi parte appellata tempestivamente, chiedeva il rigetto dell'appello con condanna delle spese della controparte.
Nel merito, assegnata la causa in decisione in data 30.10.25, si osserva quanto segue.
Il giudice di prime cure ha ritenuto non applicabile il principio della di-
stribuzione delle spese pro rata temporis richiamando quanto regolamentato nel contratto sottoscritto tra le parti da cui ha origine il finanziamento.
A parte il richiamo del contratto all'allegato modulo SECCI abbinato al finanziamento che invece richiama il principio invocato dall'appellante, deve ri-
tenersi fondata la tesi di . Parte_1
Chiarito che risulta documentale ed incontestato che che in sede di stipu-
la, oltre alla quota interessi, pari ad 8.148,32 €, regolarmente ripartita secondo il piano di ammortamento, parte attrice ha corrisposto anticipatamente, mediante trattenuta diretta dalla somma netta erogata in sede di liquidazione, i seguenti co-
sti del credito, indicati nel contratto
SPESE INIZIALI
Oneri erariali € 64,82
Commissione mandataria: € 1.022,40
Spese di istruttoria: € 200,00
Provvigioni: € 2.344,70
7
Premio assicurativo € 858,91
Interessi Trattenuti Anticipatamente € 8.148.32
Totale Spese Iniziali € 12.639,15
Il tutto per un totale di costi del credito (in aggiunta agli interessi) pari ad
12.639,15 €.
Successivamente, alla data del 31 maggio 2012, sulla base di conteggio estintivo prodotto dalla società odierna convenuta, lo stesso era anticipatamente estinto dall'odierno attore utilizzando il capitale liquidato mediante la stipula di un nuovo contratto di mutuo allorché residuavano 72 quote a scadere, effettuando un pagamento estintivo pari ad 17.654,72 €.
In sede di conteggio estintivo, all'odierno attore veniva abbuonata una quota per interessi futuri non maturati, secondo le previsioni del piano di ammor-
tamento, nella misura di 3.164,35 €.
Orbene, l'istante chiede la restituzione della somma di € (4.888,99 €–
3.164,35€) = 1.724,64€, somma derivante dall'applicazione del principio pro rata temporis, principio disatteso dal giudice onorario che ha invece ricompreso nel rimborso sia i costi c.d. up front che recurring.
Orbene, deve ritenersi che è diritto dell'istante, ai sensi dell'art. 125 sexies d.lgs. n. 385193 (Testo Unico Bancario) e dell'art. 2033 c.c., ottenere la restitu-
zione di parte delle commissioni e del premio assicurativo, relativi al periodo re-
siduo rispetto alla scadenza originaria del finanziamento.
La soluzione del caso di specie richiede una previa analisi dell'iter legisla-
tivo e giurisprudenziale sul tema dei compensi da corrispondere alla banca in ca-
8
so di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.
Al riguardo, l'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia banca-
ria e creditizia (d.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385), inserito dall'art. 1 del d.lgs.
13 agosto 2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, stabilisce al comma 1
che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tut-
to o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha dirit-
to a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
E' opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune dispo-
si-zioni precedenti, ossia l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE la quale sancisce che
"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle di-sposizioni de-
gli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo comples-
sivo del credito". La disposizione suesposta è stata suffragata da alcuni interventi del legislatore nazionale, ovvero il Decreto del Ministero del Tesoro dell' 8 lu-
glio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione
del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva
2008/48/CE del 23 aprile 2008, il cui art. 16 espressamente prevede che: “il con-
sumatore ha il diritto di adempiere qualsiasi momento, in tutto o in par-te, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La direttiva comunitaria è stata, poi,
recepita con il citato d.lgs. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 9
125- sexies del TUB.
La giurisprudenza di merito ha sin da subito interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costo, ovvero quelli up front, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto e quelli recurring, che, invece, ineriscono ad attività soggette a matura-
zione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale. Ebbene,
l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB e non anche i primi, i quali mantenevano la propria giustificazione causale e legittimava-no la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario. Si sosteneva, infatti, che “l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimbor-
sabilità delle sole voci soggette a matura-zione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione pa-
trimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività pre-
liminari e prodro-miche alla concessione del prestito, integralmente esaurite pri-
ma della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)” (Tribunale Napoli sent.
del 04/12/2018).
L'orientamento descritto, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di co-sti, era sostenuto anche dalle pronunce dell'Arbitro Bancario-Finanziario (cfr.
ex multis Collegio di coordinamento decisione n. 6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta di recente la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudizia-
le, ha dettato dei principi innovativi.
10
I giudici europei hanno affermato, infatti, che “L'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso antici-
pato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte Giust.,
causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Si legge nella sentenza :” l'effettività del diritto del consumatore alla ridu-
zione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi pre-sentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto (…) i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca”. Nei fatti, poi, “la fatturazione di costi può includere un certo mar-gine di profitto”;
La Corte ha inoltre osservato, al proposito, che il “margine di manovra, di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizza-
zione interna, rende in pratica molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
“il rischio di penalizzare il soggetto concedente il credito in maniera spro-
porzionata” è d'altro canto stornato – ha concluso la sentenza – dal fatto che la norma dell'art. 16 par. prevede “a beneficio del mutuante il diritto a un indenniz-
zo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credi-
to” e anche dal fatto che il comma 4 del medesimo articolo “offre agli Stati
membri una possibilità supplementare di provvedere affin-ché l'indennizzo sia
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adeguato alla condizioni del credito e del mercato al fi-ne di tutelare gli interessi del mutuante”.
In altre parole, il consumatore che ha sottoscritto un contratto di prestito personale, di cessione del quinto o di mutuo, ove eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto all'intermediario, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito ex articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE
e ex articolo 125 sexies TUB che include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito: per conseguenza, la sentenza ha quindi stabilito che deve essere restituita non solo la quota non maturata degli oneri ricorrenti pagati anticipatamente (c.d. oneri recur-
ring), ma anche una quota de-gli oneri imputabili alla fase di concessione del fi-
nanziamento (c.d. oneri up-front).
Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del con-
tratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso so-
stenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring. Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati Membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e pro-
tettiva del consumatore, considera-to parte debole qualora si rapporti con gli in-
termediari finanziari. Ne con-segue che nella nozione di “costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 sono inclusi, altresì, quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto.
La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di rie-
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quilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posi-
zione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informa-tivo.
L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla circo-
stanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei co-sti del finanziamento.
La decisione summenzionata della Corte di Giustizia ha inevitabili riper-
cussioni dirette nell'ordinamento interno. Le sentenze interpretative della CGUE
vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma in-terna conflig-
gente con quella dell'Unione.
Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Cor-
te decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (ex multis
Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa 43/1975, Defrenne contro . Costituisce Controparte_3 CP_4
principio consolidato, infatti, quello secondo cui “nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurou-
nitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purchè non esauriti (ex multis Cass. del 3 mar-
zo 2017, n. 583; Corte Giust. causa C-347/2000, ). Persona_2
La pronuncia spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costi-
tuendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per
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tutti quelli degli altri Stati Membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determi-
na che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia,
ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass.
sent. 23 ottobre 2014, n. 22577).
L'art. 125-sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, costi-
tuisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE.
Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che rap-
presenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle dispo-
sizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e, dall'altro, che esso pos-
sa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile.
Diversamente ragionando, invero, vi sarebbe un'ingiustificabile violazione del principio di primazia del diritto comunitario che trova il proprio fonda-mento nell'art. 11 della Costituzione.
Parimenti, la circolare della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019 ha stabili-
to che in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento in corso tra intermediari finanziari e consumatori, i primi riducano il costo totale del credito includendovi tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte.
Riguardo i costi up front, la Banca d'Italia ha precisato che essi debbano essere calcolati secondo prudente apprezzamento in maniera proporzionale.
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Tali principi comunitari sono stati recepiti parzialmente dal legislatore ita-
liano, nel 2021, attraverso il menzionato art. 11-octies del Decreto sostegni bis con il quale la rimborsabilità si è estesa ai costi up-front, ma limitatamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso (25 luglio 2021).
Tale esclusione tempoAL è stata definitivamente superata nel 2022: con la Sentenza n. 263 del 22/12/202022, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-octies per contrasto con l'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, ha previsto la rimborsabilità di tutti costi anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021.
La norma limitava ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva
2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-
sexies comma 1 TUB che “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, de-gli interessi e di tutti i costi com-
presi nel costo totale del credito, escluse le imposte”». La norma disponeva che:”
alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993”
Quindi, la norma discriminava i contratti conclusi prima dell'entrata in vi-
gore, rispetto quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n.
141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE.
Tale intervento ha indotto il legislatore al fine di ripristinare la regola, in
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base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione antici-
pata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese,
come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dal-la Corte di giustizia
) ad introdurre l'art. 27 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.
9 ottobre 2023, n. 136 che rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, così recita:
“All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi se-
condo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione
europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del co-dice civile in materia di indebito og-
gettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”
Anche la Cassazione è intervenuta sul tema.
Con Ordinanza n. 25977/23, del 6 settembre, (seguita da S.C. con ordi-
nanze nn. 16550 e 14836 del 2024, ) in relazione ad un contratto stipulato prima della riforma del 2010 citata, hanno espresso il seguente principio di di-ritto: “il consumatore deve ottenere il rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli in-
teressi e le altre spese che deve pagare per il finanziamento”. Nella medesima de-
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cisione la Cassazione ha specificato che è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto stesso, perché
determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 206/2005.
Per completezza si aggiunge che con decorrenza dal 25-7-2021 la norma in esame espressamente attribuisce al consumatore il diritto alla piena restituzio-
ne dei costi:” Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsia-si mo-
mento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli inte-
ressi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credi-to, escluse le imposte”.
Orbene, nel caso di specie, il contratto risulta stipulato il 17.2.12 risulta quindi applicabile l'art. 125 sexies TUB nella sua formulazione seguente :
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momen-
to, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli inte-
ressi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Tale articolo, per quanto detto, deve essere interpretato nel senso che in ogni caso vanno restituiti pro rata temporis tutti i costi complessivi, totali - af-
frontati dal consumatore per addivenire al finanziamento, in assenza di distinzio-
ni. In mancanza di espressa previsione si farà applicazione secondo un principio di immediatezza logica-aritmetica, della riduzione pro rata temporis di tutti i co-
sti.
E' il cd. Metodo proporzionale, ovvero, il costo soggetto a maturazione nel tempo che viene ripartito per il numero delle rate originarie del finanzia-
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mento ed il coefficiente ottenuto viene moltiplicato per le rate residue alla virtua-
le scadenza del contratto.
Ebbene, in altri termini, il consumatore sostiene i soli costi maturati sino al momento della anticipata estinzione e divisi per il numero di rate.
La clausola impugnata dal consumatore appellante, per quanto detto po-
trebbe essere in ogni caso oggetto di censura in ordine al significativo squilibrio contrattuale a carico del consumatore, vessatorietà contestata dall'odierno appel-
lante.
Alcune precisazioni sulla portata delle pronunzia della Corte di giustizia
Europea.
Occorre esaminare la sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea
emessa nella causa c-555/21, perché secondo alcuni commentatori, sarebbe stato superato il principio adottato dal giudice di pace e confermato nelle pregresse ar-
gomentazioni su esposte, nel senso dell' l'esclusivo rimborso dei soli costi c.d.
recurring.
A sostegno delle censure, parte appellante, deduce anche che la norma in esame, è stata modificata dall'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104/2023 (c.d. Decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 octies del de-creto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio,
n. 103. L'art. 11 octies comma 2 prevede ora quanto segue: “Nel rispetto del di-
ritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pro-nunce della Corte di giu-
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stizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in ma-
teria di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comun-
que soggetti a riduzione le imposte”. Tale disposizione si applica ai contratti,
come quello oggetto della presente causa, sottoscritti prima del 25 luglio 2021
(data di entrata in vigore della predetta legge 106/2021).
Nel premettere in limine che tale ultimo intervento normativo non fa altro che richiamare l'applicabilità della formulazione della norma vigente al tempo della stipulazione del contratto, il che, tuttavia impone di applicare la corretta in-
terpretazione secondo anche i principi di diritto unionale espressi dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che deve ritenersi pur sempre il diritto alla restitu-
zione di tutti i costi eccetto le imposte pro rata temporis, occorre soffermarsi sul-
la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa nella causa c-
555/21.
La predetta pronunzia ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame.
Era una domanda sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio
2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immo-bili re-
sidenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del rego-
lamento (UE) n. 1093/2010.
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Doveva pronunziarsi invero, sulla clausola standard, contenuta nei suoi contratti di credito immobiliare, che prevede che, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, le spese di gestione indipenden-ti dalla du-
rata del credito non gli vengano rimborsate.
La Corte di Giustizia, nel prendere atto che:
vi è formulazione quasi identica delle direttive in tema di credito al con-
sumo e credito immobiliare al consumatore, (articolo 25, paragrafo 1, della diret-
tiva 2014/17 e articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48) nonché
dell'obiettivo comune alle due direttive di assicurare una tutela elevata del con-
sumatore;
i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48
presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al control-lo dall'ente cre-
ditizio;
ha dedotto che il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1,
della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso
mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. 31 Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che,
indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumato-
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re a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state ese-
guite integralmente al momento del rimborso anticipato.
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determina-
zione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente corre-
lati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019,
Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33). 34 Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a forni-re al consumatore informazioni precontrattuali me-
diante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ri-
partizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carat-
tere ricor-rente o meno.
Tenuto quindi conto delle caratteristiche del finanziamento garantito da ipoteca o altro diritto reale, (credito al consumo immobiliare), la Corte ha sancito che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere in-terpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credi-to, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
Tale conclusione, tuttavia, per le peculiarità del credito immobiliare, non può invece essere estesa al contratto di credito al consumo standard.
Il criterio relativo al rimborso degli oneri up front.
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Si è evidenziato che il Tribunale preferisce per il metodo di calcolo pro-
porzionale alla durata del rapporto (c.d. metodo pro rata temporis), rispetto al cri-
terio di rimborso secondo la curva degli interessi.
La scelta del criterio di riduzione per i costi recurring con il criterio del
“pro-rata temporis”, cioè il valore da restituire proporzionale al numero di rate residue soppresse dall'estinzione anticipata rapportato al numero totale di rate,
corrisponde ad esempio ma quanto previsto dalle condizioni di cui al punto 4 del modulo SECCI ovvero lo standard European Consumer Credit Information che sta per Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori.
È il documento informativo da chiedere e leggere per il credito al consu-
mo, che prevede che – nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito – gli inte-
ressi siano restituiti secondo il principio di calcolo pro rata temporis, e cioè “in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza natu-
AL del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
Il criterio pro rata temporis, inoltre, è espressamente previsto dalle parti originarie del contratto di cui è causa, seppur solo per alcune voci di costo (solo alcune infatti venivano riconosciute ai fini del rimborso in caso di estinzione an-
ticipata).
Gli interessi sulle somme da restituire.
Parte appellante, in primo grado, aveva richiesto la condanna della
contro
-
parte alla somma di euro 1.724,64 maggiorata degli interessi legali sulle somme indebitamente trattenute, decorrenti, dalla data stipula del contratto di cessione e commisurati al tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/02 e s.m.i. stante la recente no-
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vella dell'art. 1284 c.c.
Per quanto detto risulta fondata la richiesta di condanna al pagamento del-
la somma su indicata.
Gli interessi invece spetteranno al saggio previsto ex art.1284 comma 1
c.c. a far data dal versamento della somma ai fini dell' anticipata estinzione del contratto 30.4.21 sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed al saggio previsto ex art.1284 comma 4 c.c. a far data dalla noti-
fica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo.
Sul punto il Tribunale richiama la Corte di Cassazione, che con ordinanza
3 gennaio 2023, n. 61, ha affermato che anche la mera azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista, per ottenere la restituzione di importi illegitti-
mamente trattenuti dalla propria banca sulla base di clausole contrattuali nulle,
costituisce un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra istituto di credito e cliente. Infatti, si tratterebbe di un'azione restitutoria rela-
tiva all'inadempimento di un accordo contrattuale e, di conseguenza, il relativo credito resterebbe assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284, IV comma c.c.
Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appel-
lata.
Ciò perché, alla data dell'instaurazione del presente giudizio, a parte la prevalente giurisprudenza di merito, sul tema non solo è intervenuta una pronun-
zia di legittimità nel settembre del 2023 ma anche il legislatore con Legge N. 136
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Del 09-10-2023 di conversione del DL 104/2023 contribuendo ad orientare il di-
battito in senso ancor più favorevole al consumatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulle domande, così provve-
de:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condan-
na Santander Consumer Bank S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma in favore di parte appellante pari ad euro
1.724,64 oltre interessi legali al saggio previsto ex art.1284 comma 1 c.c. a far data dalla anticipata estinzione del contratto 30.4.21, sino alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed al saggio previsto ex art.1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo;
- Condanna parte appellata alla refusione in favore del legale dell'appellante anticipatario, delle spese di lite che liquida in euro 1200,00 per compensi oltre iva cassa e spese generali, ed euro 70,00 per spese, per il primo grado, ed euro 2000,00 per compensi, oltre iva cassa e spese generali ed euro
100,00 per spese, per il secondo grado.
Così deciso, Napoli 1.11.25 Il Giudice
Diego Ra-
gozini
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