CASS
Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/07/2024, n. 28606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28606 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
11AI-à il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO A kfie ha concluso chiedendo LiEj t.! c -5-k5 i tUrtirg il difensore C0" •C' SL-Q V: L_(2 2 )- fr? ( LI Q- OCV-z-) Penale Sent. Sez. 1 Num. 28606 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 10/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 7223 - 23, del 18 gennaio 2023, la quale ha parzialmente annullato, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., la pronuncia della Corte di appello di Milano del 15 giugno 2022, emessa nei confronti di EN RI, in parziale riforma della condanna resa dal Tribunale di Monza, del 7 aprile 2021, per il reato di furto aggravato. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputato, per il reato di cui agli artt. 61 n. 5, 624, 625 n. 4 cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa e la Corte di appello di Milano aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e rideterminato la pena in quella di mesi nove di reclusione ed euro 180 di multa. 1.2. La sentenza rescindente ha ritenuto fondato il ricorso dell'imputato limitatamente ai rilievi concernenti la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. La pronuncia ha affermato che in giurisprudenza si è autorevolmente (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) sostenuto che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. La sentenza rescindente riporta il percorso argomentativo delle Sezioni Unite nel quale si legge che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen., occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età), agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata. Peraltro, ai fini dell'integrazione di essa, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante e in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa. Solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante dall'approfittamento delle possibilità di facilitazione 2 dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi. Secondo le Sezioni Unite, l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato;
c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza). La sentenza rescindente, acclarato che dette verifiche erano mancate nella motivazione della Corte di merito, la quale si era limitata, genericamente, a richiamare la citata pronuncia delle Sezioni unite, senza applicarne i criteri all'odierno caso di specie, rendendo, pertanto, sulla configurabilità dell'art. 61 n. 5 cod. pen., una motivazione meramente apparente, ha annullato la prima sentenza di appello sul punto. 1.3. La pronuncia impugnata, emessa all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato la condanna di primo grado, con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. F. Pirola, il quale denuncia erronea applicazione dell'art. 62 n. 5 cod. pen. 2.1. Si deduce che il giudice del rinvio, nel procedere alla rivalutazione circa la sussistenza della circostanza aggravante, nonostante che il Procuratore generale avesse concluso per l'esclusione di tale circostanza, ha confermato sul punto la sentenza di primo grado. La decisione evidenzia che le modalità della condotta, riportate al dibattimento dalla persona offesa, rendono configurabile la circostanza aggravante, in relazione al luogo di commissione del reato, temporaneamente lasciato incustodito dalla persona offesa, la quale si era allontanata dalla parte dell'esercizio commerciale aperta al pubblico per recarsi nel retro dello stabile ove era posto il locale immondizia. Secondo la Corte di merito, quindi, il momentaneo allontanamento della persona offesa avrebbe determinato la produzione, in concreto, di un effettivo ostacolo alla pubblica o privata difesa, tenuto conto che il locale, ove erano custoditi i beni sottratti dall'imputato, ha cessato di essere presidiato da questa o da altri soggetti essendo stato definitivamente accertato che, al momento del fatto, nessuno oltre all'imputato era ivi presente. Le Sezioni Unite con la sentenza citata anche nella pronuncia rescindente hanno, invece, ritenuto che la circostanza aggravante della minorata difesa 3 prevista dall'art 61 n. 5 cod. pen. sussiste nel caso di circostanze di tempo di luogo di cui l'agente ha approfittato in modo da ostacolare la predetta difesa. Dette circostanze devono essere accertate, alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto, atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo, essendo necessaria l'idoneità attratta di condizioni tali da favorire la commissione del reato. Il giudice del rinvio ha ritenuto che i presupposti per ritenere sussistenza la circostanza aggravante siano effettivi perché l'imputato era all'interno dell'esercizio commerciale, da solo. Diversamente si deduce che la circostanza non corrisponde al vero e contrasta con le dichiarazioni della stessa persona offesa che, nel corso della deposizione resa, ha esposto che, all'interno del locale, oltre all'imputato vi erano altri due soggetti, già presenti prima dell'arrivo di RI. Si riporta stralcio della deposizione resa dal teste all'udienza del 23 novembre 2020 e si afferma che la decisione fonda sull'inesatta lettura delle prove dichiarative assunte di dibattimento posto che, come detto, la persona offesa ha riferito che, all'interno del bar, vi erano altri due clienti arrivati prima che la medesima parte lesa si allontanasse, dunque, presenti al momento in cui l'imputato era giunto nel locale. Del resto, la mancanza di sorveglianza temporanea della persona offesa sulla res non può automaticamente determinare la sussistenza della circostanza aggravante in esame perché diversamente ogni ipotesi di furto sarebbe aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale, A. Cocomello, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, ha concluso, con requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa, con p.e.c. del 25 marzo 2024, ha trasmesso richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Quanto alla circostanza aggravante della minorata difesa va premesso che, ai fini della sua integrazione, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente 4 "è)^ l'idoneità astratta delle descritte condizioni a favorire la commissione dello stesso. (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 - 01). Detta circostanza aggravante si differenzia dalla destrezza che attìene alle modalità dell'impossessamento, rivelatrici di una particolare abilità dell'agente, sintomatica di una più intensa pericolosità. Invece, l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. si riferisce a circostanze atte a ostacolare la pubblica e privata difesa, delle quali l'agente abbia approfittato nel commettere il reato, divenuto più agevole in presenza di siffatte circostanze (Sez. 1 n. 904 del 30/05/1969, Cocito, Rv. 112919 - 01). Ciò in quanto, ai fini della sussistenza della circostanza di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. non è necessario che la difesa si presenti per la persona offesa impossibile, ma è sufficiente che essa sia stata anche soltanto ostacolata (Sez. 4, n. 53343 del 30/11/2016, Rv. 268697; Sez. 4, n. 53570 del 05/10/2017, Rv. 271259). La circostanza aggravante in parole sussiste, dunque, tutte le volte in cui l'agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona — da intendersi anche come assenza di passanti sul /ocus commissi delicti — tali da facilitarne il compito. In tale prospettiva, considerate le complessive circostanze del fatto in relazione al reato di furto, tentato o consumato, si è ritenuta la sussistenza dell'indicata circostanza aggravante ove la condotta sia stata posta in essere in una zona prevalentemente commerciale e, dunque, nel caso in cui, all'orario notturno di esecuzione della condotta materiale, si sia accompagnata l'assenza di automobilisti o di passanti, così ritenendosi, in concreto, realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata (Sez. 5, n. 50500 del 04/07/2018, Rv. 274724 - 01). 1.2. In ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, la pronuncia gravata, seguendo una corretta lettura giuridica della norma, non presta il fianco a censure di legittimità, tenuto conto che viene descritta una situazione di fatto in cui la persona offesa si è trovata in condizioni di diminuita capacità di reazione all'altrui condotta predatoria. Viene descritta, infatti, dai convergenti provvedimenti di merito, una situazione di fatto atta a incidere sulla capacità di difesa della vittima, tenuto conto che, momentaneamente, il titolare del bar era uscito per portare l'immondizia e che, all'interno del locale, all'atto dell'azione furtiva, non era presente altro soggetto. La sentenza di primo grado (cfr. p. 3) evidenzia, infatti, che dalle immagini video riprese, era emerso che, al momento in cui la persona offesa si era allontanata dal locale, era entrato nell'esercizio commerciale un solo soggetto che entrambi i testi escussi hanno individuato nell'odierno imputato (persona, peraltro, nota all'operante quale pregiudicato di Muggiò). 5 u.i z o < -- c t-:. CI e a. Tdrk ricorrente al pagamento delle spese '‘2. Rigetta il ricorso e condanna la processuali. r.1 - Così deciso, il 10 aprile 2024 La difesa denuncia il travisamento della prova che la difesa documenta con la produzione della trascrizione del verbale di esame della persona offesa, riportandone uno stralcio nel ricorso. Tuttavia, la sentenza di primo grado (cfr. p 3 della sentenza del Tribunale), con ragionamento immune da illogicità manifesta, riportando, anche testualmente, parte della deposizione della persona offesa e del teste Cordiano, ha escluso che, nel frangente in cui le telecamere avevano registrato la presenza di EN RI nel locale bar della parte lesa, fosse stato visto altro soggetto entrare o uscire. Inoltre, il denunciato travisamento della prova non appare condivisibile, emergendo dalla lettura del verbale della deposizione della parte lesa, allegato al ricorso per l'autosufficienza (cfr. p. 6), che la stessa parte lesa ha esposto di aver visto, quella mattina, l'imputato nei pressi del locale bar, di aver notato che questi aveva i pantaloni macchiati di vernice bianca e di aver riconosciuto il predetto, dalle immagini ritratte dal sistema di video sorveglianza relative al momento del furto, come unica persona presente nel locale, al momento della sua momentanea assenza. 1.3. Infine, è appena il caso di osservare che il Collegio aderisce all'indirizzo interpretativo secondo il quale deve escludersi che la presenza di telecamere sul luogo del commesso reato, incida sulla configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa (cfr. Sez. 5, n. 7026 del 13/01/2020, Nisco, Rv. 278855 - 01; Sez. 4 n. 10060 del 14/02/2019, Slama Badr Eddine, Rv. 275272 - 01, secondo cui la sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa non è esclusa dalla presenza di una videocamera a circuito chiuso, la quale, infatti, non aumenta in concreto la difesa del soggetto passivo che versi in una situazione di obiettiva vulnerabilità, ma rende soltanto possibile una più rapida identificazione del colpevole: fattispecie in tema di furto di un portafogli ai danni di un soggetto che, in piena notte, dormiva nella sala d'attesa di una stazione ferroviaria). 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
11AI-à il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO A kfie ha concluso chiedendo LiEj t.! c -5-k5 i tUrtirg il difensore C0" •C' SL-Q V: L_(2 2 )- fr? ( LI Q- OCV-z-) Penale Sent. Sez. 1 Num. 28606 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 10/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 7223 - 23, del 18 gennaio 2023, la quale ha parzialmente annullato, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., la pronuncia della Corte di appello di Milano del 15 giugno 2022, emessa nei confronti di EN RI, in parziale riforma della condanna resa dal Tribunale di Monza, del 7 aprile 2021, per il reato di furto aggravato. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputato, per il reato di cui agli artt. 61 n. 5, 624, 625 n. 4 cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa e la Corte di appello di Milano aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e rideterminato la pena in quella di mesi nove di reclusione ed euro 180 di multa. 1.2. La sentenza rescindente ha ritenuto fondato il ricorso dell'imputato limitatamente ai rilievi concernenti la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. La pronuncia ha affermato che in giurisprudenza si è autorevolmente (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) sostenuto che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. La sentenza rescindente riporta il percorso argomentativo delle Sezioni Unite nel quale si legge che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen., occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età), agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata. Peraltro, ai fini dell'integrazione di essa, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante e in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa. Solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante dall'approfittamento delle possibilità di facilitazione 2 dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi. Secondo le Sezioni Unite, l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato;
c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza). La sentenza rescindente, acclarato che dette verifiche erano mancate nella motivazione della Corte di merito, la quale si era limitata, genericamente, a richiamare la citata pronuncia delle Sezioni unite, senza applicarne i criteri all'odierno caso di specie, rendendo, pertanto, sulla configurabilità dell'art. 61 n. 5 cod. pen., una motivazione meramente apparente, ha annullato la prima sentenza di appello sul punto. 1.3. La pronuncia impugnata, emessa all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato la condanna di primo grado, con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. F. Pirola, il quale denuncia erronea applicazione dell'art. 62 n. 5 cod. pen. 2.1. Si deduce che il giudice del rinvio, nel procedere alla rivalutazione circa la sussistenza della circostanza aggravante, nonostante che il Procuratore generale avesse concluso per l'esclusione di tale circostanza, ha confermato sul punto la sentenza di primo grado. La decisione evidenzia che le modalità della condotta, riportate al dibattimento dalla persona offesa, rendono configurabile la circostanza aggravante, in relazione al luogo di commissione del reato, temporaneamente lasciato incustodito dalla persona offesa, la quale si era allontanata dalla parte dell'esercizio commerciale aperta al pubblico per recarsi nel retro dello stabile ove era posto il locale immondizia. Secondo la Corte di merito, quindi, il momentaneo allontanamento della persona offesa avrebbe determinato la produzione, in concreto, di un effettivo ostacolo alla pubblica o privata difesa, tenuto conto che il locale, ove erano custoditi i beni sottratti dall'imputato, ha cessato di essere presidiato da questa o da altri soggetti essendo stato definitivamente accertato che, al momento del fatto, nessuno oltre all'imputato era ivi presente. Le Sezioni Unite con la sentenza citata anche nella pronuncia rescindente hanno, invece, ritenuto che la circostanza aggravante della minorata difesa 3 prevista dall'art 61 n. 5 cod. pen. sussiste nel caso di circostanze di tempo di luogo di cui l'agente ha approfittato in modo da ostacolare la predetta difesa. Dette circostanze devono essere accertate, alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto, atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo, essendo necessaria l'idoneità attratta di condizioni tali da favorire la commissione del reato. Il giudice del rinvio ha ritenuto che i presupposti per ritenere sussistenza la circostanza aggravante siano effettivi perché l'imputato era all'interno dell'esercizio commerciale, da solo. Diversamente si deduce che la circostanza non corrisponde al vero e contrasta con le dichiarazioni della stessa persona offesa che, nel corso della deposizione resa, ha esposto che, all'interno del locale, oltre all'imputato vi erano altri due soggetti, già presenti prima dell'arrivo di RI. Si riporta stralcio della deposizione resa dal teste all'udienza del 23 novembre 2020 e si afferma che la decisione fonda sull'inesatta lettura delle prove dichiarative assunte di dibattimento posto che, come detto, la persona offesa ha riferito che, all'interno del bar, vi erano altri due clienti arrivati prima che la medesima parte lesa si allontanasse, dunque, presenti al momento in cui l'imputato era giunto nel locale. Del resto, la mancanza di sorveglianza temporanea della persona offesa sulla res non può automaticamente determinare la sussistenza della circostanza aggravante in esame perché diversamente ogni ipotesi di furto sarebbe aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale, A. Cocomello, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, ha concluso, con requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa, con p.e.c. del 25 marzo 2024, ha trasmesso richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Quanto alla circostanza aggravante della minorata difesa va premesso che, ai fini della sua integrazione, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente 4 "è)^ l'idoneità astratta delle descritte condizioni a favorire la commissione dello stesso. (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 - 01). Detta circostanza aggravante si differenzia dalla destrezza che attìene alle modalità dell'impossessamento, rivelatrici di una particolare abilità dell'agente, sintomatica di una più intensa pericolosità. Invece, l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. si riferisce a circostanze atte a ostacolare la pubblica e privata difesa, delle quali l'agente abbia approfittato nel commettere il reato, divenuto più agevole in presenza di siffatte circostanze (Sez. 1 n. 904 del 30/05/1969, Cocito, Rv. 112919 - 01). Ciò in quanto, ai fini della sussistenza della circostanza di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. non è necessario che la difesa si presenti per la persona offesa impossibile, ma è sufficiente che essa sia stata anche soltanto ostacolata (Sez. 4, n. 53343 del 30/11/2016, Rv. 268697; Sez. 4, n. 53570 del 05/10/2017, Rv. 271259). La circostanza aggravante in parole sussiste, dunque, tutte le volte in cui l'agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona — da intendersi anche come assenza di passanti sul /ocus commissi delicti — tali da facilitarne il compito. In tale prospettiva, considerate le complessive circostanze del fatto in relazione al reato di furto, tentato o consumato, si è ritenuta la sussistenza dell'indicata circostanza aggravante ove la condotta sia stata posta in essere in una zona prevalentemente commerciale e, dunque, nel caso in cui, all'orario notturno di esecuzione della condotta materiale, si sia accompagnata l'assenza di automobilisti o di passanti, così ritenendosi, in concreto, realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata (Sez. 5, n. 50500 del 04/07/2018, Rv. 274724 - 01). 1.2. In ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, la pronuncia gravata, seguendo una corretta lettura giuridica della norma, non presta il fianco a censure di legittimità, tenuto conto che viene descritta una situazione di fatto in cui la persona offesa si è trovata in condizioni di diminuita capacità di reazione all'altrui condotta predatoria. Viene descritta, infatti, dai convergenti provvedimenti di merito, una situazione di fatto atta a incidere sulla capacità di difesa della vittima, tenuto conto che, momentaneamente, il titolare del bar era uscito per portare l'immondizia e che, all'interno del locale, all'atto dell'azione furtiva, non era presente altro soggetto. La sentenza di primo grado (cfr. p. 3) evidenzia, infatti, che dalle immagini video riprese, era emerso che, al momento in cui la persona offesa si era allontanata dal locale, era entrato nell'esercizio commerciale un solo soggetto che entrambi i testi escussi hanno individuato nell'odierno imputato (persona, peraltro, nota all'operante quale pregiudicato di Muggiò). 5 u.i z o < -- c t-:. CI e a. Tdrk ricorrente al pagamento delle spese '‘2. Rigetta il ricorso e condanna la processuali. r.1 - Così deciso, il 10 aprile 2024 La difesa denuncia il travisamento della prova che la difesa documenta con la produzione della trascrizione del verbale di esame della persona offesa, riportandone uno stralcio nel ricorso. Tuttavia, la sentenza di primo grado (cfr. p 3 della sentenza del Tribunale), con ragionamento immune da illogicità manifesta, riportando, anche testualmente, parte della deposizione della persona offesa e del teste Cordiano, ha escluso che, nel frangente in cui le telecamere avevano registrato la presenza di EN RI nel locale bar della parte lesa, fosse stato visto altro soggetto entrare o uscire. Inoltre, il denunciato travisamento della prova non appare condivisibile, emergendo dalla lettura del verbale della deposizione della parte lesa, allegato al ricorso per l'autosufficienza (cfr. p. 6), che la stessa parte lesa ha esposto di aver visto, quella mattina, l'imputato nei pressi del locale bar, di aver notato che questi aveva i pantaloni macchiati di vernice bianca e di aver riconosciuto il predetto, dalle immagini ritratte dal sistema di video sorveglianza relative al momento del furto, come unica persona presente nel locale, al momento della sua momentanea assenza. 1.3. Infine, è appena il caso di osservare che il Collegio aderisce all'indirizzo interpretativo secondo il quale deve escludersi che la presenza di telecamere sul luogo del commesso reato, incida sulla configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa (cfr. Sez. 5, n. 7026 del 13/01/2020, Nisco, Rv. 278855 - 01; Sez. 4 n. 10060 del 14/02/2019, Slama Badr Eddine, Rv. 275272 - 01, secondo cui la sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa non è esclusa dalla presenza di una videocamera a circuito chiuso, la quale, infatti, non aumenta in concreto la difesa del soggetto passivo che versi in una situazione di obiettiva vulnerabilità, ma rende soltanto possibile una più rapida identificazione del colpevole: fattispecie in tema di furto di un portafogli ai danni di un soggetto che, in piena notte, dormiva nella sala d'attesa di una stazione ferroviaria). 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.